Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0572

    2007/572/CE: Decisione n. 2/2007 del Comitato misto CE-Svizzera, del 26 luglio 2007 , che rettifica il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere

    GU L 218 del 23.8.2007, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/572/oj

    23.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 218/14


    DECISIONE N. 2/2007 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

    del 26 luglio 2007

    che rettifica il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere

    (2007/572/CE)

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

    considerando che, ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, il Comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le parti contraenti;

    considerando che si è dovuto rettificare il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere,

    HA DECISO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Il prezzo di riferimento interno svizzero per il latte intero in polvere, fissato a 653,33 CHF/100 kg netti nella tabella III della decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE-Svizzera (1), è sostituito dal prezzo di riferimento di 586,90 CHF/100 kg netti.

    La differenza tra prezzi di riferimento svizzeri e CE indicata nella tabella III diventa pertanto di 232,60 CHF/100 kg netti.

    L'importo di base applicato a partire dall'entrata in vigore, cioè 269,00 CHF/100 kg netti, indicato nella tabella IV, è sostituito da 209,00 CHF/100 kg netti.

    L'importo di base applicato tre anni dopo l'entrata in vigore, cioè 254,00 CHF/100 kg netti, indicato nella tabella IV, è sostituito da 198,00 CHF/100 kg netti.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa ha effetto giuridico dal 1o febbraio 2007.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2007.

    Per il Comitato misto

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 29.


    Top