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Document 12006E017
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Two - Citizenship of the Union#Article 17
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte seconda - Cittadinanza dell'Unione
Articolo 17
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte seconda - Cittadinanza dell'Unione
Articolo 17
GU C 321E del 29.12.2006, p. 49–49
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 12007L002 | 01/12/2009 |
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte seconda - Cittadinanza dell'Unione - Articolo 17
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0049 - 0049
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0044 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0186 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0010 - versione consolidata
Articolo 17 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato. --------------------------------------------------