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Document 22007A0517(01)
Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation
Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa
Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa
OJ L 129, 17.5.2007, p. 27–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 189 - 196
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/340/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 22007A0517(01)R(01) | (BG, RO) | |||
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17.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/27 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa
LE PARTI,
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito «Comunità», e
LA FEDERAZIONE RUSSA,
DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità,
VISTA la dichiarazione comune concordata in occasione del vertice di San Pietroburgo del 31 maggio 2003, secondo cui l'Unione europea e la Federazione russa convengono di esaminare le condizioni per la soppressione dell’obbligo di visto quale prospettiva a lungo termine,
RIBADENDO l’intenzione di istituire tra la Federazione russa e l’Unione europea un regime di spostamenti senza obbligo di visto,
TENENDO CONTO dell’accordo di partenariato e di cooperazione del 24 giugno 1994, che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra,
VISTA la dichiarazione comune sull’allargamento dell’Unione europea e le relazioni tra l’UE e la Russia del 27 aprile 2004, in cui si ribadisce l’intenzione dell’Unione europea e della Federazione russa di facilitare il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa su una base di reciprocità e di avviare i negoziati per concludere un accordo in tal senso,
RICONOSCENDO che tale facilitazione non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda,
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992 e al trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo e campo d’applicazione
Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 2
Clausola generale
1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Federazione russa, della Comunità o degli Stati membri, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.
2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il diniego del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Federazione russa o degli Stati membri o dal diritto comunitario.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) |
«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; |
b) |
«cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a); |
c) |
«cittadino della Federazione russa»: chiunque possegga o abbia acquisito la cittadinanza della Federazione russa conformemente alla normativa nazionale russa; |
d) |
«visto»: permesso o autorizzazione rilasciata o decisione adottata da uno Stato membro o dalla Federazione russa per consentire:
|
e) |
«persona che soggiorna legalmente»:
|
Articolo 4
Documenti giustificativi della finalità del viaggio
1. Per le seguenti categorie di cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:
a) |
per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:
|
b) |
per gli imprenditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:
|
c) |
per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Federazione russa e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Federazione russa:
|
d) |
per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano tra i territori degli Stati membri e della Federazione russa:
|
e) |
per i giornalisti:
|
f) |
per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
|
g) |
per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:
|
h) |
per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:
|
i) |
per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:
|
j) |
per i parenti stretti — coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri:
|
k) |
per coloro che visitano cimiteri militari o civili:
|
2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:
a) |
per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e nome dei figli minori che accompagnano la persona invitata; |
b) |
per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo; |
c) |
per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché
|
3. Per le categorie di cittadini di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa delle parti.
Articolo 5
Rilascio di visti per più ingressi
1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:
a) |
membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni; |
b) |
coniugi e figli (inclusi i figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, in visita a cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno legale di tali cittadini. |
2. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di cittadini, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:
a) |
membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative; |
b) |
imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri; |
c) |
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra il territorio della Federazione russa e quello degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o nella Federazione russa; |
d) |
personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano tra i territori degli Stati membri e della Federazione russa; |
e) |
persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano regolarmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri; |
f) |
partecipanti ad eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale; |
g) |
giornalisti; |
h) |
partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate. |
3. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri o della Federazione russa delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 6
Diritti per il trattamento delle domande di visto
1. I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR
Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
2. Le parti applicano diritti pari a 70 EUR per il trattamento dei visti le cui domande e documenti giustificativi sono stati presentati dal richiedente nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere b), e) ed f), e all’articolo 7, paragrafo 3.
3. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
a) |
i parenti stretti: coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti, di cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa che soggiornano legalmente nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri; |
b) |
i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione europea o alla Federazione russa, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Federazione russa o di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative; |
c) |
i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo; |
d) |
gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione; |
e) |
i disabili ed eventuali accompagnatori; |
f) |
le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato; |
g) |
i partecipanti ad eventi sportivi giovanili internazionali e gli accompagnatori; |
h) |
i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo; |
i) |
i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate. |
Articolo 7
Termini per il trattamento delle domande di visto
1. Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari degli Stati membri e della Federazione russa decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a tre giorni lavorativi o a un periodo inferiore.
Articolo 8
Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari degli Stati membri o della Federazione russa, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.
Articolo 9
Casi eccezionali di proroga del visto
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini dell'Unione europea o della Federazione russa non possano uscire dal territorio della Federazione russa o degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.
Articolo 10
Registrazione
Le parti concordano di adottare quanto prima le misure necessarie per semplificare la registrazione, al fine di garantire lo stesso trattamento in materia ai cittadini della Federazione russa e ai cittadini dell'Unione europea che soggiornano, rispettivamente, nel territorio della Federazione russa o degli Stati membri.
Articolo 11
Passaporti diplomatici
1. I cittadini della Federazione russa o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori degli Stati membri o della Federazione russa senza visto.
2. I cittadini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori della Federazione russa o degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 12
Validità territoriale dei visti
Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale della Federazione russa e degli Stati membri e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Federazione russa e dell'Unione europea possono spostarsi all’interno del territorio degli Stati membri e della Federazione russa alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa.
Articolo 13
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell’accordo (di seguito «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e della Federazione russa. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.
2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) |
controlla l’applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte da apportare al presente accordo; |
c) |
esamina ed eventualmente propone le modifiche da apportare al presente accordo in caso di nuove adesioni all’Unione europea. |
3. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e la Federazione russa
Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra gli Stati membri e la Federazione russa, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.
Articolo 15
Clausole finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle procedure rispettive ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Federazione russa e la Comunità europea, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5. Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.
6. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei, in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.
V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.
Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.
Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.
'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.
Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.
Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.
Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.
Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.
Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.
Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.
Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.
V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.
V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.
Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.
Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.
Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Pentru Comunitatea Europeană
За Европейское сообщество
Por la Federación de Rusia
Za Ruskou federaci
For Den Russiske Føderation
Für die Russische Föderation
Venemaa Föderatsiooni nimel
Για τη Ρωσική Ομοσπονδία
For the Russian Federation
Pour la Fédération de Russie
Per la Federazione russa
Krievijas Federācijas vārdā
Rusijos Federacijos vardu
Az Orosz Föderáció részéről
Għall-Federazzjoni Russa
Voor de Russische Federatie
W imieniu Federacji Rosyjskiej
Pela Federação da Rússia
Za Ruskú federáciu
Za Rusko federacijo
Venäjän federaation puolesta
På ryska federationen vägnar
Pentru Federația Rusă
За Российскую Федерацию