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Document 32012R0967R(01)
Rettifica del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi ( GU L 290 del 20.10.2012 )
Rettifica del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi ( GU L 290 del 20.10.2012 )
HL L 321., 2014.11.7, p. 12–12
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/967/corrigendum/2014-11-07/oj
7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/12 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 20 ottobre 2012 )
Pagina 5, articolo 60 bis, primo comma, prima frase
Anziché:
«Lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE l'obbligo di presentare tale dichiarazione.»;
leggi:
«Lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE l'obbligo di presentare tale dichiarazione.».
Pagina 6, articolo 63 bis, primo comma
Anziché:
«Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367 o all'articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE.»
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leggi:
«Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367 o all'articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE.»
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