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Document 31965R0019

    Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

    GU 36 del 6.3.1965, p. 533–535 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 35 - 37

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/19/oj

    31965R0019

    Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

    Gazzetta ufficiale n. 036 del 06/03/1965 pag. 0533 - 0535
    edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0036
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0031
    edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0036
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0035
    edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0059
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0085
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0085


    REGOLAMENTO N. 19/63/CEE DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1963 relative all'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 87,

    Vista la proposta della Commissione,

    Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

    Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    Considerando che la dichiarazione di inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato può, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dello stesso articolo, riguardare categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfino alle condizioni-richieste da tali disposizioni;

    Considerando che le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 devono essere stabilite per regolamento basato sull'articolo 87;

    Considerando che, dato il gran numero di notifiche depositate in applicazione del regolamento n. 17 (3), è opportuno, al fine di facilitarne il compito, porre la Commissione in grado di dichiarare, mediante regolamento, inapplicabili a talune categorie di accordi e di pratiche concordate le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1;

    Considerando che occorre precisare le condizioni in cui la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, quando sarà stata acquisita un'esperienza sufficiente a seguito di decisioni individuali e sarà possibile definire le categorie di accordi e di pratiche concordate per le quali le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 potranno essere considerate soddisfatte;

    Considerando che la Commissione ha indicato, con la propria azione e in particolare col regolamento n. 153 (4), che nessun alleggerimento delle procedure previste dal regolamento n. 17 può essere preso in considerazione per alcuni tipo di accordi o di pratiche concordate che siano particolarmente suscettibili di falsare il giuoco della concorrenza nel mercato comune;

    Considerando che, in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 17, la Commissione può decidere che una dicharazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato abbia effetto retroattivo; che conviene che la Commissione possa prendere tale decisione anche in un regolamento;

    Considerando che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 17, mediante decisione della Commissione, possono essere sottratti al divieto di cui all'articolo 83, paragrafo 1, accordi, decisioni e pratiche concordate, specie se modificati in modo da soddisfare alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3; che è opportuno che la Commissione possa accordare lo stesso beneficio mediante regolamento a tali accordi e pratiche concordate qualora siano modificati in modo da rientrare in una categoria definita mediante regolamento d'esenzione;

    Considerando che, se non si trovano riunite le condizioni menzionate all'articolo 85, paragrafo 3, un'esenzione non può restare acquisita; che, quindi, la Commissione deve avere la facoltà di stabilire, mediante decisione, le condizioni alle quali dovrà soddisfare un accordo o una pratica concordata che, a motivo di particolari circostanze, riveli effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Fatta salva l'applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione può dichiarare mediante regolamento e in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato che l'articolo 85, paragrafo 1 non è applicabile a categorie di accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e

    a) - nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure

    - nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure

    - nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, impegni esclusivi di fornitura e di acquisto dello stesso tipo di quelli previsti nei due precedenti capoversi,

    b) che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale - in particolare ai brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi - o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali.

    2. Il regolamento deve comprendere una definizione delle categorie di accordi ai quali si applica e precisare in particolare:

    a) le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi;

    b) le clausole che devono figurare negli accordi o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

    3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle categorie di pratiche concordate alle quali partecipano soltanto due imprese.

    Articolo 2

    1. Un regolamento, emanato in virtù dell'articolo 1, è adottato per una durata limitata.

    2. Può essere abrogato o modificato quando le circostanze si sono modificate relativamente ad un elemento che è stato essenziale per la sua adozione; in tal caso è previsto un periodo di adattamento per gli accordi e le pratiche concordate, contemplati dal regolamento anteriore.

    Articolo 3

    Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può applicarsi con effetto retroattivo agli accordi e pratiche concordate che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, avrebbero potuto beneficiare di una decisione con effetto retroattivo in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 17.

    Articolo 4

    1. Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato non si applica, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data del 13 marzo 1962 e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3:

    - se sono modificati entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, in modo da soddisfare a dette condizioni secondo le disposizioni del regolamento stesso e

    - se le modifiche sono portate a conoscenza della Commissione nel termine fissato dal regolamento.

    2. Il paragrafo 1 è applicabile agli accordi e pratiche concordate che dovevano essere notificati anteriormente al 1° febbraio 1963, conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 17, solo se la notificazione è stata effettuata prima di tale data.

    3. Il beneficio delle disposizioni stabilite a norma del paragrafo 1 non può essere invocato nelle vertenze pendenti alla data dell'entrata in vigore di un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1; né può essere invocato per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi.

    Articolo 5

    Quando la Commissione intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto, invitando tutti gli interessati a comunicarle le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese.

    Articolo 6

    1. La Commissione consulta il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti:

    a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,

    b) prima di adottare un regolamento.

    2. L'articolo 10, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 17, relativo alla consultazione del Comitato consultivo, è applicabile, in quanto compatibile, restando inteso che le riunioni comuni con la Commissione avranno luogo al più presto un mese dopo l'invio della convocazione.

    Articolo 7

    Se la Commissione costata d'ufficio o su domanda di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse che, in un caso determinato, accordi o pratiche concordate previsti in un regolamento, adottato in virtù dell'articolo 1, hanno tuttavia taluni effetti incompatibili con le condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, essa può, ritirando il beneficio dell'applicazione di detto regolamento, prendere una decisione in conformità agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17, senza che sia richiesta la notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17.

    Articolo 8

    La Commissione trasmette al Consiglio, prima del 1° gennaio 1970, una proposta di regolamento intesa ad apportare al presente regolamento le modifiche che appariranno necessarie in relazione all'esperienza acquisita.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1965.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. COUVE DE MURVILLE

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