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Document 12002E250

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
    Titolo I: Disposizioni istituzionali
    Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni
    Articolo 250
    Articolo 189 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 132–132 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_250/oj

    12002E250

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni - Articolo 250 - Articolo 189 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0132 - 0132
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0279 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0065 - versione consolidata


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

    Titolo I: Disposizioni istituzionali

    Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni

    Articolo 250

    Articolo 189 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 250

    1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5.

    2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.

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