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Document 22020D0468

    Decisione n. 1/2020 del Comitato di associazione UE-Regno del Marocco del 16 marzo 2020 relativa allo scambio di informazioni tra l’Unione europea e il Regno del Marocco al fine di valutare l’impatto dell’accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 sulla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra [2020/468]

    ST/6222/2020/INIT

    GU L 98 del 31.3.2020, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/468/oj

    31.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 98/45


    DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REGNO DEL MAROCCO

    del 16 marzo 2020

    relativa allo scambio di informazioni tra l’Unione europea e il Regno del Marocco al fine di valutare l’impatto dell’accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 sulla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra [2020/468]

    IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REGNO DEL MAROCCO,

    visto l’accordo euromediterraneo, del 26 febbraio 1996, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, in particolare l’articolo 83,

    visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, del 25 ottobre 2018, relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte («accordo di sotto forma di scambio lettere»), e il Regno del Marocco, dall’altra, è entrato in vigore il 19 luglio 2019.

    (2)

    Tale accordo sotto forma di scambio di lettere è stato concluso fatte salve le rispettive posizioni dell’Unione europea sullo status del Sahara occidentale e del Regno del Marocco su tale regione.

    (3)

    Con tale accordo sotto forma di scambio di lettere, i prodotti originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Regno del Marocco, beneficiano delle stesse preferenze commerciali concesse dall’Unione europea ai prodotti contemplati dall’accordo euro-mediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un parte, e il Regno del Marocco dall’altra («accordo di associazione»).

    (4)

    In un’ottica di partenariato e al fine di consentire alle parti di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere, in particolare sullo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l’Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiare informazioni nell’ambito del comitato di associazione almeno una volta all’anno.

    (5)

    Le modalità specifiche di tale valutazione devono essere adottate dal comitato di associazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   In un’ottica di partenariato e per consentire alle parti di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere nel corso della sua applicazione in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Unione europea e il Regno del Marocco hanno convenuto di scambiarsi informazioni nel quadro del comitato di associazione su base annuale.

    2.   L’Unione europea e il Regno del Marocco scambiano i dati ritenuti pertinenti nei principali settori d’attività interessati, oltre a informazioni statistiche, economiche, sociali e ambientali, in particolare in merito ai benefici dell’accordo sotto forma di scambio di lettere per le popolazioni interessate e allo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. Un elenco delle informazioni pertinenti è contenuto nell’allegato della presente decisione.

    Tale scambio avrà luogo tramite una comunicazione scritta inviata in anticipo, entro la fine di marzo di ogni anno; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive sulle tematiche oggetto della presente decisione. Le risposte saranno fornite entro la fine di giugno di ogni anno.

    3.   È stato inoltre convenuto tra le parti, in un’ottica di partenariato e al fine di consentire alle stesse di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere, che il Regno del Marocco può chiedere all’Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di particolare interesse per il Regno del Marocco, sulla base dei sistemi di informazione già esistenti.

    A tal fine il Regno del Marocco trasmetterà la propria richiesta per iscritto all’Unione europea entro la fine del mese di marzo di ogni anno; tale comunicazione può essere seguita da richieste di chiarimenti e da domande aggiuntive. Le risposte verranno fornite entro la fine di giugno di ogni anno.

    4.   Le parti prenderanno atto di questi scambi nel quadro del comitato di associazione una volta all’anno.

    5.   Il verbale contenente le conclusioni del comitato di associazione deve essere approvato dalle parti entro il mese che segue la riunione.

    Articolo 2

    L’allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore nel giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2020

    Per il comitato di associazione UE-Regno del Marocco

    R. GILI


    ALLEGATO

    INFORMAZIONI PERTINENTI NELL’AMBITO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO DALL’ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

    Le informazioni scambiate devono consentire di aggiornare la relazione elaborata dai servizi della Commissione congiuntamente con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), dell’11 giugno 2018 (1). Lo scambio di informazioni deve comprendere informazioni dettagliate che consentano di valutare l’impatto dell’accordo sotto forma di scambio di lettere durante la sua attuazione, comprese informazioni generali sulle popolazioni e sui territori interessati. Tali informazioni sono destinate esclusivamente a valutare e a preparare gli aggiornamenti di tale relazione da parte dei servizi della Commissione e del SEAE. A titolo indicativo, le informazioni pertinenti sono le seguenti:

    1.

    Informazioni fornite dal Regno del Marocco

    a)

    Informazioni di carattere generale:

    *

    Statistiche socioeconomiche e ambientali.

    b)

    Informazioni sui principali settori economici di esportazione:

    *

    produzione per tipo di prodotto;

    *

    le superfici coltivate e i quantitativi raccolti;

    *

    esportazioni verso l’Unione europea in volume e in valore;

    *

    attività economiche degli operatori locali legate ai settori coperti dall’accordo sotto forma di scambio di lettere e posti di lavoro generati;

    *

    gestione sostenibile delle risorse;

    *

    stabilimenti di produzione.

    2.

    Informazioni fornite dall’UE:

    Informazioni sugli scambi di prodotti esportati nel Regno del Marocco per codice doganale, in volume e valore, nonché nella misura in cui tali dati sono disponibili, sulla produzione di prodotti specifici.

    3.

    Altre informazioni pertinenti:

    Come previsto nello scambio di corrispondenza avvenuto il 6 dicembre 2018 tra la Commissione europea e la Missione del Regno del Marocco presso l’Unione europea, il Regno del Marocco istituisce un meccanismo per la raccolta di informazioni sulle esportazioni contemplate dall’accordo di associazione, quale modificato dallo scambio di lettere, che fornirà in modo sistematico e regolare e metterà a disposizione su base mensile dati precisi che dovrebbero consentire all’Unione europea di disporre di informazioni trasparenti e affidabili sull’origine di tali esportazioni verso l’Unione, suddivise per regione (2). La Commissione europea avrà accesso diretto a questi dati che condividerà con i servizi doganali degli Stati membri dell’Unione europea.

    Da parte sua, il Regno del Marocco disporrà di informazioni statistiche trasparenti e affidabili sulle esportazioni dall’Unione europea verso il Regno del Marocco.


    (1)  «Relazione sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell’estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio e sulla consultazione della suddetta popolazione», pubblicata l’11 giugno 2018, SWD (2018) 346 final.

    (2)  NB: questo meccanismo è operativo dal 1o ottobre 2019.


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