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Document 22017D0958
Decision No 2/2015 of the EU-Chile Association Committee of 30 November 2015 replacing Article 12 of Title III of Annex III to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part concerning direct transport [2017/958]
Decisione n. 2/2015 del comitato di associazione UE-Cile, del 30 novembre 2015, che sostituisce l'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [2017/958]
Decisione n. 2/2015 del comitato di associazione UE-Cile, del 30 novembre 2015, che sostituisce l'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [2017/958]
GU L 144 del 7.6.2017, pp. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 22002A1230(01) | sostituzione | allegato III titolo (suddivisione) III articolo 12 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 22024A01759 |
|
7.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/35 |
DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE
del 30 novembre 2015
che sostituisce l'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra [2017/958]
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,
visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1), in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo») stabilisce che il trattamento preferenziale si applica unicamente alle merci che soddisfano i requisiti dell'allegato III trasportate direttamente dalla Repubblica del Cile («Cile») all'Unione europea. |
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(2) |
Il Cile e l'Unione europea hanno concluso numerosi accordi commerciali dall'entrata in vigore dell'accordo, che hanno dato agli operatori economici la possibilità di adattare la loro strategia di esportazione al fine di ridurre i costi e rispondere meglio alla domanda del mercato. |
|
(3) |
Il Cile e l'Unione europea hanno convenuto di modificare l'articolo 12 del titolo III dell'allegato III dell'accordo, al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell'allegato III dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui è stata eseguita l'ultima notifica con la quale le parti comunicano il completamento delle necessarie procedure giuridiche interne.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015.
Per il comitato di associazione UE-Cile
Edgardo RIVEROS
Sottosegretario agli Affari esteri, Repubblica del Cile
Roland SCHAEFER
Vice amministratore delegato per le Americhe, SEAE
ALLEGATO
«Articolo 12
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra l'Unione europea e il Cile. Tuttavia il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraversando altri territori mediante trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte l'aggiunta o l'apposizione di marchi, etichette o sigilli, lo scarico, il ricarico, il frazionamento delle spedizioni o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tal caso dette autorità possono imporre all'importatore di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni: le prove sono presentate in qualsiasi forma appropriata, quali documenti contrattuali di trasporto, ad esempio polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o la numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.».