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Document 12016E/PRO/15

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PROTOCOLLO (N. 15) SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 284–286 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/pro_15/oj

       

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/284


    PROTOCOLLO (N. 15)

    SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

    LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

    RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare l'euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,

    TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria,

    PRENDENDO ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,

    HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

    1.

    A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.

    2.

    I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.

    3.

    Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.

    4.

    L'articolo 119, secondo comma, l'articolo 126, paragrafi 1, 9 e 11, l'articolo 127, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 128, gli articoli 130, 131, 132, 133, 138, l'articolo 140, paragrafo 3, l'articolo 219, l'articolo 282, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo 282, paragrafo 5, e l'articolo 283 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l'articolo 121, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale. In queste disposizioni i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.

    5.

    Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

    Gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 134, paragrafo 4, e 142 si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga.

    6.

    Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all'articolo 139, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica l'articolo 139, paragrafo 4, secondo comma di detto trattato.

    Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma di detto trattato.

    7.

    Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea ("statuto") non si applicano al Regno Unito.

    In tali articoli i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.

    I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al capitale sottoscritto della BCE non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.

    8.

    L'articolo 141, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli da 43 a 47 dello statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno di una deroga, con i seguenti emendamenti:

    a)

    all'articolo 43, i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo dell'eventuale decisione del Regno Unito di non adottare l'euro;

    b)

    oltre ai compiti previsti dall'articolo 46, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi del punto 9, lettere a) e c), del presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime;

    c)

    la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.

    9.

    Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso:

    a)

    il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie;

    b)

    la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;

    c)

    il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 3, di detto trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro.

    Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 8 del presente protocollo cessano di produrre effetto.

    10.

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 21.1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito ("Ways and Means") presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non adotti l'euro.


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