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Documento 52001PC0227
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
/* COM/2001/0227 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca /* COM/2001/0227 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La Commissione, coadiuvata dal Gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri, comprese le richieste di rinnovo delle sospensioni attualmente in vigore. La proposta allegata riguarda taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e di contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati in allegato I alla presente proposta di regolamento. Taluni prodotti, per i quali il mantenimento della sospensione non sia più giustificato nei confronti degli interessi economici della Comunità, sono stati eliminati e sono elencati nell'allegato II. Il presente regolamento, infatti, comporta due allegati che contengono, rispettivamente, l'elenco dei prodotti per i quali si propone una sospensione, o la cui designazione (compreso il codice della nomenclatura) è stata modificata, e l'elenco dei prodotti eliminati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. Si è tenuto conto nel modo seguente delle modifiche, rivelatesi necessarie, della designazione di alcuni prodotti indicati in allegato al regolamento n. 1255/96: - aggiunta del codice della nomenclatura del prodotto (indicato in allegato al regolamento n. 1255/96) nell'allegato II, - aggiunta della nuova descrizione modificata del prodotto nell'allegato I. La durata della misura proposta è indeterminata in quanto modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, anch'esso valido a tempo indeterminato. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) E nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 [1]. [1] GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/2000 (GU L 331 del 27.12.2000, pag. 1). (2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato. (3) Si devono pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue: 1. I prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono inseriti. 2. I prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorre dal 1° luglio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (a) // Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. 2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E Cap. 12, art. 120. 3. BASE GIURIDICA Art. 26 del trattato CE. 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE Sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i summenzionati prodotti. 5. INCIDENZA FINANZIARIA Nel regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, attualmente in vigore, non si è indicata una data di scadenza onde ridurre i problemi economici dovuti alla durata dei regolamenti precedenti. La presente proposta di regolamento del Consiglio riprende solo le modifiche dell'allegato del regolamento indispensabili per tener conto: 1. delle nuove richieste di sospensioni presentate e accettate; 2. degli sviluppi tecnici dei prodotti e dell'evoluzione economica del mercato che impongono di eliminare alcune delle sospensioni esistenti; 3. delle modifiche dei codici della nomenclatura. Ovviamente, solo le modifiche di cui al punto 1. e 2. hanno un'incidenza finanziaria. Aggiunta Oltre alle modifiche dovute a un cambiamento del codice NC, questo allegato comprende 27 nuovi prodotti. Le sospensioni corrispondenti generano un importo di dazi non riscossi pari a 10,2 MEUR, calcolato in base alle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il 2001. Dalle statistiche degli anni precedenti, tuttavia, risulta che detto importo deve essere maggiorato di un fattore medio stimato a 1,8 per tener conto delle importazioni effettuate negli altri Stati membri che applicano le stesse sospensioni. Ne consegue una perdita delle entrate di circa 18,3 MEUR. Eliminazione Il presente allegato prevede l'eliminazione di 2 prodotti corrispondenti a dazi nuovamente riscossi e quindi ad un aumento delle risorse di 1,0 MEUR, determinati sulla base di domande di sospensione o delle statistiche disponibili (1998). Costo previsionale della presente azione Il presente regolamento dovrebbe quindi comportare, sulla base delle statistiche disponibili (1998), una perdita di risorse proprie valutata, a 18,3 - 1,0 = 17,3 MEUR circa e cioè un aumento di perdita di risorse, per una perdita complessiva per il 2001 stimata a 618 + 17,3 = 635,3 MEUR. La corrispondente diminuzione di profitto delle risorse proprie tradizionali dovrà essere finanziata dagli Stati membri attraverso un ricorso supplementare al PNL. 6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE Il controllo della destinazione particolare di alcuni dei prodotti di cui al presente regolamento del Consiglio avverrà in conformità degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.