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Document 31977R1045
Commission Regulation (EEC) No 1045/77 of 18 May 1977 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the marketing of products processed from lemons
Regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione, del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità d' applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione, del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità d' applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
GU L 125 del 19.5.1977, p. 23–26
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 21/06/1985; abrogato da 31985R1562
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31977R1045R(01) | ||||
Derogated in | 31978R1179 | deroga | articolo 1.2 3 | 01/06/1978 | |
Derogated in | 31979R1006 | deroga | articolo 1.2 | 01/06/1979 | |
Modified by | 31979R1340 | deroga | articolo 1.2 | 01/07/1979 | |
Modified by | 31979R1340 | deroga | articolo 1.3 | 01/07/1979 | |
Modified by | 31980R1385 | deroga | articolo 1.2 | 01/06/1980 | |
Modified by | 31980R1385 | deroga | articolo 1.3 | 01/06/1980 | |
Modified by | 31980R3482 | modifica | articolo 10.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31980R3482 | complemento | articolo 10.1 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31980R3482 | complemento | articolo 6.1 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31980R3482 | complemento | articolo 6.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31980R3482 | complemento | articolo 5.2 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31980R3482 | aggiunta | articolo 1.4 | 01/01/1981 | |
Modified by | 31980R3482 | sostituzione | articolo 7.1 | 01/01/1981 | |
Derogated in | 31981R1413 | deroga | articolo 1.3 | 30/09/1981 | |
Derogated in | 31981R1413 | deroga | articolo 1.2 | 30/06/1981 | |
Derogated in | 31982R1345 | deroga | articolo 1.2 | 30/06/1982 | |
Derogated in | 31982R1345 | deroga | articolo 1.3 | 30/09/1982 | |
Derogated in | 31983R1648 | deroga | articolo 1.2 | 01/06/1983 | |
Derogated in | 31983R1648 | deroga | articolo 1.3 | 01/06/1983 | |
Modified by | 31984R1485 | deroga | articolo 1.3 | 30/09/1984 | |
Modified by | 31984R1485 | deroga | articolo 1.2 | 30/06/1984 | |
Modified by | 31985R1540 | deroga | articolo 1.2 | 31/07/1985 | |
Modified by | 31985R1540 | deroga | articolo 1.3 | 30/09/1985 | |
Repealed by | 31985R1562 | 21/06/1985 |
Regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione, del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità d' applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1977 pag. 0023 - 0026
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1045/77 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1977 che stabilisce le modalità d ' applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1035/77 ha istituito un regime di aiuti inteso ad incoraggiare la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni raccolti nella Comunità ; che tale regime è fondato su contratti tra produttori e trasformati comunitari ; considerando che , per favorire la regolarità degli approvvigionamenti delle imprese di trasformazione , occorre disporre che i contratti di cui sopra vengano conclusi per un periodo di sei mesi ; che , per garantire la massima efficacia delle operazioni basate su tali contratti , occorre permettere alle parti di aumentare , sulla base di un patto aggiuntivo ed entro un determinato limite , i quantitativi inizialmente iscritti nei medesimi ; considerando che , ai fini del corretto funzionamento del regime , è opportuno definire la qualità minima dei prodotti che possono formare oggetto di contratto ; considerando che il funzionamento efficace dei controlli qualitativi e quantitativi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 può essere garantito se la determinazione del peso e della qualità di ogni partita consegnata viene effettuata al momento della sua presa in consegna da parte del trasformatore ; che è inoltre opportuno prevedere al termine delle operazioni di controllo il rilascio di un certificato nel quale siano precisati i dati suddetti ; considerando che , affinchù sia possibile verificare la fondatezza delle domande di compensazione finanziaria , è necessario precisare le indicazioni minime che devono figurare nelle domande stesse ; considerando che il controllo di cui all ' articolo 2 , quarto comma , del regolamento citato deve permettere di verificare l ' effettiva trasformazione dei prodotti oggetto di contratto ; che a tale fine è opportuno fondare il controllo sulla contabilità di magazzino delle industrie trasformatrici ; considerando che , a norma dello stesso articolo 2 , la compensazione finanziaria è concessa per l ' 85 % dei prodotti di origine comunitaria acquistati dai trasformati al prezzo d ' acquisto minimo ; che la compensazione può tuttavia essere concessa per una percentuale maggiore , qualora l ' interessato fornisca la prova di aver smerciato fuori d ' Italia un quantitativo di succo superiore all ' 85 % ; che occorre pertanto definire con quali mezzi può essere provato il superamento di detta percentuale . considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 2 ) , per le operazioni realizzate nel quadro di tale politica , le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto , sono pagate sulla base del rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento in cui è stata realizzata l ' operazione o parte di operazione ; considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , si considera come momento in cui è stata realizzate l ' operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa , quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; considerando che il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria per la trasformazione dei limoni ha luogo al momento stesso di tale trasformazione ; che risulta difficile stabilire la data esatta di trasformazione di una determinata partita ; considerando che i contratti di trasformazione riguardano un periodo di sei mesi ; che risulta difficile determinare la data esatta di trasformazione di ogni partita ; che è pertanto opportuno , ai fini dell ' applicazione uniforme del regime di compensazione finanziaria , applicare , per il calcolo del relativo importo in moneta nazionale , il tasso di conversione valido alla fine di ogni semestre ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Ciascuno dei contratti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 in appresso denominati « contratti di trasformazione » , è concluso per iscritto tr uno o più produttori , da un lato , e un trasformatore , dall ' altro . 2 . I contratti di trasformazione devono essere conclusi anteriormente al 20 maggio o al 20 novembre per i limoni che devono essere consegnati all ' industria rispettivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 maggio . Per la prima parte della campagna 1977/1978 , i contratti possono tuttavia essere conclusi fino al 30 giugno 1977 . 3 . Durante ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 2 , i contraenti possono decidere , con clausola aggiuntiva scritta , di aumentare le quantità inizialmente previste in un contratto . Le clausole aggiuntive : - possono avere per oggetto al massimo il 40 % delle quantità iniziali previste nel contratto ; - devono essere stipulate entro il 31 agosto o il 28/29 febbraio , secondo il periodo di cui trattasi . Per la prima parte della campagna 1977/1978 , tali clausole aggiuntive possono tuttavia essere concluse fino al 30 settembre 1977 . Articolo 2 Il trasformatore trasmette un esemplare di ciascun contratto concluso ed eventualmente delle relative clausole aggiuntive , prima della loro data di decorrenza , alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono prodotti i limoni e a quelle dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la trasformazione . Articolo 3 I prodotti consegnati all ' impresa in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere almeno conformi alle caratteristiche minime di qualità previste nel titolo II B i ) delle norme comuni , con un massimo del 15 % in peso di frutti non conformi , ma idonei alla trasformazione . Articolo 4 1 . Alla presa in consegna da parte del trasformatore di ciascuna partita consegnata in esecuzione dei contratti di trasformazione , le autorità designate dallo Stato membro nel quale ha luogo la trasformazione verificano il peso dei prodotti consegnati e la loro conformità ai requisiti di qualità . Al termine delle operazioni di controllo , viene rilasciato al trasformatore , per ogni partita , un certificato nel quale sono precisati : - il nome e l ' indirizzo dei contraenti ; - la conformità ai requisiti di qualità e il peso netto . Un esemplare del certificato è consegnato si produttori e uno è conservato dalle autorità competenti . 2 . Se dai controlli di cui sopra risulta che la totalità o parte di prodotti non è conforme, al disposto dell ' articolo 3 , le autorità di cui al paragrafo precedente ne informano le parti contraenti . Articolo 5 La domanda di compensazione finanziaria è presentata dal trasformatore , alla fine di ciascuno dei periodi di cui all ' articolo 1 , alle autorità competenti dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione . La domanda deve recare fra l ' altro : a ) il nome e l ' indirizzo del richiedente ; b ) l ' indicazione : - delle quantità globali di limoni freschi acquistate durante ciascuno dei periodi citati , - delle quantità dello stesso prodotto acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione e delle clausole aggiuntive ; c ) l ' indicazione delle quantità globali di succhi ottenute dalla trasformazione dei limoni freschi ; d ) eventualmente , l ' indicazione delle quantità di succhi acquistate durante ciascuno dei periodi citati . La domanda deve essere accompagnata , per ogni partita presa in consegna dal trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione , da un esemplare del certificato di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 . Articolo 6 1 . Le operazioni di controllo di cui all ' articolo 2 , quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 , devono comprendere in particolare , per ciascuno dei periodi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 : - la verifica delle quantità globali di limoni freschi acquistate dal trasformatore ed entrate nella sua impresa ; - la verifica dell ' effetiva trasformazione nell ' impresa della totalità di tali quantità . 2 . Ai fini del controllo di cui al paragrafo 1 , le imprese tengono una contabilità di magazzino da cui devono risultare , per ciascuno dei periodi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 : - le quantità di limoni freschi acquistate ed entrate nell ' impresa , distinguendo quelle che formano oggetto di contratti di trasformazione ; - le quantità di succhi ottenute dalla trasformazione dei limoni ; - se del caso , le quantità di succhi acquistate ; - le quantità di succhi uscite dall ' impresa ; - se del caso , le quantità di succhi restituite all ' impresa . Articolo 7 Se il trasformatore intende beneficiare per una determinata campagna del disposto dell ' articolo 2 , terzo comma , seconda frase , del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 , presenta dopo la fine della campagna una domanda di compensazione finanziaria supplementare . Tale domanda deve recare fra l ' altro : - l ' indicazione delle quantità totali di succhi di limone commercializzazione dall ' interessato , - l ' indicazione delle quantità di succhi di limone commercializzate dal medesimo fuori d ' Italia , durante la campagna in oggetto . Articolo 8 La prova dell ' avvenuto smercio dei prodotti fuori d ' Italia è costituita a ) per quanto riguarda le imprese operanti in Italia , da una copia del documento nazionale utilizzato per le esportazioni verso i paesi terzi o per le spedizioni verso altri Stati membri ; b ) per quanto riguarda le imprese operanti negli Stati membri diversi dall ' Italia : - per i prodotti commercializzati nello Stato membro nel quale ha avuto luogo la trasformazione , da una copia della fatture , debitamente quietanzate , - per i prodotti esportati verso i paesi ovvero spediti verso uno Stato membro diverso da quello nel quale ha avuto luogo la trasformazione , da una copia del documento nazionale utilizzato per l ' esportazione o per la spedizione . Articolo 9 Ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , si considera che il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria ha avuto luogo : - rispettivamente il 30 novembre e il 31 maggio di ogni anno , secondo che si tratti dell ' uno o dell ' altro dei periodi di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del presente regolamento ; - il 31 maggio di ogni anno per le quantità che formano oggetto di una compensazione finanziaria supplementare . Articolo 10 1 . Per ogni impresa la compensazione finanziaria viene concessa per l ' 85 % delle quantità acquistate nell ' ambito dei contratti di trasformazione , fatto salvo il disposto dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , purchù l ' impresa abbia effettivamente trasformato la totalità delle quantità acquistate . Qualora tale condizione non sia osservata , la compensazione finanziaria viene ridotta , salvo caso di forza maggiore , al prorata delle quantità effettivamente trasformate rispetto alle quantità totali acquistate . 2 . Per le industrie che si trovano nella situazione di cui all ' articolo 2 , terzo comma , seconda frase , del regolamento ( CEE ) n . 1035/77 , la compensazione finanziaria viene concessa per una percentuale delle quantità acquistate nell ' ambito dei contratti pari alla percentuale delle quantità smerciate fuori d ' Italia rispetto alle quantità totali commercializzate . Qualora l ' impresa non abbia effettivamente trasformato la totalità delle quantità acquistate , detta percentuale è tuttavia ridotta , salvo caso di forza maggiore , al prorata delle quantità effettivamente trasformate rispetto alle quantità totali acquistate . Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 18 maggio 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) Vedi pag . 3 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 188 del 1° . 8 . 1968 , pag . 1 .