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Document 22014D0865
2014/865/EU: Decision No 1/2014 Of The EU-Tunisia Association Council of 26 September 2014 amending Article 15(7) of Protocol No 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
2014/865/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 26 settembre 2014 , recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
2014/865/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 26 settembre 2014 , recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 346 del 2.12.2014, pp. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Replacement | 21998A0330(01) | sostituzione TXT | protocollo 4 articolo 15 paragrafo 7 L | 01/01/2013 |
|
2.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/60 |
DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA
del 26 settembre 2014
recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
(2014/865/UE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1) («accordo»), modificato dalla decisione n. 1/2012 del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 20 febbraio 2012 (2), consente a determinate condizioni la restituzione o l'esenzione parziale da dazi doganali o tasse di effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012. |
|
(2) |
Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo, a decorrere dal 1o gennaio 2013. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 4 dell'accordo. |
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(4) |
Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2012, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:
«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2014
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
F. MOGHERINI