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Dokument 31976L0766

    Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di tavole alcolometriche

    GU L 262 del 27.9.1976, S. 149–152 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 01/12/2015; abrogato da 32011L0017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/766/oj

    31976L0766

    Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di tavole alcolometriche

    Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0149 - 0152
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0178
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0123
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0178
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0188
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0188


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 27 luglio 1976

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche

    ( 76/766/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che in più Stati membri esistono legislazioni che definiscono il titolo alcolometrico di una miscela idroalcolica ; che dette legislazione differiscono da uno Stato membro all ' altro e creano quindi ostacoli alle transazioni commerciali ; che , pertanto , si impone sul piano comunitario un ' armonizzazione del settore in questione che sfoci in una definizione comune ;

    considerando che nella risoluzione del 17 dicembre 1973 , in materia di politica industriale ( 3 ) , il Consiglio ha invitato la Commissione a trasmettergli entro il 1° dicembre 1974 una proposta di direttiva riguardante l ' alcolometria e gli alcolometri ;

    considerando che l ' arminizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il etodo di determinazione del titolo alcolometrico , partendo dal risultato delle misure effettuate , è parimenti indispensabile per completare quella riguardante gli alcolometri e densimetri e densimetri per alcolometri e densimetri per alcole , al fine di eliminare ambiguità e rischio di contestazione ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La pr esente direttiva stabilisce la maniera di esprimere titolo alcolmetrico , volumico o massico , definito nell ' allegato , e di dare una formula che permetta di elaborare le tavole che serviranno a calcolare tale titolo in funzione delle misure effettuate .

    Articolo 2

    A decorrere dal 1° gennaio 1980 , gli Stati membri non possono contestare i titoli alcolometrici determinati in base alle tavole alcolometriche elaborate servendosi della formula indicata in allegato e delle misure effettuate con alcolometri o densimetri per alcole muniti dei marchi e dei contrassegni CEE , oppure con strumenti che forniscano un grado di precisione almeno equivalente , per motivi inerenti all ' uso di tali tavole o di tali strumenti .

    Articolo 3

    I simboli per esprimere i titoli alcolometrici di cui all ' articolo 2 e definiti in allegato devono essere i seguenti :

    « % vol » per il titolo alcolometrico volumico ;

    « % mas » per il titolo alcolometrico massico .

    Articolo 4

    Dal 1° gennaio 1980 , gli Stati membri vietano l ' uso dei titoli alcolometrici che non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva .

    Articolo 5

    1 . Gli Stati membri adottano e pubblicato nel termine di 24 mesi dalla notifica della presenta direttiva le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

    Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 al più tardi .

    2 . Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 6

    gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . van der STOEL

    ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 39 .

    ( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 22 .

    ( 3 ) GU n . C 117 del 31 . 12 . 1973 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    TITOLO ALCOLOMETRICO

    1 . DEFINIZIONE

    Il titolo alcolometrico volumico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nella miscela alla temperatura di 20° C e il volume totale delle miscela alla stessa temperatura .

    Il titolo alcolometrico massico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra la massa di alcole contenuta nella miscela e la massa totale della miscela stessa .

    2 . ESPRESSIONE DEI TITOLI ALCOLOMETRICI

    I titolo alcolometrici vengono espressi in parti di alcole per cento parti di miscela .

    I loro simboli sono :

    « % vol » per il titolo alcolometrico volumico ;

    « % mas » per il titolo alcolometrico massico .

    3 . DETERMINAZIONE DEI TITOLI ALCOLOMETRICI

    Le operazioni da effettuare per ottenere i titoli alcolometrici mediante gli strumenti previsti nella direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia alcolometri e densimetri per alcole ( 1 ) sono le seguenti :

    - lettura dell ' alcolometro o del densimetro , alla temperatura della miscela ,

    - misura della temperatura della miscela .

    I risultati sono ottenuti secondo le tavole alcolometriche internazionali .

    4 . FORMULA CHE PERMETTE DI CALCOLARE LE TAVOLE ALCOLOMETRICHE INTERNAZIONALI VALIDE PER LE MISCELE DI ETANOLO E D ' ACQUA

    La massa volumica « * » , espressa in chilogrammi per metro cubo ( kg/m3 ) , di una miscela di etanolo e di acqua alla temperatura t , espressa in gradi Celsius , è data dalla formula seguente in funzione :

    - del titolo massico p espresso con un numero decimale ( 2 ) ,

    - della temperatura t espressa in gradi Celsius ( EIPT 68 ) ,

    - dei coefficienti numerici indicati in appresso .

    La formula è valida per le temperature comprese tra - 20° C e + 40° C .

    vedi G.U .

    n = 5

    m1 = 11

    m2 = 10

    m3 = 9

    m4 = 4

    m5 = 2

    ( 1 ) Vedi pag . 143 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) Esempio : per un titolo massico del 12 % : p = 0,12 .

    COEFFICIENTI NUMERICI DELLA FORMULA

    Ak

    k * kg/m3 *

    1 * 9,982 012 300 . 102 *

    2 * -1,929 769 495 . 102 *

    3 * 3,891 238 958 . 102 *

    4 * -1,668 103 923 . 103 *

    5 * 1,352 215 441 . 104 *

    6 * -8,829 278 388 . 104 *

    7 * 3,062 874 042 . 105 *

    8 * -6,138 381 234 . 105 *

    9 * 7,470 172 998 . 105 *

    10 * -5,478 461 354 . 105 *

    11 * 2,234 460 334 . 105 *

    12 * -3,903 285 426 . 104 *

    Bk

    -2,061 851 3 . 10-1 kg/(m3 . °C )

    -5,268 254 2 . 10-3 kg/(m3 . °C2 )

    3,613 001 3 . 10-5 kg/(m3 . °C3 )

    -3,895 770 2 . 10-7 kg/(m3 . °C4 )

    7,169 354 0 . 10-9 kg/(m3 . °C5 )

    -9,973 923 1 . 10-11 kg/(m3 . °C6 )

    C1,k

    kg/(m3 . °C )

    1 * 1,693 443 461 530 087 . 10-1 *

    2 * -1,046 914 743 455 169 . 101 *

    3 * 7,196 353 469 546 523 . 101 *

    4 * -7,047 478 054 272 792 . 102 *

    5 * 3,924 090 430 035 045 . 103 *

    6 * -1,210 164 659 068 747 . 104 *

    7 * 2,248 646 550 400 788 . 104 *

    8 * -2,605 562 982 188 164 . 104 *

    9 * 1,852 373 922 069 467 . 104 *

    10 * -7,420 201 433 430 137 . 103 *

    11 * 1,285 617 841 998 974 . 103 *

    C2,k

    kg /( m3 . °C2 )

    -1,193 013 005 057 010 . 10-2

    2,517 399 633 803 461 . 10-1

    -2,170 575 700 536 993

    1,353 034 988 843 029 . 101

    -5,029 988 758 547 014 . 101

    1 096 355 666 577 570 . 102

    -1,422 753 946 421 155 . 102

    1,080 435 942 856 230 . 102

    -4,414 153 236 817 392 . 101

    7,442 971 530 188 783

    C3,k

    k * kg /( m3 . °C3 )

    1 * -6,802 995 733 503 803 . 10-4 *

    2 * 1,876 837 790 289 664 . 10-2 *

    3 * -2,002 561 813 734 156 . 10-1 *

    4 * 1,022 992 966 719 220 *

    5 * -2,895 696 483 903 638 *

    6 * 4,810 060 584 300 675 *

    7 * -4,672 147 440 794 683 *

    8 * 2,458 043 105 903 461 *

    9 * -5,411 227 621 436 812 . 10-1 *

    C4,k

    kg /( m3 . °C4 )

    4,075 376 675 622 027 . 10-6

    -8,763 058 573 471 110 . 10-6

    6,515 031 360 099 368 . 10-6

    -1,515 784 836 987 210 . 10-6

    C5,k

    kg /( m3 . °C5 )

    -2,788 074 354 782 409 . 10-8

    1,345 612 883 493 354 . 10-8

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