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Document 22001D0060

    Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 238 del 6.9.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/60(2)/oj

    22001D0060

    Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2001, del 19 giugno 2001, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 238 del 06/09/2001 pag. 0001 - 0002


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 60/2001

    del 19 giugno 2001

    che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 71/2000 del Comitato misto SEE del 2 ottobre 2000(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2293/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che proroga le autorizzazioni provvisorie di taluni additivi nell'alimentazione degli animali(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, del 16 novembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione, del 17 novembre 1999, concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali(4).

    (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2562/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo "Antibiotici" nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione(5).

    (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali(6),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 1i [regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti: "1j. 399 R 2293: Regolamento (CE) n. 2293/1999 della Commissione, del 14 ottobre 1999, che proroga le autorizzazioni provvisorie di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1).

    1k. 399 R 2430: Regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione, del 16 novembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo 'Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose' nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione (GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3).

    1l. 399 R 2439: Regolamento (CE) n. 2439/1999 della Commissione, del 17 novembre 1999, concernente le condizioni di autorizzazione per gli additivi appartenenti al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti nell'alimentazione degli animali (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 8).

    1m. 399 R 2562: Regolamento (CE) n. 2562/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo 'Antibiotici' nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 11).

    1n. 399 R 2690: Regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33)."

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 2293/1999, (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2439/1999, (CE) n. 2562/1999 e (CE) n. 2690/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 20 giugno 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(7) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    P. Westerlund

    (1) GU L 315 del 14.12.2000, pag. 1.

    (2) GU L 284 del 6.11.1999, pag. 1.

    (3) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

    (4) GU L 297 del 18.11.1999, pag. 8.

    (5) GU L 310 del 4.12.1999, pag. 11.

    (6) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.

    (7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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