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Document 11997E226
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 4: The Court of Justice#Article 226#Article 169 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 169 - EEC Treaty
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 226
Articolo 169 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 169 - Trattato CEE
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
Titolo I: Disposizioni istituzionali
Capo 1: Le istituzioni
Sezione 4: La Corte di giustizia
Articolo 226
Articolo 169 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 169 - Trattato CEE
In force
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 4: La Corte di giustizia - Articolo 226 - Articolo 169 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 169 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0271 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0061 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 226 La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.