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Document 22002D0795

    2002/795/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 24 luglio 2002, che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione

    GU L 277 del 15.10.2002, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/795/oj

    22002D0795

    2002/795/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 24 luglio 2002, che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione

    Gazzetta ufficiale n. L 277 del 15/10/2002 pag. 0019 - 0020


    Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Lituania

    del 24 luglio 2002

    che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo misto, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione

    (2002/795/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra(1), in particolare l'articolo 116,

    considerando quanto segue:

    (1) Il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica di Lituania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Lituania.

    (2) Detta cooperazione tra i membri del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e i rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania dovrebbe svolgersi attraverso l'istituzione di un comitato consultivo misto.

    (3) Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/98(2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione: "Articolo 15

    Comitato consultivo misto

    È istituito un comitato consultivo misto incaricato di coordinare il Consiglio di associazione per promuovere il dialogo e la cooperazione tra i gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Repubblica di Lituania. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Lituania inerenti all'attuazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo misto si pronuncia sulle questioni sollevate in questi settori.

    Articolo 16

    Il comitato consultivo misto è composto da sei rappresentanti del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da sei rappresentanti dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania.

    Il comitato consultivo misto svolge le sue funzioni previa consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra i gruppi di interesse economici e sociali, di sua iniziativa.

    I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto rifletta il più fedelmente possibile i vari gruppi d'interesse economici e sociali dell'Unione europea e della Lituania.

    Il comitato consultivo misto è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale delle Comunità europee e da un membro lituano.

    Il comitato consultivo misto adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 17

    Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, da una parte, e i gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

    Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il lituano, che sono a carico dei gruppi d'interesse economici e sociali della Lituania.

    Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante."

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2002.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    P. S. Møller

    (1) GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

    (2) GU L 73 del 12.3.1998, pag. 24.

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