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Document 31976L0890

Direttiva 76/890/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter

GU L 336 del 4.12.1976, p. 22–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1992; abrogato da 31989L0336

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/890/oj

31976L0890

Direttiva 76/890/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 04/12/1976 pag. 0022 - 0029
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0218
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0232
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0232


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter

( 76/890/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che nella maggior parte degli Stati membri gli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter sono soggetti a disposizioni cogenti riguardanti la soppressione dei radiodisturi ; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ;

considerando che le divergenze tra le disposizioni nazionali esistenti ostacolano gli scambi di apparecchi di starter per motivi di soppressione dei radiodisturbi e obbligano le imprese comunitarie che si dedicano alla loro fabbricazione a differenziare i prodotti secondo lo Stato membro di destinazione ; che esse hanno perciò un ' incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è quindi necessario determinare a livello comunitario le norme da osservare per quanto riguarda i limiti inferiori ammissibili della perdita di inserzione degli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter di cui alla presente direttiva , nonchù i metodi di misura di tale perdita di inserzione ;

considerando che la perdita di inserzione può variare da un apparecchio di illuminazione all ' altro e secondo l ' orientamento della lampada fluorescente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter , fissando il valore minimo dell ' eventuale perdita di inserzione di detti apparecchi e determinando i metodi di misura di tale perdita di inserzione .

2 . Il settore d ' applicazione della presente direttiva è precisato nel punto 1 dell ' allegato .

Articolo 2

Gli apparecchi di cui all ' articolo 1 possono essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva .

Articolo 3

1 . La conformità degli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter alle prescrizioni della presente direttiva è attestata dal costruttore o dall ' importatore , sotto la sua responsabilità , in una dichiaranza che figura sulle istruzioni per l ' uso , sul tagliando di garanzia o sull ' apparecchio .

2 . L ' impiego di marchi o di certificati rilasciati dagli organismi il cui nominativo viene notificato da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione , dispensa dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 .

3 . Gli Stati membri possono , durante un periodo di cinque anni e mezzo a decorrere dalla notifica della presente direttiva , esigere che la conformità degli apparecchi alle prescrizioni della presente direttiva sia attestata da marchi o da certificati rilasciati su mandato delle competeni autorità , in base ad un esame del modello effettuato in precedenza .

In base all ' esperienza acquisita e ai risultati ottenuti nell ' ambito della Comunità , e comunque entro la scadenza di questo periodo di cinque anni e mezzo , tutte le misure appropriate verranno adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 8 della direttiva 76/889/CEE del Consiglio , del 4 novembre 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici , utensili portatili e apparecchi analoghi ( 3 ) .

Articolo 4

Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alla soppressione dei radiodisturbi , vietare o ostacolare l ' immissione sul mercato o l 'uso di apparecchi di illuminazione conformi alle disposizioni della presente direttiva .

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a far si che i metodi di misura , impiegati nei controlli ufficiali per verificare , l ' osservanza delle prescrizioni sulla soppressione dei radiodisturbi , siano conformi alle prescrizioni dell ' allegato .

Articolo 6

1 . Le prescrizioni della presente direttiva non ostano all ' applicazione delle seguenti misure relative all ' utilizzazione degli apparecchi di cui all ' articolo 1 , prese in ciascuno Stato membro per la protezione della ricezione :

a ) misure speciali , nel caso di stazioni di pubblica utilità o destinate a operazioni di soccorso ;

b ) misure antidisturbo complementari , in casi isolati , qualora singoli apparecchi , benchù conformi alle prescrizioni della presente direttiva , provochino radiodisturbi .

2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle misure speciali di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , da essi adottate ; essi comunicano annualmente alla Commissione un resoconto sommario dei singoli interventi operati .

Articolo 7

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell ' allegato , salvo il punto 1 , sono adottate conformemente alla procedura dell ' articolo 8 della direttiva 76/889/CEE . Tuttavia , da tali modifiche non deve risultare un deterioramento della qualità della ricezione delle comunicazioni radioelettriche , comprese quelle radiotelevisive .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica , e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 9

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 4 novembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente Th . E . WESTERTERP

( 1 ) GU n . C 37 del 4 . 6 . 1973 , pag . 8 .

( 2 ) GU n . C 52 del 5 . 7 . 1973 , pag . 33 .

( 3 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

ALLEGATO

1 . CAMPO D ' APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni concernono gli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter .

Le disposizioni dei punti 2.2 e seguenti si applicano agli apparecchi di illuminazione destinati alle zone residenziali . Gli apparecchi di illuminazione privi di dispositivo soppressore dei radiodisturbi sono soggetti solo alle prescrizioni d ' iscrizione di cui al punto 2.1 .

2 . PRESCRIZIONI GENERALI

2.1 . Iscrizione sugli apparecchi di illuminazione privi di dispositivo soppressore dei radiodisturbi

La menzione « apparecchio di illuminazione non provvisto dei soppressori di radiodisturbi da utilizzare in zone non residenziali » deve figurare sull ' apparecchio di illuminazione .

Detta menzione sarà usata finchù il comitato per l ' adattamento al progresso tecnico non abbia definito un simbolo sostitutivo .

Nota : La definizione delle zone non residenziali dipende dalla competanza delle autorità nazionali .

2.2 . Valore minimo della perdita di inserzione

Il valore minimo della perdita di inserzione deve essere rispettato da almeno l ' 80 % degli apparecchi di illuminazione prodotti in serie , con un intervallo di confidenza dell ' 80 % .

I metodi di applicazione dei valori minimi di perdita di inserzione sono indicati al punto 4 .

3 . VALORI MINIMI DELLA PERDITA DI INSERZIONE

I valori minimi della perdita di inserzione , alle frequenze preferenziali , sono indicati nella tabella I , qui di seguito .

TABELLA I

Valori minimi della perdita di inserzione

Frequenza kHz * 160 * 240 * 550 * 1 000 * 1 400 *

Perdita di inserzione minima ( dB ) * 28 * 26 * 24 * 22 * 20 *

4 . APPLICAZIONE DEI VALORI MINIMI DELLA PERDITA DI INSERZIONE NELLE PROVE DI CONFORMITÀ DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PRODOTTI IN SERIE

4.1 . Le prove devono essere eseguite

4.1.1 . sia su un campione di apparecchi di illuminazione del tipo considerato , col metodo statistico , di cui al punto 4.3 ,

4.1.2 . sia , per motivi di semplicità , su un solo apparecchio di illuminazione .

4.2 . Specialmente nel caso di cui al precedente punto 4.1.2 , sono necessarie ulteriori prove saltuarie su apparecchi di illuminazione presi a caso dalla produzione . In caso di controversia che possa dar luogo ad un divieto di vendita , tale divieto dovrà essere deciso soltanto dopo prove eseguite in conformità con il punto 4.1.1 .

4.3 . La conformità ai valori minimi va verificata con il seguente metodo di prova :

Normalmente la prova dovrebbe essere effettuata su un campione di minimo cinque e massimo dodici apparecchi , di illuminazione della stesso tipo . Tuttavia , qualora circostanze eccezionali non consentano di procurarsi cinque apparecchi , tale numero potrà essere ridotto a quattro o a tre . La conformità si giudica in base alla seguente relazione :

* - k . Sn * L

dove

* = media aritmetica dei valori della perdita di inserzione misurati per gli n esemplari che costituiscono il campione ;

Sn = scarto quadratico medio

vedi G.U .

n * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 *

k * 2,04 * 1,69 * 1,52 * 1,42 * 1,35 * 1,30 * 1,27 * 1,24 * 1,21 * 1,20 *

5 . STRUMENTI E METODI DI MISURA

5.1 . Strumenti di misura

5.1.1 . Strumento di misura

Si usa un voltrometro selettivo di buona qualità .

5.1.2 . Trasformatore asimmetrico/simmetrico

Questo trasformatore deve presentare le seguenti caratteristiche fondamentali :

a ) la capacità parassita fra gli avvoglimenti primario e secondario del trasformatore non deve essere superiore a 5 pF . Un terminale del primario è collegato alla scatola metallica che racchiude il trasformatore ;

b ) l ' impedenza d ' uscita deve essere di 150 ± 4,5 * e essere prevalentemente resistiva nella gamma da 150 a 1 605 kHz .

La figura 1 riproduce un esempio di trasformatore che risponde ai requisti relativi al montaggio meccanico e allo schema elettrico .

5.1.3 . Rete fittizia a V

La rete fittizia a V deve essere conforme alle specifiche della pubblicazione 1 del CISPR ( 1972 ) , punto 2.1 e figura 9 A .

5.1.4 . Lampada fittizia ( tubo fittizio )

( usata in conformità al punto 5.2.1 e della figura 3 ) .

La figura 2 riproduce la conformazione di una lampada fittizia e ne indica i valori dei componenti .

5.2.2 . Apparecchi di illuminazione per le lampade specificate nella pubblicazione 81 della CEI ( 1961 ) , diverse da quelle di cui al punto 5.2.1

Si usa un montaggio conforme alla figura 4 , con la lampada fittizia L che vi è indicata .

5.2.3 . Metodo di misura

Il valore della perdita di inserzione è il rapporto fra la tensione U1 , letta sullo strumento di misura M allorchù si collega il generatore G tramite il trasformatore T alla rete fittizia di alimentazione VN , e la tensione U2 , letta su M quando il generatore G è collegato alla rete fittizia VN , attraverso il trasformatore T e l ' apparecchio di illuminazione in prova .

La perdita di inserzione è data dalla formula seguente :

vedi G.U .

Il procedimento di misura è il seguente :

5.2.3.1 . Quando l ' apparecchio di illuminazione comprende più di una lampada , ogni lampada è sostituita successivamente dal tubo Lo nel caso 5.2.1 o dal tubo L nel caso 5.2.2 .

5.2.3.2 . Quando si impiegano starter con condensatore incorporato , come è molto frequente , lo starter deve essere tolto e sostituito con un condensatore di prova 5 000 pF : 10 % . Però quando il costruttore fornisce un condensatore esterno allo starter e avverte l ' utente di un impiegare un condensatore supplementare , si deve lasciare inserito il condensatore originale senza aggiungere il condensatore di prova .

Si deve avere la precauzione di assicurarsi che il condensatore di prova mantenga le sue caratteristiche entro tutta la gamma di frequenze nella quale sono effettuate le misure .

Salvo l ' eventuale sostituzione dello starter con un condensatore e la sostituzione delle lampade , l ' apparecchio di illuminazione deve essere provato nelle condizioni originali , come fornito dal costruttore .

5.2.3.3 . Se il telaio dell ' apparecchio di illuminazione è di materiale isolante , lo si dovrà collocare con la parte posteriore su di una lamiera metallica collegata alla massa della rete fittizia VN .

5.2.3.4 . I collegamenti c-c ' e d-d ' tra i tubi Lo o L , ed il trasformatore T devono essere fatti con fili non schermati di lunghezza pari o inferiore a 10 cm .

5.2.3.5 . La tensione di uscita del generatore G deve essere misurata per mezzo dello strumento di misura M . A tale scopo , si collegano direttamente a ' a c ' , e d ' a b ' mediante cavi coassiali ( Zo = 75 * ) della lunghezza di 1 m i cui schermi devono essere collegati alla massa della rete fittizia VN ; i cavi c '-c ' , d-d ' , a-a ' , b-b ' , vengono rimossi .

5.2.3.6 . U1 è la tensione presente fra a ' e la massa della rete fittizia VN , oppure quella fra b ' e la massa della rete fittizia VN ( in quanto normalmente le due tensioni devono corrispondere : circa 2 mV ) .

5.2.3.7 . U2 è la maggiore delle due tensioni fra a ' e la massa di VN e fra b ' e la massa di VN .

5.2.3.8 . Quando è noto che la perdita di inserzione è minima per un dato orientamento della lampada fittizia , le misure si possono effettuare esclusivamente per tale orientamento . In caso di dubbio , le misure verrano effettuate per ciascuno dei due orientamenti della lampada fittizia .

Figura 3 : Metodo di misura per tubi da 20 W , 40 W , 65 W , 80 W e 65/80 W

Sedile : vedi G.U .

Figura 4 : Metodo di misura per tubi di potenza nominale diversa da 20 W , 40 W , 60 W , 80 W e 65/80 W

Sedile : vedi G.U .

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