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Document 12016E302

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 3 - GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
    SEZIONE 1 - IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
    Articolo 302 (ex articolo 259 del TCE)

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 178–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_302/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/178


    Articolo 302

    (ex articolo 259 del TCE)

    1.   I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.

    2.   Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.


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