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Document 62018TO0698
Order of the President of the General Court of 10 December 2018.#Alberto Oleari and Others v Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona.#Interim relief — Manifest lack of jurisdiction — Inadmissibility.#Case T-698/18 R.
Rješenje predsjednika Općeg suda od 10. prosinca 2018.
Alberto Oleari i dr. protiv Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona.
Privremena pravna zaštita – Očita nenadležnost – Nedopuštenost.
Predmet T-698/18 R.
Rješenje predsjednika Općeg suda od 10. prosinca 2018.
Alberto Oleari i dr. protiv Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona.
Privremena pravna zaštita – Očita nenadležnost – Nedopuštenost.
Predmet T-698/18 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:1031
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
10 dicembre 2018(*)
«Procedimento sommario – Incompetenza manifesta – Irricevibilità »
Nella causa T‑698/18 R,
Alberto Oleari, residente a Pandino (Italia),
Domenico Oleari, residente a Pandino,
Roberto Oleari, residente a Pandino,
rappresentati dall’avv. S. Bernocchi,
ricorrenti,
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 278 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione dell’avviso di liquidazione d’imposta 58251/2013 emesso il 23 ottobre 2013 dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Procedimento e conclusioni delle parti
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2018, i richiedenti hanno chiesto al Tribunale di annullare l’avviso di liquidazione d’imposta 58251/2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata») emesso il 23 ottobre 2013 dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona.
2 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2018, i richiedenti hanno sottoposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, nella quale essi concludono che il presidente del Tribunale voglia:
– sospendere l’esecuzione della decisione impugnata.
In diritto
3 Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o ordinare i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale.
4 Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminato nell’ambito del procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa (ordinanza del 20 giugno 2014, Wilders/Parlamento e a., T‑410/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:564, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
5 Tuttavia, l’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento di procedura precisa che la domanda per la sospensione dell’esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale regola non è una mera formalità, ma presuppone che il ricorso di merito sul quale s’innesta la domanda di provvedimenti urgenti possa essere effettivamente esaminato dal Tribunale (ordinanza del 27 agosto 2018, Boyer/Wallis-et-Futuna, T‑475/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:518, punto 11).
6 Inoltre, perché questa domanda di sospensione sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve dimostrare l’esistenza di taluni elementi che consentono di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta l’istanza di provvedimenti urgenti, al fine di evitare che esso possa ottenere, attraverso il procedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione di un atto che il giudice del merito in seguito si rifiuterebbe di annullare, essendo stato il ricorso dichiarato irricevibile nella causa principale [ordinanza del 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Consiglio, C‑329/99 P(R), EU:C:1999:572, punto 89 e giurisprudenza ivi citata].
7 Questi requisiti derivano dal fatto che l’oggetto del procedimento sommario è unicamente quello di assicurare la tutela provvisoria dei singoli, ove essa sia necessaria per la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice del merito [ordinanza del 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Consiglio, C‑329/99 P(R), EU:C:1999:572, punto 90 e giurisprudenza ivi citata].
8 Peraltro, questo esame della ricevibilità del ricorso è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario (ordinanza del 4 dicembre 2007, Cheminova e a./Commissione, T‑326/07 R, EU:T:2007:364, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
9 Infatti, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se la richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice dell’urgenza è tenuto a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso principale possa essere del tutto esclusa (ordinanza del 4 dicembre 2007, Cheminova e a./Commissione, T‑326/07 R, EU:T:2007:364, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
10 Come risulta dai punti 39 e 40 dell’ordinanza ordinanza del 1° marzo 2007, Dow AgroSciences/EFSA (T‑397/06 R, non pubblicata, EU:T:2007:68), i principi esposti dai punti 4 a 9 della presente ordinanza si applicano per analogia a una questione riguardante la competenza del Tribunale a conoscere un ricorso nel merito, trattandosi di una questione concernente la competenza stessa del giudice dell’Unione, che va rilevata d’ufficio, anche nel caso in cui nessuna delle parti abbia chiesto di farlo (ordinanza del 27 agosto 2018, Boyer/Wallis-et-Futuna, T‑475/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:518, punto 16).
11 Di conseguenza, è necessario esaminare se i ricorrenti abbiano apportato elementi che consentano al giudice del procedimento sommario di concludere al termine di un esame sommario che il ricorso dinanzi al Tribunale è ricevibile.
12 In proposito, occorre ricordare che le competenze del Tribunale sono quelle enumerate all’articolo 256 TFUE, come precisate dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 1 dell’allegato I di detto Statuto. In forza di tali disposizioni, il Tribunale è competente unicamente a conoscere dei ricorsi proposti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, contro atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione.
13 Nella fattispecie, risulta che l’autore dell’atto impugnato, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona, non è né un’istituzione, né un organo e neppure un organismo dell’Unione.
14 Dalle considerazioni che precedono consegue che la domanda di sospensione della decisione impugnata deve essere respinta per incompetenza manifesta.
15 In forza dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese devono essere riservate.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 10 dicembre 2018.
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Il cancelliere |
Il presidente |
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E. Coulon |
M. Jaeger |
* Lingua processuale: l’italiano.