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Document 22015D2128
Decision of the EEA Joint Committee No 261/2014 of 12 December 2014 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2015/2128]
Decisione del Comitato misto SEE n. 261/2014 del 12 dicembre 2014 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2128]
Decisione del Comitato misto SEE n. 261/2014 del 12 dicembre 2014 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2128]
GU L 311 del 26.11.2015, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(52) | aggiunta | capo XIII punto 13 trattino | 13/12/2014 |
26.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 261/2014
del 12 dicembre 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/2128]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza triptorelina acetato (1), l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica, per quanto riguarda la sostanza tildipirosina (2), l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32014 R 0200: Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 8), |
— |
32014 R 0201: Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 10).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 200/2014 e (UE) n. 201/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 62 del 4.3.2014, pag. 8.
(2) GU L 62 del 4.3.2014, pag. 10.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.