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Document 12007P003

    Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO I - DIGNITÀ - Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

    GU C 303 del 14.12.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2009; sostituito da 12010P003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2007/art_3/oj

    12007P003

    Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea - TITOLO I - DIGNITÀ - Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

    Gazzetta ufficiale n. 303 del 14/12/2007 pag. 0003 - 0003


    Articolo 3

    Diritto all'integrità della persona

    1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

    2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

    a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

    b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

    c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

    d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

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