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Document 31970D0372
70/372/EEC: Council Decision of 20 July 1970 setting up a Standing Committee for Feeding-stuffs
70/372/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1970, che istituisce un Comitato permanente degli alimenti per animali
70/372/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1970, che istituisce un Comitato permanente degli alimenti per animali
GU L 170 del 3.8.1970, p. 1–1
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 534 - 534
No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2002; abrogato da 32002R0178
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32002R0178 |
70/372/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1970, che istituisce un Comitato permanente degli alimenti per animali
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 03/08/1970 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0060
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0470
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0060
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0534
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0155
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0015
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1970 che istituisce un Comitato permanente degli alimenti per animali (70/372/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione, considerando che le disposizioni adottate dal Consiglio nel settore dell'alimentazione degli animali prevedono, per agevolare la loro attuazione, una procedura che instaura una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ; che conviene, per realizzare tale cooperazione, istituire un Comitato incaricato di svolgere le funzioni attribuitegli da queste disposizioni; considerando che è auspicabile che tale cooperazione si estenda a tutti i settori definiti a queste disposizioni ; che a tal fine occorre abilitare il Comitato ad esaminare qualsiasi problema riguardante detti settori, DECIDE: Articolo 1 È istituito un Comitato permanente degli alimenti per animali, in appresso denominato il «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Articolo 2 Il Comitato esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni adottate dal Consiglio nel settore degli alimenti per animali, nei casi e alle condizioni in esse previsti. Esso può inoltre prendere in esame ogni altro problema che rientri nell'ambito di tali disposizioni e che sia sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro. Articolo 3 Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Fatto a Bruxelles, addí 20 luglio 1970. Per il Consiglio Il Presidente W. SCHEEL