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Document 31967S0025

    CECA Alta Autorità: Decisione n. 25-67, del 22 giugno 1967, concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, del Trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva

    GU 154 del 14.7.1967, p. 11–15 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1967 pag. 186 - 190

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1967/25(2)/oj

    31967S0025

    CECA Alta Autorità: Decisione n. 25-67, del 22 giugno 1967, concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, del Trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva

    Gazzetta ufficiale n. 154 del 14/07/1967 pag. 0011 - 0015
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0168
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0186
    edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0074
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0101
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0101
    edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0039
    edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0039


    Decisione n. 25-67

    del 22 giugno 1967

    concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, del Trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva

    L'ALTA AUTORITÀ,

    Visti gli articoli 47, 66 e 80 del Trattato,

    Vista la decisione n. 25-54 del 6 maggio 1954 concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3, del Trattato, relative all'esenzione da autorizzazione preventiva (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio dell'11 maggio 1954, pagg. 346 e segg.) integrata dalla decisione n. 28-54 del 26 maggio 1954 (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 31 maggio 1954, pag. 381);

    Considerato che:

    (1) ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1 con riserva del disposto del paragrafo 3, è soggetta ad autorizzazione preventiva dell'Alta Autorità, ogni operazione avente per effetto diretto o indiretto concentrazioni fra imprese, di cui una almeno sia contemplata dall'articolo 80; l'Alta Autorità accorda l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, qualora riconosca che l'operazione prospettata non dà alle persone o alle imprese interessate il potere di influenzare la concorrenza sul mercato comune ai sensi dello stesso articolo 66, paragrafo 2;

    (2) con decisione n. 25-54, su parere conforme del Consiglio, l'Alta Autorità, conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, ha esentato dall'obbligo di autorizzazione preventiva determinate categorie di operazioni aventi per effetto concentrazioni di imprese, le quali — in ragione dell'importanza degli effettivi o delle imprese cui si riferiscono, avuto riguardo alla natura della concentrazione realizzata e tenuto conto dell'insieme delle imprese raggruppate sotto lo stesso controllo debbono essere ritenute conformi alle condizioni richieste dall'articolo 66, paragrafo 2;

    (3) l'esperienza ha posto in luce la necessità che la decisione n. 25-54 sia adeguata ai mutamenti nel frattempo registrati nel volume della produzione, nella struttura economica, nelle condizioni del mercato e della concorrenza; ciò vale, in particolare, per le restrizioni quantitative e per i legami che uniscono imprese della Comunità ad imprese di altri settori e del commercio;

    (4) trattandosi di concentrazioni tra imprese produttrici di carbone o di acciaio, l'importanza della costituenda entità industriale è funzione del volume della produzione nelle varie categorie di prodotti: volume che dev'essere limitato in cifre assolute non meno che rispetto alla produzione della Comunità rilevabile dalle statistiche ufficiali;

    (5) nell'ipotesi di concentrazioni fra imprese di produzione e imprese non contemplate dal Trattato, si deve tener conto della posizione privilegiata che queste possono assicurare alle imprese della Comunità per quanto riguarda i loro sbocchi; in proposito, è determinante il consumo globale di carbone o di acciaio delle imprese interessate o il consumo delle imprese non assoggettate al Trattato con le quali viene effettuata la concentrazione;

    (6) le concentrazioni di imprese del commercio all'ingrosso soggette alle disposizioni dell'articolo 66, conformemente all'articolo 80, debbono essere valutate in funzione del volume delle loro vendite di carbone e del volume dei loro affari per quanto concerne l'acciaio, fermo restando che i legami di un'impresa del commercio all'ingrosso con un'impresa di produzione non costituiscono ostacolo all'esenzione per la concentrazione con un altro grossista; trattandosi dell'acciaio, occorre limitare le concentrazioni ripetute e le concentrazioni che hanno simultaneamente per oggetto più imprese svolgenti attività di distribuzione;

    (7) per il rottame è necessario stabilire limiti di vendite speciali;

    (8) le concentrazioni di imprese di produzione con imprese al dettaglio, come anche le concentrazioni tra imprese di distribuzione e imprese non assoggettate al Trattato, possono di massima essere esentate dall'obbligo di preventiva autorizzazione;

    (9) per le concentrazioni sulla base di controlli di gruppo, non è possibile definire criteri generali di esenzione, cosicché esse — si tratti di costituzione in comune di nuove imprese o di controlli di gruppi di imprese esistenti — vanno escluse dal campo di applicazione della presente decisione;

    (10) l'Alta Autorità dev'essere informata delle concentrazioni che si operano nel mercato comune del carbone e dell'acciaio anche riguardo a quelle esentate dalla preventiva autorizzazione in virtù della presente decisione; è necessario quindi imporre alle imprese o alle persone che hanno acquisito il controllo di dichiarare dette concentrazioni nella misura in cui esse non rivestano importanza notevolmente inferiore ai volumi fissati per l'esenzione;

    Su parere conforme del Consiglio di Ministri,

    DECIDE:

    Concentrazioni tra produttori

    Articolo 1

    Sono esentate dall'obbligo di preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1 che diano direttamente o indirettamente luogo a concentrazione tra imprese che svolgono attività di produzione nei settori del carbone e dell'acciaio, sempreché:

    1. la produzione annua realizzata dall'insieme delle imprese oggetto della concentrazione non superi per ciascuno dei seguenti gruppi di prodotti i quantitativi a fianco indicati:

    a)Carbon fossile (estrazione netta, vagliata e lavata) | 10.000.000 t |

    b)Agglomerati di carbone | 1.000.000 t |

    c)Coke d'altoforno | 3.000.000 t |

    d)Minerale di ferro (quantitativo estratto) | senza limitazione |

    e)Agglomerati di minerale | 4.000.000 t |

    f)Ghisa e ferro-leghe | 2.500.000 t |

    g)Acciaio greggio (acciaio comune: lingotti, semiprodotti e acciaio liquido) | 3.000.000 t |

    h)Acciai speciali legati e non legati (lingotti, semiprodotti e acciaio liquido) | 200.000 t |

    i)Prodotti laminati finiti e finali | 2.400.000 t |

    2. in nessuno dei gruppi di prodotti d'acciaio, elencati nell'allegato alla presente decisione, la produzione annua delle imprese oggetto della concentrazione superi il 30 % del volume globale della produzione del gruppo stesso all'interno della Comunità.

    Il volume globale della produzione all'interno della Comunità viene desunto dalle statistiche di produzione pubblicate dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

    Concentrazione tra produttori di carbone e imprese non soggette al Trattato

    Articolo 2

    Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1 che abbiano per effetto diretto o indiretto una concentrazione tra:

    a) imprese che svolgono attività di produzione nel settore del carbone e

    b) imprese non soggette all'articolo 80,

    sempreché

    - il consumo globale annuo di carbone da parte delle imprese oggetto della concentrazione non superi 5 milioni di t, ovvero

    - il consumo annuo di carbone di ciascuna delle imprese di cui alla lettera b) sia inferiore a 500.000 t.

    Concentrazioni tra produttori di acciaio e imprese non soggette al Trattato

    Articolo 3

    1. Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1 che abbiano per effetto diretto o indiretto una concentrazione tra:

    a) imprese che svolgono attività di produzione nel settore dell'acciaio e

    b) imprese non soggette all'articolo 80;

    sempreché:

    - la produzione annua delle imprese sub a) non ecceda il 20 % dei quantitativi indicati al n. 1, lettere da f) a i), dell'articolo 1;

    - ovvero il consumo globale annuo di acciaio delle imprese oggetto di concentrazione non superi il 50 % della loro produzione in questi gruppi di prodotti. Per i prodotti laminati finiti e finali sono determinanti i gruppi di prodotti in allegato alla presente decisione;

    - ovvero le imprese di cui alla lettera b) non utilizzino acciaio come materia prima.

    2. Non sono considerati consumo di acciaio i quantitativi utilizzati per la produzione di acciaio, per la manutenzione e il rinnovo di impianti delle imprese in questione.

    Concentrazioni tra imprese di distribuzione

    CARBONE

    Articolo 4

    1. Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, che abbiano per effetto diretto o indiretto una concentrazione tra imprese che svolgono attività di distribuzione che non sia la vendita ai consumatori domestici o all'artigianato (cd. imprese di distribuzione), sempreché il volume globale annuo di affari delle imprese di distribuzione oggetto di concentrazione non oltrepassi 2.500.000 t di carbone.

    2. Per volume di affari si intendono tutti i quantitativi venduti dalle imprese di distribuzione per conto proprio e per conto di terzi. Non sono prese in considerazione le vendite ai consumatori domestici e all'artigianato.

    ACCIAIO

    Articolo 5

    1. Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1 che abbiano per effetto diretto o indiretto una concentrazione fra imprese che svolgono attività di distribuzione nel settore dell'acciaio che non sia la vendita ai consumatori domestici o all'artigianato (cd. imprese di distribuzione), sempreché:

    a) la cifra globale annua di affari realizzata nel settore — rottame escluso — dalle imprese di distribuzione oggetto della concentrazione non superi 60 milioni di u.c.,

    b) la cifra annua di affari realizzata nel settore — rottame escluso — dall'impresa di distribuzione che rappresenta una delle parti interessate alla concentrazione non superi 10 milioni di u.c.; restando inteso che operazioni ripetute di questo genere od operazioni che si riferiscano simultaneamente a più imprese di distribuzione sono esentate dall'obbligo in parola, soltanto qualora il conseguente incremento globale della cifra di affari non superi 30 milioni di u.c.

    2. Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni che abbiano per effetto diretto o indiretto una concentrazione tra imprese che esercitano attività di distribuzione nel settore del rottame, sempreché il volume globale annuo di affari, realizzato dalle imprese di distribuzione oggetto della concentrazione, non ecceda 400.000 t di rottame.

    3. La cifra di affari comprende l'importo dei prodotti venduti e fatturati per conto proprio e per conto terzi; il volume di affari comprende i prodotti venduti per conto proprio e per conto terzi.

    Altre concentrazioni esentate dall'obbligo dell'autorizzazione

    Articolo 6

    Sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, sempreché esse abbiano per effetto una concentrazione

    - tra imprese di produzione a sensi dell'articolo 80 e imprese che vendono carbone od acciaio esclusivamente a consumatori domestici o all'artigianato;

    - tra imprese di distribuzione e imprese non soggette all'articolo 80.

    Concentrazioni mediante controllo di gruppo

    Articolo 7

    1. Gli articoli da 1 a 6 non si applicano alle operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, che abbiano per effetto la concentrazione tra

    a) da un lato, imprese — delle quali una perlomeno svolga attività di produzione o di distribuzione nel settore del carbone e dell'acciaio — che, pur non essendo concentrate, esercitano di fatto o di diritto un controllo comune (controllo di gruppo) sull'impresa o sulle imprese di cui sub b) e,

    b) dall'altro lato, una o più imprese che producono, distribuiscono o trasformano, come materie prime carbone o acciaio.

    2. Il comma 1 va applicato indipendentemente dal fatto che la concentrazione risulti dalla fondazione in comune di una nuova impresa ovvero dall'istituzione del controllo in comune sull'impresa esistente.

    Disposizioni generali

    Articolo 8

    1. Le cifre da prendere in considerazione per l'applicazione degli articoli da 1 a 5 sono le medie annuali di produzione, di consumo, di cifre d'affari o di volume di affari realizzate nel corso degli ultimi tre esercizi precedenti la data delle operazioni di concentrazione.

    2. Per le imprese costituite da meno di tre anni le cifre da prendere in considerazione sono le medie annuali, calcolate in base alla produzione, al consumo, alla cifra o al volume di affari, realizzate a partire dalla data di costituzione.

    Articolo 9

    1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 1 a 7 viene preso in considerazione l'insieme delle imprese e delle attività già raggruppate sotto lo stesso controllo o che venissero raggruppate a seguito della concentrazione, sotto lo stesso controllo.

    2. Le operazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, cui sia applicabile più di uno degli articoli da 1 a 6, sono esentate dall'obbligo della preventiva autorizzazione, sempreché siano soddisfatte le condizioni di ciascuno degli articoli applicabili.

    Articolo 10

    1. Le operazioni previste dall'articolo 66, paragrafo 1 ed esentate, a sensi degli articoli da 1 a 5, dall'obbligo dell'autorizzazione devono essere dichiarate all'Alta Autorità entro due mesi dalla realizzazione della concentrazione.

    L'obbligo della dichiarazione incombe alle imprese o persone che abbiano acquisito il controllo.

    Le dichiarazioni devono contenere i seguenti dati:

    - descrizione dell'operazione che dà luogo alla concentrazione;

    - designazione delle imprese che saranno direttamente o indirettamente oggetto di concentrazione;

    - quadro della produzione, dello smercio e del consumo di carbone e di acciaio delle imprese oggetto della concentrazione.

    2. Il comma 1 non è applicabile alle concentrazioni che realizzino meno del 50 % dei valori fissati agli articoli da 1 a 5 della presente decisione per l'esenzione dell'autorizzazione.

    Articolo 11

    La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il 15 luglio 1967.

    Alla stessa data cesseranno di produrre effetti le decisioni n. 25-54 e n. 28-54.

    La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 22 giugno 1967.

    Per l'Alta Autorità

    Il Vicepresidente

    A. Coppé

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    ALLEGATO

    alla decisione n. 25-67

    (art. 1, 2 e art. 3, 1)

    Materiale d'armamento ferroviario

    Palancole

    Travi ad ali larghe

    Altri profilati da 80 mm ed oltre e zores

    Tondi e quadri per tubi

    Vergella in matasse

    Laminati mercantili

    Larghi piatti

    Nastri e bande per tubi a caldo

    Lamiere laminate a caldo 4,76 mm e oltre

    Lamiere laminate a caldo 3 — 4,75 mm

    Lamiere laminate a caldo meno di 3 mm

    Coils prodotti finiti

    Lamiere laminate a freddo meno di 3 mm

    Nastri laminati a freddo per fabricazione di banda stagnata

    Banda stagnata

    Banda nera utilizzata come tale

    Lamiere zincate, piombate e diversamente rivestite

    Lamiere magnetiche.

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