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Document 12016E042
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE III - AGRICULTURE AND FISHERIES#Article 42 (ex Article 36 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO III - AGRICOLTURA E PESCA
Articolo 42 (ex articolo 36 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
TITOLO III - AGRICOLTURA E PESCA
Articolo 42 (ex articolo 36 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 64–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/64 |
Articolo 42
(ex articolo 36 del TCE)
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:
a) |
per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; |
b) |
nel quadro di programmi di sviluppo economico. |