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Document 31977L0452

Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

GU L 176 del 15.7.1977, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogato da 32005L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/452/oj

31977L0452

Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/1977 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0198
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0251
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0198
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0003


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1977

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

( 77/752/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articolo 49 , 57 , 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un ' autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale , nonchù l ' iscrizione o l ' appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali ;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di infermiere responsabile dell ' assistenza generale ;

considerando che , in applicazione del trattato , gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsar le condizioni di stabilimento ;

considerando che l ' articolo 57 , paragrafo 1 del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli ;

considerando che , contemporaneamente al riconoscimento reciproco dei diplomi , appare opportuno prevedere il coordinamento delle condizioni di formazione dell ' infermiere responsabile dell ' assistenza generale ; che tale coordinamento costituisce l ' oggetto della direttiva 77/453/CEE ( 3 ) ;

considerando che in vari Stati membri la legge subordina l ' accesso alle attività dell ' infermiere responsabile dell ' assistenza generale ed il loro esercizio al possesso di un diploma di infermiere ; che in taluni altri Stati membri in cui questo requisito non ù prescritto , il diritto all ' uso del titolo di infermiere responsabile dell ' assistenza generale è comunque disciplinato dalla legge ;

considerando che , poichù , per quanto concerne l ' uso del titolo di formazione , una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un ' equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi , è opportuno autorizzarne l ' uso soltanto nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza ;

considerando che per agevolare l ' applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali , gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino , unitamente al loro titolo di formazione , un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d ' origine o di provenienza , che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla direttiva ;

considerando che , in materia di moralità e di onorabilità , è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio ;

considerando che , in caso di prestazione di servizi , l ' esigenza dell ' iscrizione o l ' appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali , connessa al carattere stabile e permanente dell ' attività esercitata nel paese ospitante , costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore , dato il carattere temporaneo della sua attività ; che , quindi , non bisogna richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che , in tal caso , è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che , a tal uopo , e salvo l ' applicazione dell ' articolo 62 del trattato , è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l ' obbligo di notificare la prestazione di servizi all ' autorità competente dello Stato membro ospitante ;

considerando che , per quanto riguarda le attività salariate di intermiere responsabile dell ' assistenza generale , il regolamento ( CEE ) n . 1612/68 del Consiglio , del 15 ottobre 1968 , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all ' interno della Comunità ( 4 ) , non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che secondo gli Stati membri le regolarientazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in vari Stati membri le attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale sono subordinate al possesso di un diploma , certificato o altro titolo di infermiere ; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o , alternativamente , da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale , in qualità di salariato e di non salariato ; che , per favorire pienamente la libera circolazione di coloro che esercitano una professione nella Comunità , è necessario estendere all ' infermiere salariato l ' applicazione della presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica alle attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale .

2 . Ai sensi della presente direttiva , per « attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale » si intendono le attività esercitate con i seguenti titoli professionali ;

in Italia :

Infermiere professionale ;

CAPITOLO II

DIPLOMI , CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI INFERMIERE RESPONSABILE DELL ' ASSISTENZA GENERALE

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce i diplomi , i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all ' articolo 1 della direttiva 77/453/CEE ed enunciati all ' articolo 3 , attribuendo loro , sul proprio territorio , lo stesso effetto dei diplomi , certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l ' accesso alle attività non salariate dell ' infermiere responsabile dell ' assistenza generale ed al loro esercizio .

Articolo 3

I diplomi , certificati ed altri titoli di cui all ' articolo 2 sono :

a ) nella Repubblica federale di Germania :

- i certificati rilasciati dalle autorità competenti dei « Laender » in seguito alla « staatliche Pruefung in der Krankenpflege » [ esame di Stato per infermieri ( e ) ] ;

- gli attestai delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l ' equipollenza dei diplomi rilasciati successivamente all ' 8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati al primo trattino ;

b ) in Belgio :

- il brevetto di « hospitalier ( ère ) / verpleegassistent ( e ) » , rilasciato dallo Stato o dalle scuole create o riconosciute dallo Stato ;

- il brevetto di « infirmier ( ère ) hospitalier ( ère ) / ziekenhuisverpleger ( - verpleegster ) » rilasciato dalle scuole create o riconosciute dallo Stato ;

- il diploma di « infirmier ( ère ) graduù ( e ) hospitalier ( ère ) / gegradueerd ziekenhuisverpleger ( - verpleegster ) » rilasciato dallo Stato o dalle scuole superiori paramediche create o riconosciute dallo Stato ;

c ) in Danimarca :

- il diploma di ( sygeplejerske » rilasciato da una scuola per infermiere riconosciuta dal « Sundhedsstyrelsen » ( istituito nazionale della sanità ) ;

d ) in Francia :

- il diploma di Stato di « infirmier ( ère ) » rilasciato dal ministero della sanità ;

e ) in Irlanda :

- il certificato di « Registered General Nurse » , rilasciato dall ' « An Bord Altranais » ( Nursing Board ) ;

f ) in Italia :

- il diploma di abilitazione professionale per infermiere professionale , rilasciato dalle scuole riconosciute dallo Stato ;

g ) nel Lussemburgo :

- il diploma di Stato di « infirmier » ,

- il diploma di Stato di « infirmier hospitalier graduù » ,

rilasciati dal ministro della sanità pubblica , vista la decisione della commissione di esame ;

h ) nei Paesi Bassi :

- i diplomi di « verpleger A » , « verpleegster A » , « verpleegkundige A » ,

- il diploma di « verpleegkundige MBOV ( Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige ) » ,

- il diploma di « verpeegkundige HBOV ( Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige ) » ,

rilasciati da una delle commissioni di esame nominate dalle autorità pubbliche ;

i ) nel Regno Unito :

- il certificato di ammissione alla parte generale del registro , rilasciato in Inghilterra e nel Galles da « The General Nursing Council for England and Wales » , in Soczia da « The General Nursing Council for Scotland » e in Irlanda del Nord da « The Northern Ireland Council for Nurses and Midwives » .

CAPITOLO III

DIRITTI ACQUISITI

Articolo 4

Ogni Stato membro riconosce , come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi , certificati ed altri titoli non rispondono all ' insieme delle esigenze minime di formazione previste all ' articolo 1 della direttiva 77/453/CEE , i diplomi , i certificati e gli altri titoli di infermiere responsabile dell ' assistenza generale rilasciati da tali Stati membri prima dell ' applicazione della direttiva 77/453/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività di infermiere responsabile dell ' assistenza generale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell ' attestato .

Tali attività devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione , dell ' organizzazione e della prestazione dell ' assistenza infermieristica al paziente .

CAPITOLO IV

USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

Articolo 5

1 . Fatto salvo l ' articolo 13 , gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 , sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo , qualora non sia identico al titolo professionale , - ed eventualmente della relativa abbreviazione - dello Stato membro di origine o di provenienza , nella lingua di tale Stato . Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell ' istituto o della commissione che lo ha rilasciato .

2 . Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto , lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d 'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospitante .

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L ' ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INFERMIERE RESPONSABILE DELL ' ASSISTENZA GENERALE

A . Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento

Articolo 6

1 . Lo Stato membro ospitante che , per il primo accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 1 richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità , accetta , come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri , un certificato rilasciato da un ' autorità competente dello Stato membro d ' origine o di provenienza che dichiari adempiute le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richieste per l ' accesso all ' attività di cui trattasi .

2 . Quando lo Stato membro d ' origine o di provenienza non richieda un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all ' attività di cui trattasi , lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro d ' origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o , in mancanza , un documento equipollente rilasciato da un ' autorità competente dello Stato membro d ' origine o di provenienza .

3 . Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specitici sopravvenuti fuori dal suo territorio che potrebbero avere conseguenze sull ' accesso all ' attività di cui trattasi , può informare lo Stato membro d ' origine o di provenienza .

Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti in quanto possano avere in tale Stato membro conseguenze sull ' accesso all ' attività in questione . Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l ' ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati o i documenti che esse hanno rilasciato .

Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse .

Articolo 7

1 . Quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative , regolamentari e amministrative sull ' osservanza della moralità o dell ' onorabilità , inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali , e relative all ' esercizio di una delle attività di cui all ' articolo 1 , lo Stato membro d ' origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospitante le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell ' interessato , nonchù alle sanzioni penali riguardanti l ' esercizio della professione nello Stato membro d ' origine o di provenienza .

2 . Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal suo territorio che potrebbero avere conseguenze sull ' esercizio dell ' attività di cui trattasi , può informarne lo Stato membro d ' origine o di provenienza .

Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti in quanto possano avere in tale Stato membro conseguenze sull ' esercizio dell ' attività in questione . Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l ' ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1 .

3 . Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse .

Articolo 8

Quando , per l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 1 o per il suo esercizio , lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica , detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d ' origine o di provenienza .

Quando lo Stato membro d ' origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l ' accesso all ' attività di cui trattasi o per il suo esercizio , lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d ' origine o di provenienza un attestato rilasciato da un ' autorità competente di detto Stato , corrispondente agli attestai dello Stato membro ospitante .

Articolo 9

All ' atto della presentazione , i documenti di cui agli articoli 6 , 7 e 8 non devono essere di data anteriore a tre mesi .

Articolo 10

1 . La procedura d ' ammissione del beneficiario all ' accesso ad una delle attività contemplate all ' articolo 1 , conformemente agli articolo 6 , 7 e 8 , deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione dei fascicolo completo dell ' interessato , fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa .

2 . Nei casi contemplati all ' articolo 6 , paragrafo 3 , e all ' articolo 7 , paragrafo 2 , la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1 .

Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi .

Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine , lo Stato membro ospitante prosegue la procedura di cui al paragrafo 1 .

B . Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi

Articolo 11

1 . Quando , per l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 1 o per il suo escrcizio , uno Stato membro esige dai propri cittadini un ' autorizzazione o l ' iscrizione od appartenenza ad un ' associazione o ad un organismo professionale , detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri , in caso di prestazione di servizi .

Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante ; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro .

Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme , ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito .

2 . Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi , qualora l ' esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio .

In caso d ' urgenza , detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi .

3 . In applicazione dei paragrafi 1 e 2 , lo Stato membro ospitante può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni :

- la dichiarazione di cui al paragrafo 2 ;

- un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito ;

- un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi , certificati od altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi e menzionati nella presente direttiva .

4 . Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all ' atto della loro presentazione .

5 . Quando uno Stato membro priva un tutto o in parte , temporaneamente o definitivamente , uno dei suoi cittadino o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all ' articolo 1 , detto Stato membro provvede , conformemente , al ritiro dell ' attestato di cui al paragrafo 3 , secondo trattino .

Articolo 12

Quando in uno Stato membro ospitante , per regolare con un ente assicuratore i conti inerenti alle attività esercitate a favore di assicurati sociali , occorre essere iscritti ad un organismo di sicurezza sociale di diritto pubblico , tale Stato membro , in caso di prestazioni di servizi che comportino lo spostamento del beneficiario , dispensa da tale obbligo i cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro ,

Il beneficiario tuttavia informa in precedenza , e in caso di urgenza successivamente , detto ente della sua prestazione di servizi .

C . Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

Articolo 13

Quando in uno Stato membro ospitante l ' uso del titolo professionale concernente una delle attività di cui all ' articolo 1 è disciplinato , i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 4 usano il titolo professionale corrispondente , nello Stato membro ospitante , alle predette condizioni di formazione , e fanno uso della sua abbreviazione .

Articolo 14

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l ' accesso ad una delle attività di cui all ' articolo 1 , o per il suo esercizio , e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri . Lo Stato membro ospitante vigila affinchù possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente .

Articolo 15

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale e , eventualmente , sulla deontologia dello Stato membro ospitante .

A tal fine , essi possono creare servizi d ' informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie . In caso di stabilimento , gli Stati membri ospitanti possono obbligare i beneficiari a prender contatto con tali servizi .

2 . Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all ' articolo 19 , paragrafo 1 .

3 . Gli Stati membri provvedono a che , eventualmente , i beneficiari acquisiscano , nel loro interesse e in quello dei loro pazienti , le conoscenze linquistiche necessarie all ' esercizio della loro attività professionale nello Stato membro ospitante .

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

In caso di dubbio fondato , lo Stato membro ospitante può esigere , dalle autorità competenti di un altro Stato membro , conferma dell ' autenticità dei diplomi , certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli II e III , nonchù conferma dell ' osservanza , da parte del beneficiario , di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 77/453/CEE .

Articolo 17

Gli Stati membri designano , nel termine previsto all ' articolo 19 , paragrafo 1 , le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi , certificati e altri titoli nonchù i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

Articolo 18

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 , esercitano o eserciteranno in qualità di salariati una delle attività di cui all ' articolo 1 .

Articolo 19

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 20

Qualora , nell ' applicazione della presente direttiva , uno Stato membro incontri notevoli difficoltà in determinati settori , la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con la decisione 75/365/CEE ( 5 ) , modificata dalla decisione 77/455/CEE ( 6 ) .

Se del caso , la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate .

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 27 giugno 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 65 del 5 . 6 . 1970 , pag . 12 .

( 2 ) GU n . C 108 del 26 . 8 . 1970 , pag . 23 .

( 3 ) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale .

( 4 ) GU n . L 257 del 19 .10 . 1968 , pag . 2 .

( 5 ) GU n . L 167 del 30 . 6 . 1975 , pag . 19 .

( 6 ) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale .

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1977

relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Reno dall ' inquinamento chimico e dell ' accordo addizionale all ' accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento

( 77/586/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando la dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentati dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio , del 22 novembre 1973 , concernente un programma d ' azione delle Comunità europee in materia di ambiente ( 2 ) ;

considerando , in particolare , che detto programma pone in rilievo che la prevenzione e la riduzione dell ' inquinamento delle acque dolci riguarda tutta la Comunità ;

considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio , del 4 maggio 1976 ; concernente l ' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell ' ambiente idrico della Comunità ( 3 ) , prevede che la Comunità svolga talune azioni ad fine di ridurre i vari tipi di inquinamento , in particolare nelle acque interne di superficie e nelle acque marine territoriali ;

considerando che la convenzione per la protezione del Reno dall ' inquinamento chimico firmata a Bonn il 3 dicembre 1976 prevede in particolare , a tale scopo , misure appropriate per prevenire e ridurre l ' inquinamento delle acque interne di superficie e delle acque marine ; che alcune di queste misure riguardano materie che formano oggetto della predetta direttiva ;

considerando che la partecipazione della Comunità all ' applicazione di tale convenzione esige che quest ' ultima diventi parte dell ' accordo concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento , firmato a Berna il 29 aprile 1963 ;

considerando che detto accordo è stato all ' uopo modificato da un accordo addizionale firmato a Bonn il 3 dicembre 1976 ;

considerando che la conclusione da parte della Comunità di detta convenzione e di detto accordo addizionale risulta necessaria per raggiungere , nel funzionamento del mercato comune , uno degli scopi della Comunità nei settori della protezione dell ' ambiente e della qualità della vita , e che i poteri d ' azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ;

considerando che la convenzione e l ' accordo addizionale sono stati firmati a norme della Comunità ,

DECIDE :

Articolo 1

Sono conclusi , a nome della Comunità economica europea n la convenzione per la protezione del Reno dall ' inquinamento chimico e l ' accordo addizionale all ' accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 , concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento .

I testi della convenzione e dell ' accordo addizionale sono allegati alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio delle Comunità europee procede , per quando concerne la Comunità economica europea , al deposito dell ' atto di conclusione di cui all ' articolo 17 della convenzione e all ' articolo 4 dell ' accordo addizionale ( 1 ) .

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione in seno alla Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento .

La Commissione vi espone la posizione della Comunità , conformemente alle direttive che il Consiglio le può dare ,

Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . SIMONET

( 1 ) La data di entrata in vigore della convenzione e dell ' accordo addizionale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

TRADUZIONE

( I testi in lingua tedesca , francese e olandese sono i soli facenti fede )

CONVENZIONE

per la protezione del Reno dall ' inquinamento chimico

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE ,

IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ,

IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI ,

IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ,

E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

con riferimento all ' accordo del 29 aprile 1963 , e all ' accordo addizionale del 3 dicembre 1976 , concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento ,

considerando che l ' inquinamento chimico delle acque del Reno ne minaccia la fauna e la flora ed ha inoltre effetti indesiderabili sulle acque marine ;

consapevoli dei pericoli che possono derivarne per talune usi delle acque del Reno ;

desiderosi di migliorare la qualità delle acque del Reno al fine di tali usi ;

considerando che il Reno è utilizzato anche per altri scopi , in particolare per la navigazione e per la recezione delle acque utilizzate ;

convinti che l ' azione internazionale per la protezione delle acque del Reno dall ' inquinamento chimico deve essere valutata in rapporto con gli sforzi compiuti per la protezione delle acque di questo fiume , in particolare con quelli miranti alla conclusione di convenzioni contro l ' inquinamento da cloruri e l ' inquinamento termico , e che questa azione fa parte delle misure progressive e coerenti per proteggere le acque dolci e le acque marine dall ' inquinamento ;

considerando l ' azione intrapresa dalla Comunità economica per la protezione delle acque , in particolare nel quadro della direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 , concernente l ' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell ' ambiente idrico della Comunità ;

con riferimento ai risultati delle conferenze ministeriali sulla protezione del Reno dall ' inquinamento , svoltesi all ' Aia il 25 e 26 ottobre 1972 , a Bonn il 4 e 5 dicembre 1973 e a Parigi il 1° aprile 1976 ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

1 . Per migliorare la qualità delle acque del Reno , le parti contraenti adottano , in conformità delle seguenti disposizioni , le misure idonee a :

a ) eliminare l ' inquinamento delle acque superficiali del bacino del Reno dovuto alle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie od ai gruppi di sostanze indicati nell ' allegato I ( appresso denominate « sostanze dell ' allegato I » . Le parti contraenti si propongono di pervenire progressivamente all ' eliminazione degli scarichi di quest sostanze , tenendo conto dei risultati degli esanti effettuati dagli esperti per ciascuna di esse , nonchù dei mezzi tecnici disponibili ;

b ) ridurre l ' inquinamento delle acque del Reno dovuto alle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie od ai gruppi di sostanze indicati nell ' allegato II ( appresso denominate « sostanze dell ' allegato II » .

Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate tenendo ragionevolmente conto del fatto che le acque del Reno sono utilizzate per i seguenti scopi :

a ) produzione di acqua potabile per il consumo umano ;

b ) consumo da parte degli animali domestici e selvatici ;

c ) conversazione e valorizzazione delle specie naturali della fauna e della flora , e conservazione della capacità autodepurativa delle acque ;

d ) pesca ;

e ) attività ricreative , tenuto conto delle esigenze igieniche ed estetiche ;

f ) apporti diretti di acque dolci alle terre a scopi agricoli ;

g ) produzione di acqua per uso industriale ,

e necessità di preservare una qualità accettabile delle acque marine .

3 . Le disposizioni della presente convenzione non sono che un primo passo verso il raggiungimento dell ' obiettivo indicato al paragrafo 1 .

4 . Nell' allegato A della convenzione è precisato ciò che le parti contraenti intendono per « Reno » ai fini dell ' applicazione della convenzione .

Articolo 2

1 . I governo che sono parti della presente convenzione fanno effettuare , per loro uso , conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell ' allegato III , un inventario nazionale scarichi nelle acque superficiali del bacino del Reno che possono contenere sostanze dell ' allegato I alle quali si applicano norme di emissione .

2 . I governo comunicano alla Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento ( appresso denominata « la Commissione internazionale » ) , conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell ' allegato III , gli elementi del loro inventario aggiornato regolarmente e almeno ogni tre anni .

3 . Le proposte della Commissione internazionale previste al paragrafo 3 dell ' occorrenza , un inventario di varie sostanze dell ' allegato II .

Articolo 3

1 . Qualsiasi scarico nelle acque superficiali , del bacino del Reno che possa contenere una delle sostanze dell ' allegato I è assoggettato ad un ' autorizzazione preventiva , rilasciata dall ' autorità competente del governo interessato .

2 . Per gli scarichi di queste sostanze nelle acque superficiali del bacino del Reno e , qualora dia necessario , per gli scarichi di queste sostanze nelle fognature , l ' autorizzazione stabilisce norme di emissione che non possono superare i valori limite fissati conformemente all ' articolo 5 .

3 . Per quanto riguarda gli scarichi già esistenti di queste sostanze , l ' autorizzazione stabilisce un termine per l ' osservanza delle condizioni in essa previste . Questo termine non può superare i limiti conformemente al paragrafo 3 dell ' articolo 5 .

4 . L ' autorizzazione può essere concessa soltanto per un periodo limitato e può essere rinnovata tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori limite di cui all ' articolo 5 .

Articolo 4

1 . Le norme di emissione fissate nelle autorizzazioni rilasciare in applicazione dell ' articolo 3 stabiliscono :

a ) la concentrazione massima ammissibile di una sostanza negli scarichi . In caso di diluizione , il valore limite di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , dell ' articolo 5 va diviso per il fattore di diluizione ;

b ) la quantità massima ammissibile di una sostanza negli scarichi in uno o più periodi determinati . All ' occorenza , questa quantità massima può inoltre essa espressa in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell ' attività inquinante ( ad esempio : unità di peso per materia prima o per unità di prodotto ) .

2 . Se il titolare dello scarico dichiara di non essere in grado di osservare le norme di emissione imposte , o se l ' autorità competente del governo interessato accerta questa impossibilità , l ' autorizzazione viene negata .

3 . Qualora le norme di emissione non siano osservate , l ' autorità competente del governo interessato adotta i provvedimenti utili per far sì che le condizioni dell ' autorizzazione siano soddisfatte e , all ' occorrenza , per vietare lo scarico .

Articolo 5

1 . La Commissione internazionale propone i valori limite di cui al paragrafo 2 dell ' articolo 3 e , se necessario , la loro applicazione agli scarichi nelle fognature . Tali valori limite sono stabiliti conformemente alla procedura prevista all ' articolo 14 e , una volta adottati , sono inclusi nell ' allegato IV .

2 . Questi valori limite definiti :

a ) dalla concentrazione massima ammissibile di una sostanza negli scarichi e ,

b ) si è opportuno , dalla quantità massima ammissibile di tale sostanza , espressa in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell ' attività inquinante ( ad esempio : unità di peso per materia prima o per unità di prodotto ) .

Se è opportuno , i valori limite applicabili agli scarichi industriali sono fissati per settore e per di prodotto .

I valori limite applicabili alle sostanze dell ' allegato I sono determinati principalmente sulla base :

- della tossicità ,

- della persistenza ,

- della bioaccumulazione ,

tenendo conto dei migliori mezzi disponibili .

3 . La Commissione internazionale propone alle parti contraenti i limite del termine di cui al paragrafo 3 dell ' articolo 3 , in funzione delle caratteristiche proprie dei settori industriali interessati ed eventualmente dei tipi di prodotti . Questi limiti stabiliti conformemente alla procedura prevista all ' articolo 14 .

4 . La Commissione internazionale utilizza i risultati ottenuti nei punti di misurazione internazionali per valutare la variazione del tenore delle sostanze dell ' allegato I nelle acque del Reno dopo l ' applicazione delle precedenti disposizioni .

5 . La Commissione internazionale può , ove sia necessario dal punto di vista della qualità delle acque del Reno , proporre altre misure destinate a ridurre l ' inquinamento di dette acque , tenendo conto in particolare della tossicità , della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza in questione . Queste proposte sono adottate in conformità della procedura prevista all ' articolo 14 .

Articolo 6

1 . Qualsiasi scarico di una sostanze dell ' allegato II che possa deteriorare la qualità delle acque del Reno deve essere regolamento dalle autorità nazionali al fine di una severa limitazione .

2 . I governi che sono parti della presente convenzione cercano di stabilire , entro due anni dall ' entrata in vigore della stessa , programmi nazionali di riduzione dell ' inquinamento delle acque del Reno dovuto alle sostanze dell ' allegato II , per la cui attuazione ricorreranno in particolare ai mezzi previsti ai paragrafi 1 , 4 , 5 , 6 e 7 del presente articolo .

3 . Prima di stabilire questi programmi nazionali le parti contraenti si consultano in sede di Commissione internazionale . A tal fine , la Commissione internazionale procede regolarmente ad un confronto dei progetti di programmi nazionali per assicurare la coerenza degli obiettivi e dei mezzi di questi progetti , e presenta proposte per il conseguimento degli obiettivi comuni di riduzione dell ' inquinamento delle acque del Reno . Queste proposte sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 14 della presente convenzione . Il confronto dei progetti di programmi nazionali non può provocare ritardi nell ' attuazione a livello nazionale o regionale delle misure destinate a ridurre l ' inquinamento delle acque del Reno .

4 . Qualsiasi scarico che possa contenere una delle sostanza dell ' allegato II è assoggettato ad un ' autorizzazione preventiva , rilasciata dall ' autorità competente del governo interessato , nella quale sono stabilite le norme di emissione . Queste norme sono determinate in funzione degli obiettivi di qualità di cui al paragrafo 5 .

5 . I programmi di cui al paragrafo 2 comprendono obiettivi di qualità per le acque del Reno .

6 . I programmi possono inoltre contenere disposizioni specifiche relative alla composizione e all ' uso di sostanza o gruppi di sostanze , nonchè di prodotti ; essi tengono degli ultimi progressi tecnici economicamente realizzabili .

7 . Nei programmi sono fissati i termini di attuazione .

8 . I programmi e i risultati della loro applicazione sono comunicati alla Commissione internazionale in forma di riassunto .

Articolo 7

1 . Le pari contraenti adottano le disposizioni legislative e regolamentari atte a garantire che il deposito delle sostanza degli allegati I e II sia effettuato in modo da escludere il rischio di un inquinamento delle acque del Reno .

2 . La Commissione internazionale propone se necessario alle parti contraenti idonee misure relative alla protezione della acque sotterranee al fine di prevenire l ' inquinamento delle acque del Reno de parte delle sostanza degli allegati I e II .

Articolo 8

1 . Le parti contraenti vigilano a che gli scarichi siano controllati in applicazione della presente convenzione .

2 . Esse informano annualmente la Commissione internazionale delle esperienze acquisite .

Articolo 9

In nessun caso l ' applicazione delle misure adottate in virtù presente convenzione potrà avere , direttamente o indirettamente , l ' effetto di aggravare l ' inquinamento delle acque del Reno .

Articolo 10

1 . Al fine di controllare il tenore di sostanza degli allegati I e II nelle acque del Reno , ciascun governo interessato assume a proprio carico l ' installazione ed il funzionamento , nelle stazioni di misurazione convenute sul Reno degli apparecchi e dei sistemi di misurazione necessari a determinare la concentrazione di dette sostanze .

2 . Ciascun governo interessato informa regolarmente almeno una volta all ' anno , la Commissione internazionale dei risultati di questi controlli .

3 . La Commissione internazionale redige una relazione annuale che riassume i risultati dei controlli e permette di seguire l ' evoluzione della qualità delle acque del Reno .

Articolo 11

Qualora un governo che è parte della presente convenzione riveli nelle acque del Reno un aumento improvviso e notevole delle sostanze degli allegati I e II oppure venga a conoscenza di un incidente le cui conseguenze possono minacciare gravemente la qualità di queste acque , ne informa immediatamente la Commissione internazionale e le parti contraenti che possono esserne danneggiate , secondo una procedura che deve essere elaborata dalla Commissione internazionale .

Articolo 12

1 . Le parti contraenti informano regolarmente la Commissione internazionale delle esperienze acquisite nel corso dell ' applicazione della presente convenzione .

2 . La Commissione internazionale formula eventualmente raccomandazioni al fine di migliorare progressivamente l ' applicazione della convenzione .

Articolo 13

La Commissione internazionale elabora raccomandazioni al fine di ottenere risultati paragonabili tramite l ' applicazione di idonei metodi di misurazione e di analisi .

Articolo 14

1 . Gli allegati da I a IV , che sostituiscono parte integrante della presente convenzione possono essere modificati e completati per tener conto degli sviluppi scientifici e tecnici oppure al fine di migliorare l ' efficacia della lotta contro l ' inquinamento chimico delle acque del Reno .

2 . A tal fine , la Commissione internazionale raccomanda le modifiche o i completamenti che le sembrano utili .

3 . I testi modificati o completati entrano in vigore quando siano stati unanimemente adottati dalle parti contraenti .

Articolo 15

Le controversie fra le parti contraenti relative all ' interpretazione o all ' applicazione della presente convenzione che non possono essere risolte tramite negoziato sono sottoposte , a richiesta di una delle parti della controversia e semprechù queste non di spongano diversamente , ad arbitratio , conformemente alle disposizioni dell ' allegato B , che costituisce parte integrante della presente convenzione .

Articolo 16

Per l ' applicazione della presente convenzione , la Comunità europea e i suoi Stati membri agiscono nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze .

Articolo 17

1 . Ciascuna parte firmataria informerà il governo della Confederazione svizzera dell ' avvenuto compimento , per quanto la riguarda , delle procedure richieste per l ' entrata in vigore delle presente convenzione .

2 . Con riserva della notifica , da parte di ciascuna parte firmataria , dell ' avvenuto compimento delle procedure richieste per l '( entrata in vigore dell ' accordo addizionale all ' accordo concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento , la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell ' ultima notifica prevista al paragrafo precedente .

Articolo 18

Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore , la presente convenzione potrà essere denunciata in qualsiasi da ciascuna delle parti contraenti con dichiarazione indirizzata al governo della Confederazione svizzera . La denuncia avrà effetto , per la parte che la presente , sei mesi dopo il ricevimento della dichiarazione da parte del governo della Confederazione svizzera .

$Articolo 19

Il governo della Confederazione svizzera informerà le parti contraenti della data di ricevimento delle notifiche o dichiarazioni di cui agli articolo 14 , 17 e 18 .

Articolo 20

1 . Se l ' accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dell ' inquinamento è denunciato da una delle parti di detto accordo , le parti contraenti procederanno quanto prima a consultazioni sulle disposizioni necessarie a garantire l 'esecuzione , senza soluzione di continuità dei compiti che ai sensi della presente convenzione incombono alla Commissione internazionale .

2 . Se non verrà raggiunto un accordo entro i sei mesi successivi all ' apertura delle consultazioni , ciascuna delle parti contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento la presente convenzione in conformità dell ' articolo 18 , senza attendere la scadenza del termine di altre anni .

Articolo 21

La presente convenzione , redatta un unico , esemplare , in lingua tedesca , in lingua francese e in lingua olandese , i tre testi facenti ugualmente fede , sarà depositata negli archivi del governo della Confederazione svizzera che ne invierà una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti .

Fatto a Bonn , addì 3 dicembre 1976 .

Per il governo della Repubblica federale di Germania :

Per il governo della Repubblica francese :

Per il governo del Granducato del Lussembourgo :

Per il governo del Regno dei Paesi Bassi :

Per il governo della Confederazione svizzera :

Per la Comunità economica europea :

ALLEGATO A

Per l ' applicazione della presente convenzione , il Reno comincia all ' uscita del Lago Inferiore e comprende i rami , fino alla linea costiera , lungo i quali le sue acque scorrono liberamente nel Mare del Nord , compreso l ' Ijssel fino a Kampen .

Nell ' elaborazione dei programmi nazionali previsti all ' articolo 6 della convenzione , per quanto riguarda gli obiettivi di qualità e il coordinamento dei programmi in sede di Commissione internazionale , si terrà conto , a seconda dei casi , della distinzione fra acque dolci e acque salmastre del fiume .

ALLEGATO B

ARBITRATO

1 . Salvo che le parti della controversia dispongono diversamente , il procedimento di arbitrato è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato .

2 . Il tribunale arbitrale è composto di tre membri . Ciascuna delle parti della controversia nomina un arbitro ; i due arbitri così nominati designato di comune accordo il terzo arbitro , che assume la presidenza del tribunale .

Se il presidente del tribunale non viene designato nel termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro , il presidente della Corte europea dei diritti dell ' uomo procede , a richiesta della parte più diligente , alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi .

3 . Se , nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta di cui all ' articolo 15 della convenzione , una delle parti della controversia non ha proceduto alla designazione di cui ha l ' onere , di un membro del tribunale , l ' altra parte può rivolgersi al presidente della Corte europea dei diritti dell ' uomo , che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi . Non appena è stato designato , il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato l ' arbitro di provvedervi nel termine di due mesi . Decorso tale termine , egli si rivolge al presidente della Corte europea dei diritti dell uomo , che procede alla nomina dell ' arbitro entro un nuovo termine di due mesi .

4 . Se nei casi indicati nei precedenti paragrafi il presidente della Corte europea dei diritti dell ' uomo si trova impedito o se è cittadino di una delle parti della controversia , la designazione del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell ' arbitro spetta al vicepresidente della Corte o al membro più anziano della Corte che non si trovi impedito e che non sia cittadino di una delle parti della controversia .

5 . Le disposizioni precedenti si applicano , a seconda dei casi , per provvedere ai seggi divenuti vacanti .

6 . Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e , in particolare secondo le disposizioni della presente convenzione .

7 . Le decisioni del tribunale arbitrale , sia sulla procedura che sul merito , sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri ; l ' assenza o l ' astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle parti non impediscono al tribunale di deliberare . In caso di parità dei voti , prevale il voto del presidente . Le decisioni del tribunale sono vincolanti per la parti . Queste ultime sostengono le spese dell ' arbitro che hanno designato e si dividino in parti uguali le altre spese . Per gli altri punti , il tribunale arbitrale regola esso stesso la procedura .

8 . In caso di controversia fra sue parti contraenti , delle quali una soltanto è Stato membro della Comunità economica europea , anche essa parte contraente , l ' altra parte rivolge la richiesta sia a questa sia a questo Stato membro che alla Comunità , che notificano ad essa congiuntamente , nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta , se lo Stato membro , la comunità , la Comunità o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente si costituiscono parte della controversia . In mancanza di tale notifica nel termine prescritto , lo Stato membro e la Comunità sono considerati , ai fini dell ' applicazione delle disposizioni del presente allegato , come una sola e stressa parte della controversia . La stessa disposizione si applica qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte della controversia .

ALLEGATO I

Famiglie e gruppi di sostanze

L ' allegato I comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze seguenti , scelte principalmente in base alla loro tossicità , persistenza e bioaccumulazione , escluse le sostanze biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue :

1 . Composti organoalogenati e sostanza che possono dare origine a tali composti nell ' anbiente idrico .

2 . Composti organofosforici .

3 . Composti organostannici .

4 . Sostanze di cui è dimostrato che possiedono un potere cancerogeno nell ' ambiente idrico o con il concorso dello stesso ( 1 ) ,

5 . Mercurio e composti del mercurio .

6 . Cadmio e composti del cadmio .

7 . Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti .

( 1 ) Le sostanza dell ' allegato II che hanno un potere cancerogeno sono incluse nella categoria 4 del presente allegato .

ALLEGATO II

famiglie e gruppi di sostanze

L ' allegato II comprende :

- le sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze dell ' allegato I , per la quali non sono determinati i valori limite di cui all ' articolo 5 della convenzione ,

- alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze sottoindicati ,

che hanno sull ' ambiente idrico un effetto novico , il quale può tuttavia essere limitato ad una certa zona e dipende dalle caratteristiche nonchù dalla localizzazione delle acque ricettrici .

Famiglie e gruppi di sostanze di cui al secondo trattino :

1 . I seguenti metalloidi e metalli , nonchè loro composti :

1 ) zinco * 6 ) selenio * 11 ) stagno * 16 ) vanadio *

2 ) rame * 7 ) arsenico * 12 ) bario * 17 ) cobalto *

3 ) nichel * 8 ) antimonio * 13 ) berillio * 18 ) tallio *

4 ) cromo * 9 ) molibdeno * 14 ) boro * 19 ) tellurio *

5 ) piombo * 10 ) titanio * 15 ) uranio * 20 ) argento *

2 . Biocidi e loro derivati non compresi nell ' allegato I .

3 . Sostanze che l ' anno un effetto novico sul sapore e/o sull ' odore dei, prodotti consumati dall ' uomo , derivati dall ' ambiente idrico , nonchù composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque .

4 . Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque , esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell ' acqua in sostanze innocue .

5 . Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare .

6 . Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti .

7 . Cianuri ,

fluoruri .

8 . Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull ' equilibrio dell ' ossigeno , in particolare :

ammoniaca ,

nitriti .

ALLEGATO III

1 . L ' inventario nazionale previsto al paragrafo 1 dell ' articolo 2 della presente convenzione indica i titolari degli scarichi , i punti di scarico , le sostanza scaricate , classificate secondo il loro carattere , e la quantità di queste sostanze .

2 . Gli elementi dell ' inventario di cui al paragrafo 2 dell ' articolo 2 della convenzione riguardano le quantità globali rispettive della varie sostanze dell ' allegato I , scaricate nelle acque del bacino del Reno fra i punti di misurazione proposti dalla Commissione internazionale e accettati da tutte le parti contraenti .

ALLEGATO IV

Valori limite ( articolo 5 )

Sostanza o gruppo di sostanze * Origine * Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza * Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza * termine limite per gli scarichi esistenti * Osservazioni *

ACCORDO ADDIZIONALE

All ' accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE ,

IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO ,

IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI ,

IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ,

E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

con riferimento all ' accordo concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento e al protocollo di firma ad esso allegato firmati a Berna il 29 aprile 1963 ,

con riferimento alla convenzione per la protezione del Reno dall ' inquinamento chimico ,

considerando che , in virtù delle competenze della Comunità economica europea , è necessario che la stessa divenga parte contraente dell ' accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo addizionale la Comunità economica europea diventa parte dell ' accordo concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall ' inquinamento e del protocollo di firma ad esso allegato , firmati a Berna il 29 aprile 1963 ( appresso denominati « l ' accordo » ) .

Articolo 2

L ' accordo è modificato come segue :

a ) L ' espressione « governi firmatari » è sostituita dall ' espressione « parti contraenti » .

b ) Il paragrafo 1 dell ' articolo 4 è sostituito dal paragrafo seguente :

« 1 . Le modalità di esercizio della presidenza della Commissione da parte delle delegazioni sono determinate dalla Commissione ed incluse nel regolamento interno ; la delegazione che assume la presidenza designa uno dei suoi membri comme presidente della Commissione » .

c ) Nell ' articolo 6 viene inserito , dopo il paragrafo 1 , il seguente paragrafo :

« 2 . Nei settori che rientrano nelle sue competenze la Comunità economica europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono parti contraenti dell ' accordo . La Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nel caso in cui gli Stati membri esercitino il loro e vice-versa » .

Il paragrafo 2 dell ' articolo 6 diventa il paragrafo 3 dell ' articolo 6 .

Il paragrafo 3 dell ' articolo 6 diventa il paragrafo 4 dell ' articolo 6 , ed è completato come segue :

« Tuttavia tale disposizione non si applica alla delegazione della Comunità economica europea » .

d ) Il paragrafo 2 dell ' articolo 12 è sostituito dal seguente :

« 2 . Le altre spese relative ai lavori della Commissione sono ripartite fra le parti contraenti nel modo seguente :

Repubblica federale di Germania * 24,5 % *

Repubblica francese * 24,5 % *

Granducato del Lussemburgo * 1,5 % *

Regno dei Paesi Bassi * 24,5 % *

Comunità economica europea * 13 % *

Confederazione svizzera * 12 % *

totale * 100 % *

La Commissione può inoltre , in taluni casi , stabilire una ripartizione diversa » .

Articolo 3

1 . La delegazione che esercita la presidenza della Commissione al momento dell ' entrata in vigore dell ' accordo addizionale continua ad esercitarla fino alla scadenza del suo mandato di tre anni .

2 . Le modalità dell ' ulteriore esercizio della presidenza della Commissione da parte delle delegazioni sono stabilite dalla Commissione prima della scadenza del mandato di cui al precedente paragrafo , tenuto conto della sua nuova composizione .

Articolo 4

1 . Ciascuna parte firmataria informerà il governo della Confederazione svizzera dell ' avvenuto compimento , per quanto la riguarda , delle procedure richieste per l ' entrata in vigore del presente accordo addizionale .

2 . Il governo della Confederazione svizzera informerà le parti della data di ricevimento delle suddette notifiche . Il presente accordo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente alla convenzione per la protezione del Ren dall ' inquinamento chimico .

Articolo 5

Il presente accordo addizionale , redatto in unico esemplare , in lingua tedesca , in lingua francese e in lingua olandese , i tre testi facenti ugualmente fede , sarà depositato negli archivi del governo della Confederazione svizzera che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti .

Fatto a Bonn , addì 3 dicembre 1976 .

Per il governo della Repubblica federale di Germania :

Per il governo della Repubblica francese :

Per il governo del Granducato del Lussemburgo :

Per il governo del Regno dei Paesi Bassi :

Per il governo della Confederazione svizzera :

Per la Comunità economica europea :

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