This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31970D0375
70/375/EEC: Council Decision of 20 July 1970 concluding an agreement negotiated with Spain in the context of consultations with that country under article XIX of GATT
70/375/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa alla conclusione di un accordo negoziato con la Spagna nel quadro delle consultazioni condotte con questio paese ai sensi dell'articolo XIX del GATT
70/375/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa alla conclusione di un accordo negoziato con la Spagna nel quadro delle consultazioni condotte con questio paese ai sensi dell'articolo XIX del GATT
GU L 170 del 3.8.1970, p. 9–10
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA)
edizione speciale inglese: serie II tomo I(2) pag. 263 - 264
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/375/oj
70/375/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa alla conclusione di un accordo negoziato con la Spagna nel quadro delle consultazioni condotte con questio paese ai sensi dell'articolo XIX del GATT
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 03/08/1970 pag. 0009 - 0010
edizione speciale danese: serie II tomo I(2) pag. 0181
edizione speciale inglese: serie II tomo I(2) pag. 0263
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1970 relativa alla conclusione di un accordo negoziato con la Spagna nel quadro delle consultazioni condotte con questo paese ai sensi dell'articolo XIX del GATT (70/375/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la relazione della Commissione, considerando che il governo spagnolo, conformemente all'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, ha proceduto a una modifica di carattere temporaneo di una concessione concernente la Comunità economica europea ; che tale modifica ha formato oggetto di consultazioni nel quadro delle quali hanno avuto luogo negoziati di compensazione; considerando che le concessioni offerte dalla Spagna a titolo di compensazione per tale modifica sono soddisfacenti, DECIDE: Articolo 1 È concluso l'accordo negoziato con la Spagna ai sensi dell'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, il cui testo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 La conclusione di questo accordo sarà notificata alle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970. Per il Consiglio Il Presidente W. SCHEEL ALLEGATO ARTICOLO XIX - SPAGNA Misure concernenti la gomma sintetica Concessioni temporanee accordate a titolo di compensazione Le delegazioni della Spagna e della Commissione delle Comunità europee hanno concluso le consultazioni condotte ai sensi dell'articolo XIX in merito alla modifica nell'elenco XLV - Spagna della concessione relativa alla voce tariffaria 40.02 - B. 1 (gomma sintetica a base di polibutadiene o di polistirene-butadiene) (L/2820). Al termine di queste consultazioni, il governo della Spagna e la Comunità economica europea hanno convenuto che la Spagna accorderà a titolo di compensazione le concessioni seguenti, con effetto dalla data del presente accordo: >PIC FILE= "T0010833"> Se la Spagna ristabilirà l'esenzione da dazio consolidata per la voce 40.02 B I, la Comunità europea le riconoscerà il diritto di ritirare queste concessioni temporanee. Tuttavia, dato che il valore delle concessioni, quando venissero ristabilite, potrebbe essere completamente diverso, la Spagna e la Comunità economica europea hanno anche convenuto che, qualora la misura relativa alla voce 40.02 B I fosse abrogata e/o qualora le riduzioni daziarie relative alle citate concessioni di compensazione fossero modificate o abrogate, la Spagna e la Comunità economica europea, su domanda dell'una o dell'altra, avvieranno dei negoziati per ristabilire in modo reciprocamente soddisfacente l'equilibrio delle concessioni. Se la Spagna e la Comunità economica europea non riusciranno a negoziare una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità economica europea cercherà di ottenere una composizione soddisfacente grazie alle disposizioni dell'articolo XXIII o ad altre disposizioni appropriate dell'Accordo generale. Per la delegazione di Spagna Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee Ginevra, 3 marzo 1970