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Document 02007D0453-20091112

    Consolidated text: Decisione della Commissione del 29 giugno 2007 che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE [notificata con il numero C(2007) 3114] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/453/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/2009-11-12

    2007D0453 — IT — 12.11.2009 — 002.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2007

    che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

    [notificata con il numero C(2007) 3114]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/453/CE)

    (GU L 172, 30.6.2007, p.84)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2008

      L 294

    14

    1.11.2008

    ►M2

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2009

      L 295

    11

    12.11.2009




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2007

    che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

    [notificata con il numero C(2007) 3114]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/453/CE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Secondo l'articolo 1 tale regolamento si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. A tale scopo la qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (in seguito «paesi o regioni») in relazione alla BSE, è determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE, secondo l'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento.

    (2)

    La classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del rischio di BSE è necessaria per fissare norme commerciali per ogni categoria a rischio di BSE e per fornire le garanzie necessarie alla protezione della salute pubblica e della salute degli animali.

    (3)

    L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per il commercio intracomunitario e l'allegato IX di tale regolamento fissa le norme relative alle importazioni nella Comunità. Essi sono basati sulle norme fissate dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

    (4)

    L'UIE ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di paesi e regioni sulla base del rischio di BSE.

    (5)

    Durante la sessione generale dell'UIE del maggio 2007 è stata adottata una risoluzione relativa alla qualifica sanitaria di vari paesi con riguardo alla BSE. In attesa di una conclusione definitiva sulla qualifica sanitaria degli Stati membri con riguardo alla BSE e tenendo conto delle severe misure di protezione contro la BSE applicate all'interno dalla Comunità, gli Stati membri dovrebbero essere riconosciuti come paesi a rischio controllato di BSE.

    (6)

    Inoltre, in attesa della conclusione definitiva relativa alla qualifica sanitaria di Norvegia e Islanda in base al rischio di BSE e tenendo conto dei risultati delle più recenti valutazioni dei rischi relative a tali paesi terzi, questi dovrebbero essere riconosciuti come paesi a rischio controllato di BSE.

    (7)

    A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state prese misure transitorie per un periodo che ha termine il 1o luglio 2007. Tali misure non sono più di applicazione immediatamente dopo la data di adozione di una decisione relativa alla classificazione in conformità con l'articolo 5 di tale regolamento. È necessario quindi prendere una decisione relativa alla classificazione di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE prima di tale data.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



    Articolo 1

    La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    ▼M2




    ALLEGATO

    ELENCO DI PAESI O REGIONI

    A.    Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile

    Stati membri

     Finlandia

     Svezia

    Paesi EFTA

     Islanda

     Norvegia

    Paesi terzi

     Argentina

     Australia

     Cile

     Nuova Zelanda

     Paraguay

     Singapore

     Uruguay

    B.    Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato

    Stati membri

     Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito

    Paesi EFTA

     Liechtenstein

     Svizzera

    Paesi terzi

     Brasile

     Canada

     Colombia

     Giappone

     Messico

     Taiwan

     Stati Uniti

    C.    Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato

     Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato



    ( 1 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).

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