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Document 31958D0033

CECA Alta Autorità: Décisione n. 33-58 del 1 dicembre 1958 che completa la décisione Nr. 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali

GU 31 del 18.12.1958, p. 665–666 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1952-1958 pag. 84 - 85

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1958/33/oj

31958D0033

CECA Alta Autorità: Décisione n. 33-58 del 1 dicembre 1958 che completa la décisione Nr. 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali

Gazzetta ufficiale n. 031 del 18/12/1958 pag. 0665 - 0666
edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0084
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0084
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0013


COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO ALTA AUTORITÀ DECISIONI DECISIONE Nº 33-58 del 1º dicembre 1958 che completa la decisione Nº 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali

L'ALTA AUTORITÀ,

visto l'articolo 60,2 a) e l'allegato III del Trattato;

vista la decisione Nº 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato (Gazzetta Ufficiale della Comunità Nº 18 del 1º agosto 1954, pag. 470 e segg.);

considerando che a termini della decisione Nº 37-54 le imprese dell'industria dell'acciaio sono tenute a pubblicare listini di prezzi e condizioni di vendita per la vendita di alcuni acciai speciali sul Mercato comune;

considerando che avuto riguardo alle condizioni particolari della produzione e della vendita degli acciai speciali, la pubblicazione di listini di prezzi à stata inizialmente limitata ad alcuni acciai speciali;

considerando che l'esperienza acquisita nel frattempo e lo studio delle condizioni particolari della produzione e della vendita degli acciai speciali, per i quali non è stata finora richiesta la pubblicazione di listini di prezzi, hanno rivelato che anche per gli altri prodotti sussistono le condizioni che permettono la pubblicazione di listini di prezzi;

considerando che l'obbligo della pubblicazione di listini di prezzi deve essere esteso di conseguenza a tutti gli acciai da costruzione legati, agli acciai per cuscinetti a rotolamento a sfera come pure agli acciai inossidabili e refrattari;

considerando che alcuni acciai speciali sono venduti sotto marca e che la comunicazione agli acquirenti dei prezzi e condizioni di vendita - oggetto della pubblicazione - è completa soltanto quando tali marche siano ugualmente pubblicate;

considerando inoltre che deve essere altresì pubblicata la composizione chimica dei prodotti poichè essa è essenziale per la determinazione della qualità e della comparabilità degli acciai speciali;

previa consultazione del Comitato Consultivo.

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione Nº 37-54 è completato e modificato come segue: 1. Le lettere e) e f) sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) sono aggiunte le lettere seguenti da e) a g):

«e) acciai da costruzione legati,

f) acciai per cuscinetti a rotolamento,

g) acciai inossidabili e refrattari.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione Nº 37-54 è completato e modificato come segue: 1. Dopo la lettera b) sono aggiunte le lettere seguenti c) e d):

«c) marca, per le qualità vendute sotto marca,

d) composizione chimica delle varie qualità.»

2. Le lettere da c) a i) divengono nel testo attuale dell'articolo 4 precitato le lettere da e) a k).

Articolo 3

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1º gennaio 1959.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 1º dicembre 1958.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET

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