Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0074

    Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2008, del 6 giugno 2008 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    GU L 257 del 25.9.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/74(2)/oj

    25.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 257/39


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 74/2008

    del 6 giugno 2008

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 57/2008 del 25 aprile 2008 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1392/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di dati di contabilità nazionale (3),

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

    1)

    al punto 18a [regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42).»;

    2)

    al punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32007 R 1392: regolamento (CE) n. 1392/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 1).»;

    3)

    il testo dell'adattamento d) del punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

    «all'allegato B, sotto il titolo “Deroghe per Stato membro”, dopo il punto 27 (Regno Unito) viene aggiunto quanto segue:

    28.   NORVEGIA

    28.1.   Deroghe per tavola

    N. della tavola

    Variabile/voce

    Deroga

    Periodo oggetto di deroga

    Prima trasmissione nel

    Tutte le tavole

    Settore S.1314

    Settore S.1314 da non specificare (dati integrati nel settore S.1311)

    Tutti i periodi

    Da non trasmettere

    1, 8

    Ripartizione di S2: resto del mondo

    Prima trasmissione nel 2009

    Solo ricostruzione antecedente al 1999

    Prima del 1999

    Dati antecedenti al 1999 da non trasmettere. Altri anni: prima trasmissione nel 2009

    3

    Tutte le variabili per branca di attività economica A60

    Dati di A60 da trasmettere a T+23

    Tutti i periodi

    Dati di A60 da trasmettere a T+23

    6

    Tutte le variabili/voci

    Anno 1995: da non trasmettere

    1995

    Da non trasmettere

    10, 12, 13

    Tutte le variabili/voci

    Anni 1995 e 1996: da non trasmettere

    Dati da trasmettere a T+28 mesi

    1995, 1996

    1995 e 1996: da non trasmettere. Tavole da trasmettere a T+28 mesi

    28.2.   Deroghe per singole variabili/voci nella tavola

    N. della tavola

    Variabile/voce

    Deroga

    Periodo oggetto di deroga

    Prima trasmissione nel

    6, 7

    Derivati finanziari AF.34

    Anni 1995-2009: da non trasmettere; prima trasmissione nel 2011

    1995-2009

    Da non trasmettere

    6, 7

    Crediti commerciali e anticipazioni

    Altri AF.79

    Anni 1995-2006: da non trasmettere; prima trasmissione nel 2008

    1995-2006

    2008»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 1372/2007 e (CE) n. 1392/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 7 giugno 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 56.

    (2)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42.

    (3)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 1.

    (4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    Top