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Document 11992E006
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART ONE: PRINCIPLES # ARTICLE 6
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE PRIMA: PRINCIPI
ARTICOLO 6
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE PRIMA: PRINCIPI
ARTICOLO 6
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE PRIMA: PRINCIPI - ARTICOLO 6 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0009
Articolo 6 Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può stabilire tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.