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Document 22013D0144
Decision of the EEA Joint Committee No 144/2013 of 15 July 2013 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2013, del 15 luglio 2013 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2013, del 15 luglio 2013 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
GU L 345 del 19.12.2013, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21994A0103(63) | aggiunta | punto 24fa | 16/07/2013 |
19.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 144/2013
del 15 luglio 2013
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito quanto segue:
«24fa. |
32012 R 0383: Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Alla lettera a) del punto III.4.2 dell’allegato III, sono aggiunti i seguenti numeri distintivi:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 383/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.