Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31963D0009

    63/9/CEE: Decisione del Consiglio del 14 maggio 1962 relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il segretariato generale dei Consigli

    GU 5 del 16.1.1963, p. 34–34 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 4 - 4

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/1999; abrogato da 31999D0692 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1963/9/oj

    31963D0009

    63/9/CEE: Decisione del Consiglio del 14 maggio 1962 relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il segretariato generale dei Consigli

    Gazzetta ufficiale n. 005 del 16/01/1963 pag. 0034 - 0034
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0023
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0004
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0023
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0004
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0086
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0099
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0099


    COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA INFORMAZIONI IL CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1962 relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale dei Consigli (63/9/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto l'articolo 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità e l'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti,

    DECIDE:

    Articolo unico

    I poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il Segretariato generale dei Consigli: a) dai Consigli, per quanto riguarda il Segretario generale;

    b) dai Consigli, su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione agli agenti del grado 1 della categoria A delle disposizioni degli articoli 1, 13, 15 paragrafo 2, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 e 90.

    c) dal Segretario generale negli altri casi. Il Segretario generale è autorizzato a delegare al Direttore generale dell'amministrazione o, in caso di impedimento, al direttore generale che lo sostituisce, tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonchè l'applicazione dello Statuto ai funzionari delle categorie B, C, D, ad eccezione tuttavia dei poteri che gli sono conferiti per la nomina e per la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e per l'assunzione degli altri agenti.

    Fatto a Bruxelles il 14 maggio 1962.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. COUVE de MURVILLE

    Top