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Document 22011D0091

    Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2011, del 19 luglio 2011 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    GU L 262 del 6.10.2011, p. 63–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/91(2)/oj

    6.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 262/63


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 91/2011

    del 19 luglio 2011

    che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2010 del 2 luglio 2010 (1).

    (2)

    È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione relative all’attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2010,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    al paragrafo 6, i termini «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010» sono sostituiti da «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011»;

    2)

    al paragrafo 7, i termini «anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010» sono sostituiti da «anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011»;

    3)

    al paragrafo 8, i termini «anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituiti da «anni 2008, 2009, 2010 e 2011».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (2).

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 277 del 21.10.2010, pag. 53.

    (2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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