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Document 11957E/PRO/CJ/17

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 17

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003; abrogato e sostituito da 12001C/PRO/02

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/pro_12/art_17/sign

11957E/PRO/CJ/17

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, TITOLO TERZO - PROCEDURA, ARTICOLO 17


Articolo 17

Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamente.

I professori cittadini degli Stati membri, la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

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