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Document 22018D0445

Decisione del Comitato misto SEE n. 187/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/445]

GU L 80 del 22.3.2018, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/445/oj

22.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 80/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 187/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/445]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (1).

(2)

La direttiva 2014/28/UE abroga le direttive 93/15/CEE (2) e 2004/57/CE (3) della Commissione, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXIX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto l (Direttiva 93/15/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32014 L 0028: Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1).»

2.

Il testo del punto 3 (Direttiva 2004/57/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/28/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.

(2)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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