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Dokument 22009D0148

    Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2009, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    GU L 62 del 11.3.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Status legali tad-dokument Fis-seħħ

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/148(2)/oj

    11.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/47


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 148/2009

    del 4 dicembre 2009

    che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2009 del 25 settembre 2009 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo (3).

    (4)

    I piani di monitoraggio trasmessi dagli operatori aerei alle autorità competenti degli Stati EFTA, e approvati da queste ultime conformemente ai requisiti della decisione 2009/339/CE, sono considerati approvati conformemente alle disposizioni della sezione 6 dell’allegato XIV e della sezione 3 dell’allegato XV della decisione 2009/339/CE e riconosciuti come tali nell’applicazione del sistema UE di scambio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo.

    (5)

    Il fatto che la decisione 2009/339/CE venga integrata prima della direttiva 2008/101/CE non pregiudica né procedure d’integrazione analoghe in futuro né eventuali negoziati su adattamenti della direttiva 2008/101/CE,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell’allegato XX dell’accordo, al punto 21am (decisione 2007/589/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    «, modificata da:

    32009 D 0073: Decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 18),

    32009 D 0339: Decisione 2009/339/CE della Commissione del 16 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 10).»

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2009/73/CE e 2009/339/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 304 del 19.11.2009, pag. 18.

    (2)  GU L 24 del 28.1.2009, pag. 18.

    (3)  GU L 103 del 23.4.2009, pag. 10.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


    Fuq