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Document 31963D0009
63/9/EEC: Council Decision of 14 May 1962 determining the appointing authority for the Secretariat of the Councils
63/9/CEE: Decisione del Consiglio del 14 maggio 1962 relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il segretariato generale dei Consigli
63/9/CEE: Decisione del Consiglio del 14 maggio 1962 relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il segretariato generale dei Consigli
GU 5 del 16.1.1963, p. 34–34
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 4 - 4
No longer in force, Date of end of validity: 19/10/1999; abrogato da 31999D0692 ;
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31999D0692 |
63/9/CEE: Decisione del Consiglio del 14 maggio 1962 relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il segretariato generale dei Consigli
Gazzetta ufficiale n. 005 del 16/01/1963 pag. 0034 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0023
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0023
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0004
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0086
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0099
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0099
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA INFORMAZIONI IL CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1962 relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina per il Segretariato generale dei Consigli (63/9/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto l'articolo 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità e l'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, DECIDE: Articolo unico I poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il Segretariato generale dei Consigli: a) dai Consigli, per quanto riguarda il Segretario generale; b) dai Consigli, su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione agli agenti del grado 1 della categoria A delle disposizioni degli articoli 1, 13, 15 paragrafo 2, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 e 90. c) dal Segretario generale negli altri casi. Il Segretario generale è autorizzato a delegare al Direttore generale dell'amministrazione o, in caso di impedimento, al direttore generale che lo sostituisce, tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l'applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonchè l'applicazione dello Statuto ai funzionari delle categorie B, C, D, ad eccezione tuttavia dei poteri che gli sono conferiti per la nomina e per la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e per l'assunzione degli altri agenti. Fatto a Bruxelles il 14 maggio 1962. Per il Consiglio Il Presidente M. COUVE de MURVILLE