This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31972D0366
Commission Decision of 16 October 1972 modifying the standard form of report provided for in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 543/69 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport
Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1972, che modifica il modello di resoconto tipo previsto dall' articolo 17 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1972, che modifica il modello di resoconto tipo previsto dall' articolo 17 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
GU L 250 del 6.11.1972, p. 16–19
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(11) pag. 27 - 30
No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1986
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31970D0325 | sostituzione | allegato | 16/10/1972 |
72/366/CEE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1972, che modifica il modello di resoconto tipo previsto dall' articolo 17 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Gazzetta ufficiale n. L 250 del 06/11/1972 pag. 0016 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(11) pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(11) pag. 0027
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0221
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 1 pag. 0222
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 1 pag. 0222
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1972 che modifica il modello di resoconto tipo previsto dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1), modificato dai regolamenti (CEE) n. 514/72 e n. 515/72 (2), in particolare l'articolo 17, previa consultazione degli Stati membri, considerando che, in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 543/69, la Commissione trasmette annualmente al Consiglio una relazione generale in merito all'applicazione dei suddetti regolamenti da parte degli Stati membri; che per permettere alla Commissione di redigere detta relazione gli Stati membri trasmettono annualmente le informazioni necessarie sulla base di un resoconto tipo il cui modello dev'essere compilato dalla Commissione; considerando che con la decisione del 18 giugno 1970 (3), la Commissione ha fissato il modello del resoconto tipo; che è auspicabile apportare al modello alcune modifiche dettate dall'esperienza acquisita, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il modello di resoconto tipo che figura in allegato alla decisione della Commissione del 18 giugno 1970 è sostituito dal modello che figura in allegato alla presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1972. Per la Commissione Il Presidente S. L. MANSHOLT (1) GU n. L 77 del 29. 2. 1969, pag. 49.(2) GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pagg. 1 e 11.(3) GU n. L 140 del 27. 6. 1970, pag. 20. ALLEGATO Modello di resoconto tipo sulla base del quale gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione generale che essa deve inviare annualmente al Consiglio in merito all'applicazione data dagli Stati membri al regolamento del Consiglio per l'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (articolo 17 del regolamento (CEE) n. 543/69) I. ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO 1. Come viene organizzato, sul piano amministrativo, il controllo sull'applicazione delle disposizioni del regolamento ? a) sulla strada, b) presso la sede dell'impresa. 2. Qual è il numero e quali sono i poteri degli agenti incaricati del controllo ? a) sulla strada, b) presso la sede dell'impresa. 3. Quali sono i metodi di ispezione per quanto concerne il luogo e la frequenza del controllo ? a) sulla strada, b) presso la sede dell'impresa. Osservazioni: Nella misura in cui si è risposto alle domande I.1 e I.2 di cui sopra nelle relazioni precedenti, gli Stati membri possono limitarsi a far menzione delle modifiche intervenute o dei perfezionamenti al sistema di controllo. II. INFRAZIONI E SANZIONI 1. Qual è il numero, rilevato separatamente per i trasporti di merci, i trasporti regolari di viaggiatori ed i trasporti occasionali di viaggiatori, delle infrazioni constatate per ciascuna delle disposizioni del regolamento citato qui di seguito (1) ? Osservazioni: Nella misura del possibile, gli Stati membri rileveranno separatamente, per un certo periodo transitorio, le infrazioni commesse sul loro territorio, sia da propri cittadini sia da cittadini stranieri. Essi prendono le misure opportune per poter in un'epoca successiva effettuare distinzioni nell'ambito delle categorie dei cittadini stranieri, in base al paese di origine di tali cittadini. 2. Qual è l'entità delle infrazioni commesse rispettivamente dai cittadini nazionali e dai cittadini stranieri per quanto riguarda ciascuna delle disposizioni del regolamento citato qui di seguito ? Osservazioni: Gli Stati membri prenderanno le misure opportune per poter, in un'epoca successiva, effettuare distinzioni in base al paese di origine per le infrazioni commesse da cittadini stranieri. 3. Quali sono le sanzioni che sono state applicate in ciascuno di questi casi ? Osservazioni: Gli Stati membri, nel caso in cui non sono in grado nella fase iniziale di fornire dati dettagliati, presenteranno un resoconto generale delle sanzioni applicate con particolare riguardo al livello di tali sanzioni. Essi esamineranno la possibilità di ottenere in un'epoca successiva indicazioni più dettagliate che permettano di fornire alla Commissione un quadro generale più approfondito. Elenco delle infrazioni a) Limitazione della distanza (450 km) per determinate categorie di veicoli quando non vi sono due conducenti a bordo, dall'inizio del viaggio (articolo 6) b) Durata della guida (articolo 7) - veicoli di cui all'articolo 6: guida continua: 4 ore, guida giornaliera: 8 ore, guida settimanale: 48 ore; - altri veicoli: guida continua: 4 ore, guida giornaliera: 8 ore, 2 volte alla settimana 9 ore, guida settimanale: 48 ore. c) Interruzioni di guida (articolo 8) d) Riposo giornaliero (articolo 11) 1. Trasporti di merci: 11 ore sulle 24 ore precedenti con deroga di due volte 9 ore per settimana nel luogo di sede oppure due volte 8 ore fuori del luogo di sede. 2. Trasporti di viaggiatori: - 10 ore sulle 24 ore precedenti oppure - 11 ore sulle 24 ore precedenti con deroga di due volte 9 ore e due volte 10 ore per settimana (condizione: un riposo ininterrotto di 4 ore oppure due volte 2 ore durante la giornata). e) Riposo settimanale (articolo 12) Ogni periodo di 7 giorni consecutivi deve comprendere un periodo di riposo di 24 ore preceduto o seguito immediatamente da un riposo giornaliero. f) Libretto di controllo (articolo 14 e allegati) 1. Proporzione in cui i conducenti controllati risultano essere in possesso del libretto. 2. Tenuta del libretto in conformità delle disposizioni del regolamento. g) Controllo dei servizi regolari (articolo 15) 1. Obbligo per l'impresa di stabilire: un orario di servizio e un registro di servizio. 2. Obbligo per ciascun membro dell'equipaggio di essere munito di: una copia dell'orario di servizio e del registro di servizio. III. ASSISTENZA RECIPROCA MULTILATERALE FRA STATI MEMBRI E COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI 1. Assistenza reciproca (articolo 18, paragrafo 2) - in quale settore e secondo quali modalità lo Stato membro ha accordato assistenza agli altri Stati membri ? - in quale settore e secondo quali modalità lo Stato membro ha beneficiato dell'assistenza degli altri Stati membri ? 2. Comunicazione delle infrazioni (articolo 18, paragrafo 3) - comunicazioni fatte dallo Stato membro, - comunicazioni ricevute dallo Stato membro. 3. Comunicazione delle sanzioni (articolo 18, paragrafo 3) - comunicazioni fatte dallo Stato membro, - comunicazioni ricevute dallo Stato membro. IV. CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI 1. Valutazione complessiva dell'applicazione delle disposizioni del regolamento. 2. a) L'impiego del libretto individuale di controllo ha dato luogo a difficoltà per il controllo di trasporti internazionali fra Stati membri ? Quali ? b) Quali soluzioni possono esservi apportate ? 3. Proposta di adattamento dello schema per il resoconto tipo. 4. Proposte in merito alle misure che potrebbero venir esaminate per migliorare o facilitare l'applicazione del regolamento. (1) Le infrazioni alle disposizioni più costrittive ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento devono essere citate soltanto se rappresentano delle infrazioni alle disposizioni del regolamento.