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Document 22015D0844

    Decisione n. 1 del comitato misto UE/Danimarca-Isole Fær Øer, del 12 maggio 2015, che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/844]

    GU L 134 del 30.5.2015, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/844/oj

    30.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/29


    DECISIONE N. 1 DEL COMITATO MISTO UE/DANIMARCA-ISOLE FÆR ØER

    del 12 maggio 2015

    che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/844]

    IL COMITATO MISTO UE/DANIMARCA-ISOLE FÆR ØER,

    visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra (1), in particolare l'articolo 11,

    visto il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 11 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell'accordo («protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, le Isole Fær Øer e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»).

    (2)

    L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto istituito dall'articolo 31 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo.

    (3)

    La convenzione è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

    (4)

    L'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

    (5)

    L'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 9 settembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per le Isole Fær Øer rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o novembre 2013.

    (6)

    È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 12 maggio 2015.

    Fatto a Tórshavn, il 12 maggio 2015

    Per il comitato misto

    Il presidente

    Áki JOHANSEN


    (1)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

    (2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


    ALLEGATO

    PROTOCOLLO N. 3

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Articolo 1

    Norme di origine applicabili

    1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).

    2.   Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono fatti al presente accordo.

    Articolo 2

    Composizione delle controversie

    1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.

    2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

    Articolo 3

    Modifiche del protocollo

    Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 4

    Recesso dalla convenzione

    1.   Se l'Unione europea o il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Fær Øer avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

    2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer.

    Articolo 5

    Disposizioni transitorie — cumulo

    In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


    (1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


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