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Document 22002D0072
Decision of the EEA Joint Committee No 72/2002 of 25 June 2002 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 266 del 3.10.2002, p. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 3.1 punto 7 trattino | 26/06/2002 | |
Modifies | 21994A0103(51) | aggiunta | capo I parte 3.1 punto 8 testo | 26/06/2002 |
Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 266 del 03/10/2002 pag. 0007 - 0008
Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2002 del 25 giugno 2002 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 149/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/288/CE della Commissione, del 3 aprile 2001, che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/293/CE della Commissione, del 30 marzo 2001, recante modifica della direttiva 95/70/CE del Consiglio che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei molluschi bivalvi(3). (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein, DECIDE: Articolo 1 La parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue: 1) Al punto 7 (direttiva 93/53/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino: "- 32001 D 0288: Decisione 2001/288/CE della Commissione, del 3 aprile 2001 (GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11)." 2) Al punto 8 (direttiva 95/70/CE del Consiglio) viene aggiunto quanto segue: ", modificata da: - 32001 D 0293: Decisione 2001/293/CE della Commissione, del 30 marzo 2001 (GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 30)." Articolo 2 I testi delle decisioni 2001/288/CE e 2001/293/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 65 del 7.3.2002, pag. 20. (2) GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11. (3) GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 30. (4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.