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Έγγραφο 12008E016

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE PRIMA: PRINCIPI - TITOLO II: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE - Articolo 16 (ex articolo 286 del TCE)

GU C 115 del 9.5.2008, σ. 55 έως 55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_16/oj

12008E016

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE PRIMA: PRINCIPI - TITOLO II: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE - Articolo 16 (ex articolo 286 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0055 - 0055


Articolo 16

(ex articolo 286 del TCE)

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.

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