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Document 12016E016

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE PRIMA - PRINCIPI
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 16 (ex articolo 286 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_16/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/55


Articolo 16

(ex articolo 286 del TCE)

1.   Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.


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