Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R1361

    Regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso

    GU L 154 del 15.6.1976, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1361/oj

    31976R1361

    Regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione, del 14 giugno 1976, che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso e di miscugli di riso

    Gazzetta ufficiale n. L 154 del 15/06/1976 pag. 0011 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0095
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0116
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0095
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0105
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0105


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1361/76 DELLA COMMISSIONE

    del 14 giugno 1976

    che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all ' esportazione di riso e di miscugli di riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 17 , paragrafo 6 ,

    considerando che il corretto funzionamento del regime delle restituzioni applicabili all ' esportazione di riso verso i paesi terzi esige che un regime adeguato sia applicato alle esportazioni de miscugli composti di riso appartenente a sottovoci tariffarie diverse ;

    considerando che la restituzione applicabile a tali miscugli dipende dalla loro classificazione tariffaria , operata in linea di massima conformemente alle regole generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune ;

    considerando che , nel caso dei miscugli di riso di sottovoci diverse , la classificazione tarrifaria determinata in base alle regole di cui sopra crea talune difficoltà ; che , in alcuni casi , tale classificazione porta infatti alla concessione di una restituzione elevata per miscugli contenenti una notevole percentuale di prodotti cui si applica una restituzione modesta ;

    considerando che , per evitare tali difficoltà , è necessario adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabili ai miscugli di riso ;

    considerando che le disposizioni del regolamento n . 669/67/CEE della Commissione , del 27 settembre 1967 , che stabilisce alcune modalità di applicazione relative alla restituzione all ' esportazione di riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 941/72 ( 4 ) , sono strettamente connesse al regime di esportazione applicabile ai miscugli di riso e che è pertanto opportuno incorporare tali disposizioni nel presente regolamento e abrogare , conseguentemente , il regolamento n . 669/67/CEE ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    La restituzione all ' esportazione si applica ai miscugli di riso delle sottovoci 10.06 A e B della tariffa doganale comune solo se detti miscugli sono composti di riso dello stesso stadio di trasformazione e , se del caso , di rotture di riso . Il risone ( sottovoce 10.06 A I ) , il riso semigreggio ( sottovoce 10.06 A II ) , il riso semilavorato ( sottovoce 10.06 B I ) ed il riso lavorato a fondo ( sottovoce 10.06 B II ) sono considerati ciascuno come riso ad uno stadio di trasformazione differente .

    Articolo 2

    Fatto salvo il disposto dell ' articolo 3 , la restituzione all ' esportazione applicabile ai prodotti della voce 10.06 della tariffa doganale comune composti di riso a grani tondi , a grani lunghi o in rotture di riso è quella applicabile :

    a ) per i miscugli contenenti , in peso , il 40 % o meno di rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune ,

    - al principale componente in peso , se detto componente costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio , preventivamente diminuito del preso delle rotture .

    - al componente - diverso dalle rotture di riso - soggetto alla restituzione meno elevata , se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio , preventivamente diminuito del peso delle rotture ;

    b ) alle rotture di riso della sottovoce 10.06 C della tariffa doganale comune , per gli altri miscugli .

    Articolo 3

    Se il riso esportato delle sottovoci 10.06 A della tariffa doganale comune contiene rotture della sottovoce tariffaria 10.06 C , la restituzione all ' esportazione è diminuita come segue :

    Percentuale di rotture * Percentuale di diminuzione della restituzione *

    più di 0 e sino a 5 * 0 *

    più do 5 e sino a 10 * 2 *

    più di 10 e sino a 15 * 4 *

    più di 15 e sino a 20 * 6 *

    più di 20 e sino a 30 * 15 *

    più di 30 e sino a 40 * 30 *

    Articolo 4

    Il regolamento n . 669/67/CEE è abrogato .

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 14 giugno 1976 .

    Per la Commissione

    P . J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 .

    ( 3 ) GU n . 241 del 5 . 10 . 1967 , pag . 6 .

    ( 4 ) GU n . L 107 del 6 . 5 . 1972 , pag . 10 .

    Top