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Document C:2010:348:FULL
Official Journal of the European Union, C 348, 21 December 2010
Official Journal of the European Union, C 348, 21 December 2010
Official Journal of the European Union, C 348, 21 December 2010
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ISSN 1725-2423 doi:10.3000/17252423.C_2010.348.eng |
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Official Journal of the European Union |
C 348 |
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English edition |
Information and Notices |
Volume 53 |
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Notice No |
Contents |
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II Information |
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INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES |
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European Commission |
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2010/C 348/01 |
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis) ( 1 ) |
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2010/C 348/02 |
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman) ( 1 ) |
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2010/C 348/03 |
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.6034 — Nordic Capital/SafeRoad/ViaCon) ( 1 ) |
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IV Notices |
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NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES |
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Council |
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2010/C 348/04 |
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European Commission |
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2010/C 348/05 |
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2010/C 348/06 |
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2010/C 348/07 |
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2010/C 348/08 |
Summary of Commission Decision of 4 March 2009 on the deletion of Article 7 of Decision 2007/53/EC relating to a proceeding pursuant to Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement against Microsoft Corporation and repealing Decision C(2005) 2988 final (Case COMP/C-3/39.792 — Microsoft) (notified under document C(2009) 1361 final) ( 1 ) |
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NOTICES FROM MEMBER STATES |
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2010/C 348/09 |
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V Announcements |
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PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY |
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European Commission |
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2010/C 348/10 |
Notice of the impending expiry of certain anti-dumping measures |
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PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY |
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European Commission |
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2010/C 348/11 |
State aid — Italy — State aid C 26/10 (ex NN 43/10) — Scheme concerning the municipal real estate tax exemption granted to real estate used by non-commercial entities for specific purposes — Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union ( 1 ) |
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(1) Text with EEA relevance |
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EN |
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II Information
INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES
European Commission
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/1 |
Non-opposition to a notified concentration
(Case COMP/M.5949 — Deutsche Bank/Actavis)
(Text with EEA relevance)
2010/C 348/01
On 22 September 2010, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:
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in the merger section of the Competition website of the Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes, |
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in electronic form on the EUR-Lex website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) under document number 32010M5949. EUR-Lex is the on-line access to the European law. |
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/1 |
Non-opposition to a notified concentration
(Case COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman)
(Text with EEA relevance)
2010/C 348/02
On 14 December 2010, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:
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in the merger section of the Competition website of the Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes, |
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in electronic form on the EUR-Lex website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) under document number 32010M6069. EUR-Lex is the on-line access to the European law. |
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/2 |
Non-opposition to a notified concentration
(Case COMP/M.6034 — Nordic Capital/SafeRoad/ViaCon)
(Text with EEA relevance)
2010/C 348/03
On 14 December 2010, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compatible with the common market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004. The full text of the decision is available only in English and will be made public after it is cleared of any business secrets it may contain. It will be available:
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in the merger section of the Competition website of the Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). This website provides various facilities to help locate individual merger decisions, including company, case number, date and sectoral indexes, |
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in electronic form on the EUR-Lex website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) under document number 32010M6034. EUR-Lex is the on-line access to the European law. |
IV Notices
NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES
Council
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/3 |
Notice for the attention of the persons and entities to which restrictive measures provided for in Council Decision 2010/788/CFSP apply
2010/C 348/04
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
The following information is brought to the attention of the persons and entities that appear in the Annex to Council Decision 2010/788/CFSP.
The United Nations Security Council has designated the persons and entities that should be included in the list of persons and entities subject to the measures imposed by paragraphs 13 and 15 of Resolution 1596 (2005), as renewed by paragraph 3 of Resolution 1952 (2010).
The persons and entities concerned may submit at any time a request to the UN Committee established pursuant to paragraph 8 of UNSCR 1533 (2004), together with any supporting documentation, for the decisions to include them in the UN list to be reconsidered. Such request should be sent to the following address:
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United Nations — Focal point for delisting |
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Security Council Subsidiary Organs Branch |
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Room S-3055 E |
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New York, NY 10017 |
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UNITED STATES OF AMERICA |
See for more information at: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Further to the UN decision, the Council of the European Union has determined that the persons and entities that appear in the abovementioned Annex should be included in the list of persons and entities which are subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2010/788/CFSP. The grounds for designation of the persons and entities concerned appear in the relevant entries in Annex to the Council Decision.
The attention of the persons and entities concerned is drawn to the possibility of making an application to the competent authorities of the relevant Member State(s) as indicated in the websites in Annex II to Regulation (EC) No 1183/2005, in order to obtain an authorisation to use frozen funds for basic needs or specific payments (cf. Article 3 of the Regulation).
The persons and entities concerned may submit a request to the Council, together with supporting documentation, that the decision to include them on the abovementioned lists should be reconsidered, to the address provided above.
The attention of the persons and entities concerned is also drawn to the possibility of challenging the Council's decision before the General Court of the European Union, in accordance with the conditions laid down in Article 275, second paragraph, and Article 263, fourth and sixth paragraphs, of the Treaty on the Functioning of the European Union.
European Commission
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/5 |
Euro exchange rates (1)
20 December 2010
2010/C 348/05
1 euro =
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Currency |
Exchange rate |
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USD |
US dollar |
1,3147 |
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JPY |
Japanese yen |
110,10 |
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DKK |
Danish krone |
7,4499 |
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GBP |
Pound sterling |
0,84620 |
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SEK |
Swedish krona |
8,9860 |
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CHF |
Swiss franc |
1,2698 |
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ISK |
Iceland króna |
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NOK |
Norwegian krone |
7,8605 |
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BGN |
Bulgarian lev |
1,9558 |
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CZK |
Czech koruna |
25,265 |
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EEK |
Estonian kroon |
15,6466 |
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HUF |
Hungarian forint |
274,83 |
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LTL |
Lithuanian litas |
3,4528 |
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LVL |
Latvian lats |
0,7094 |
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PLN |
Polish zloty |
3,9966 |
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RON |
Romanian leu |
4,2915 |
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TRY |
Turkish lira |
2,0470 |
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AUD |
Australian dollar |
1,3232 |
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CAD |
Canadian dollar |
1,3316 |
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HKD |
Hong Kong dollar |
10,2258 |
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NZD |
New Zealand dollar |
1,7718 |
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SGD |
Singapore dollar |
1,7315 |
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KRW |
South Korean won |
1 517,48 |
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ZAR |
South African rand |
8,9648 |
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CNY |
Chinese yuan renminbi |
8,7750 |
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HRK |
Croatian kuna |
7,3843 |
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IDR |
Indonesian rupiah |
11 886,00 |
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MYR |
Malaysian ringgit |
4,1372 |
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PHP |
Philippine peso |
58,467 |
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RUB |
Russian rouble |
40,4550 |
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THB |
Thai baht |
39,681 |
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BRL |
Brazilian real |
2,2466 |
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MXN |
Mexican peso |
16,3115 |
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INR |
Indian rupee |
59,7140 |
(1) Source: reference exchange rate published by the ECB.
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/6 |
Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant positions given at its meeting of 13 February 2009 concerning a preliminary draft Commission decision on the deletion of Article 7 of Decision 2007/53/EC relating to a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty and Article 54 of the EEA agreement against Microsoft Corporation and repealing Decision C(2005) 2988 final
Rapporteur: Czech Republic
2010/C 348/06
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1. |
The Advisory Committee agrees with the Commission that the Article 7 of the Decision 2007/53/EC shall be deleted and the Decision C(2005) 2988 final shall be repealed. |
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2. |
The Advisory Committee recommends the publication of its Opinion in the Official Journal of the European Union. |
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/7 |
Final report of the Hearing Officer
In Case COMP/C-3/37.792 — Microsoft — Deletion of Article 7 of Commission Decision 2007/53/EC and repealing Commission Decision C(2005) 2988 (1)
2010/C 348/07
On 24 March 2004, the Commission adopted Decision 2007/53/EC relating to a proceeding pursuant to Article 82 (EC) and Article 54 of the EEA Agreement against Microsoft Corporation (Case COMP/C-3/37.792 — Microsoft, OJ L 32, 6.2.2007, p. 23).
Article 7 of this decision (the Decision) provides for the establishment of a suitable mechanism to assist the Commission in monitoring Microsoft's compliance with the Decision.
By Decision C(2005) 2988 of 28 July 2005 (Trustee Decision), the Commission established a monitoring mechanism by providing for the appointment, functions and obligations of a Monitoring Trustee. The Trustee's function is to assist the Commission in overseeing compliance with the Decision (2).
In its judgment of 17 September 2007, the Court of First Instance (3) upheld the substantive parts of the Decision which Microsoft had appealed. However, the Court annulled Article 7 of the Decision in so far as it orders Microsoft to submit a proposal for the establishment of a mechanism which is to include a monitoring trustee with the power to have access, independently of the Commission, to Microsoft's assistance, information, documents, premises and employees and to the source code of the relevant Microsoft products.
The Commission, having come to the conclusion that this monitoring mechanism as established by the Trustee Decision is no longer appropriate for the purpose of monitoring Microsoft's compliance with Decision 2007/53/EC, has informed both Microsoft and the Monitoring Trustee by letter of 28 January 2009 of its intention to ‘delete’ Article 7 of the Decision and to repeal the Trustee Decision.
Microsoft has answered by e-mail of 10 February, without commenting on the intended decision. The Monitoring Trustee has replied by letter of the same date not expressing any opinion upon decisions of the Commission that impact upon the matters being monitored.
In my view, the draft final decision, addressed to Microsoft, contains no elements of law or of fact that had not been set out in the letter sent to Microsoft and the Monitoring Trustee, dated 28 January 2009.
In the light of the above, I consider that the right to be heard of Microsoft and of the Monitoring Trustee have been respected in the present case.
Brussels, 16 February 2009.
Karen WILLIAMS
(1) Pursuant to Articles 15 and 16 of Commission Decision (2001/462/EC, ECSC) of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings (OJ L 162, 19.6.2001, p. 21).
(2) Cf. Article 7 of the Decision and Article 3 of the Trustee Decision.
(3) Case T-201/04, Microsoft v Commission (2007) ECR11-3601.
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/8 |
Summary of Commission Decision
of 4 March 2009
on the deletion of Article 7 of Decision 2007/53/EC relating to a proceeding pursuant to Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement against Microsoft Corporation and repealing Decision C(2005) 2988 final
(Case COMP/C-3/39.792 — Microsoft)
(notified under document C(2009) 1361 final)
(Only the English language is authentic)
(Text with EEA relevance)
2010/C 348/08
On 4 March 2009, the Commission adopted a decision on the deletion of Article 7 of Decision 2007/53/EC relating to a proceeding pursuant to Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement against Microsoft Corporation and repealing Decision C(2005) 2988 final. In accordance with the provisions of Article 30 of Council Regulation (EC) No 1/2003, the Commission herewith publishes the names of the parties and the main content of the decision, having regard to the legitimate interest of undertakings in the protection of their business secrets. The decision is available on the website of the Directorat-General for Competition at the following address:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
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(1) |
On 24 March 2004, the Commission addressed to Microsoft Corporation (Microsoft) a decision relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), then Article 82 of the EC Treaty (Commission Decision 2007/53/EC, ‘the Decision’). In the Decision, the Commission found that Microsoft had infringed Article 102 of the TFEU and Article 54 of the EEA Agreement. The Commission imposed a number of measures aimed at bringing to an end in an effective manner the infringements in question. |
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(2) |
Article 7 of the Decision reads: ‘Within 30 days of the date of notification of this Decision, Microsoft Corporation shall submit a proposal to the Commission for the establishment of a suitable mechanism assisting the Commission in monitoring Microsoft Corporation’s compliance with this Decision. That mechanism shall include a monitoring trustee who shall be independent from Microsoft Corporation. In case the Commission considers Microsoft Corporation’s proposed monitoring mechanism not suitable it retains the right to impose such a mechanism by way of a decision.’ |
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(3) |
Pursuant to the provisions of Article 7 of the Decision, and following insufficient proposals from Microsoft, on 28 July 2005, the Commission addressed to Microsoft Commission Decision C(2005) 2988 (the Trustee Decision), imposing a monitoring mechanism, including the appointment of a Monitoring Trustee. |
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(4) |
In accordance with the Trustee Decision, a Monitoring Trustee was appointed in October 2005. He has executed his mandate under the oversight of the Commission and financed by Microsoft. |
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(5) |
On 7 June 2004, Microsoft lodged an application for annulment of the Decision with the General Court. |
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(6) |
By Judgment of 17 September 2007 in Case T-201/04 (the Judgment) (1), the General Court annulled Article 7 of the Decision insofar as it required Microsoft to propose (and reserved for the Commission the right to impose) a monitoring mechanism including a Monitoring Trustee who would have his own investigative powers independent of the Commission and who would have to be financed by Microsoft. |
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(7) |
A similar quality of technical advice as provided by the Monitoring Trustee is available to the Commission through external technical experts. Accordingly, the Commission has decided to rely in future, to the extent necessary, on such external technical experts to help it monitor Microsoft’s compliance with the Decision. |
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(8) |
The Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions issued a favourable opinion on 13 February 2009. |
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(9) |
The Decision of 4 March 2009 deletes Article 7 of the Decision and repeals the Trustee Decision. |
(1) Case T-201/04 Microsoft v Commission [2007] ECR II-3601.
NOTICES FROM MEMBER STATES
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/9 |
Annotated presentation of regulated markets and national provisions implementing relevant requirements of MIFID (Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council)
2010/C 348/09
Article 47 of the Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2004/39/EC, OJ L 145, 30.4.2004) authorises each Member State to confer the status of ‘regulated market’ on those markets constituted on its territory and which comply with its regulations.
Article 4, paragraph 1, point 14 of Directive 2004/39/EC defines a ‘regulated market’ as a multilateral system operated and/or managed by a market operator, which brings together or facilitates the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments — in the system and in accordance with its non-discretionary rules — in a way that results in a contract, in respect of the financial instruments admitted to trading under its rules and/or systems, and which is authorized and functions regularly and in accordance with the provisions of Title III of Directive 2004/39/EC.
Article 47 of Directive 2004/39/EC requires that each Member State maintains an updated list of regulated markets authorised by it. This information should be communicated to other Member States and the European Commission. Under the same article (article 47 of Directive 2004/39/EC), the Commission is required to publish a list of regulated markets, notified to it, on a yearly basis in the Official Journal of the European Union. The present list has been compiled pursuant to this requirement.
The attached list indicates the title of the individual markets which are recognised by national competent authorities as complying with the definition of ‘regulated market’. In addition, it indicates the entity responsible for managing these markets and the competent authority responsible for issuing or approving the rules of the market.
As a result of reduced entry barriers and specialisation in trading segments, the list of ‘regulated markets’ is subject to greater turnover than under the Investment Services Directive 93/22/EEC. Article 47 of the Markets in Financial Instruments Directive also requires the European Commission to publish the list of regulated markets on its website and to update it regularly. Consequently, the European Commission will, in addition to yearly publication of a list in the OJ, maintain an updated version of this list on its official website (http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_en.htm). This list will be updated regularly on the basis of information communicated by national authorities. The latter are called upon to continue to advise the Commission of any additions to or deletions from the list of regulated markets for which it is the home Member State.
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Country |
Title of Reg. Market |
Operating entity |
Competent authority for designation and oversight of market |
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Austria |
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Belgium |
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Bulgaria |
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Българска Фондова Борса — София АД (Bulgarian Stock Exchange — Sofia JSCo) |
Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission) |
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Cyprus |
Cyprus Stock Exchange
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Czech Republic |
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Denmark |
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Finanstilsynet (Danish financial supervisory authority) |
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Estonia |
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NASDAQ OMX Tallinn AS (NASDAQ OMX Tallinn Ltd.) |
Finantsinspektsioon (Estonian Financial Supervision Authority) |
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Finland |
Arvopaperipörssi (Stock Exchange);
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NASDAQ OMX Helsinki Oy (NASDAQ OMX Helsinki Ltd.) |
Designation: Ministry of Finance. Oversight:
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France |
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Euronext Paris (1.-3.) |
Proposition de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Reconnaissance par le ministre chargé de l’économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier). |
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Germany |
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Börsenaufsichtsbehörden der Länder (stock exchange supervisory authorities of the federal states) and the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). |
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State authorities: |
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Greece |
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Hungary |
Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Budapest Stock Exchange)
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Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Budapest Stock Exchange) |
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Hungarian Financial Supervisory Authority) |
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Ireland |
Main Securities Market of the Irish Stock Exchange |
Irish Stock Exchange Ltd. |
The Central Bank of Ireland authorises ‘regulated markets’ and (excluding listing conditions) supervises compliance with MiFID requirements by the Market Operator. |
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Italy |
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Consob authorises companies which manage markets and approve their by-laws and regulations. For wholesale markets for Government securities, the operating company is authorised by the Ministry of Economy and Finance having regard to the opinion of Consob and Banca d’Italia. |
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Latvia |
NASDAQ OMX Riga:
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JSC NASDAQ OMX Riga |
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission) |
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Lithuania |
Nasdaq OMX Vilnius:
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Nasdaq OMX Vilnius |
Lithuanian Securities Commission |
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Luxembourg |
Bourse de Luxembourg |
Société de la Bourse de Luxembourg S.A. |
Commission de surveillance du Secteur Financier |
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Malta |
Malta Stock Exchange |
Malta Stock Exchange |
Malta Financial Services Authority |
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Netherlands |
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Poland |
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Portugal |
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Finance Ministry authorises markets by proposal from the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, responsible for market regulation and supervision). |
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Romania |
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Slovak Republic |
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Bratislava Stock Exchange |
National Bank of Slovakia |
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Slovenia |
Ljubljana Stock Exchange official market (Borzni trg) |
Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska borza) |
Securities Markets Agency (Agencija za trg vrednostnih papirjev) |
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Spain |
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CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) Banco de España responsible for market for public debt. |
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Sweden |
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Finansinspektionen (Financial Supervisory Authority) |
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United Kingdom |
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Iceland |
OMX Nordic Exchange á Islandi (regulated market) |
OMX Nordic Exchange |
Fjármálaeftirlitið (Financial Supervisory Authority) |
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Liechtenstein |
N.A. |
N.A. |
N.A. |
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Norway |
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Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority of Norway) |
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V Announcements
PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY
European Commission
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/16 |
Notice of the impending expiry of certain anti-dumping measures
2010/C 348/10
1. As provided for in Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 (1) on protection against dumped imports from countries not members of the European Community, the European Commission gives notice that, unless a review is initiated in accordance with the following procedure, the anti-dumping measures mentioned below will expire on the date mentioned in the table below.
2. Procedure
Union producers may lodge a written request for a review. This request must contain sufficient evidence that the expiry of the measures would be likely to result in a continuation or recurrence of dumping and injury.
Should the Commission decide to review the measures concerned, importers, exporters, representatives of the exporting country and Union producers will then be provided with the opportunity to amplify, rebut or comment on the matters set out in the review request.
3. Time limit
Union producers may submit a written request for a review on the above basis, to reach the European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2) at any time from the date of the publication of the present notice but no later than three months before the date mentioned in the table below.
4. This notice is published in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009.
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Product |
Country(ies) of origin or exportation |
Measures |
Reference |
Date of expiry |
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Seamless pipes and tubes, of iron or steel |
Croatia Ukraine Russia |
Anti-dumping duty |
Council Regulation (EC) No 954/2006 (OJ L 175, 29.6.2006, p. 4) as amended by Council Regulation (EC) No 812/2008 (OJ L 220, 15.8.2008, p. 1) |
30.6.2011 |
(1) OJ L 343, 22.12.2009, p. 51.
(2) Fax +32 22956505.
PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY
European Commission
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21.12.2010 |
EN |
Official Journal of the European Union |
C 348/17 |
STATE AID — ITALY
State aid C 26/10 (ex NN 43/10) — Scheme concerning the municipal real estate tax exemption granted to real estate used by non-commercial entities for specific purposes
Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union
(Text with EEA relevance)
2010/C 348/11
By means of the letter dated 12 October 2010 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the above mentioned measure and a provision related to non-commercial entities.
Interested parties may submit their comments on the measures in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary, and the following letter, to:
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European Commission |
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Directorate-General for Competition |
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State aid Greffe |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22961242 |
These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.
TEXT OF SUMMARY
DESCRIPTION OF THE MEASURES IN RESPECT OF WHICH THE COMMISSION IS INITIATING THE PROCEDURE
The municipal tax on real estate (ICI), introduced in 1992 by Legislative Decree No 504/92, is paid by every physical and legal person in possession of a real estate. The tax is paid both by residents and non-residents, independently of the use which is made of the real estate. The amount to be paid is calculated on the basis of the cadastral value of the real estate. Among the categories of real estate which benefit from a complete tax exemption, there is the real estate property used by non-commercial entities, which perform exclusively social assistance, welfare, health, educational, accommodation, cultural, recreational, sport, religious and cult (worship) activities. The exemption at issue is applicable to these activities provided that they are not exclusively commercial in nature.
Article 149 of the Unified Law on Income Tax (TUIR) identifies which are the conditions that can trigger the loss of the ‘non-commercial status’ of an entity. In particular, Article 149(1) TUIR provides that if a non-commercial entity carries out prevalently commercial activities, it shall loose its ‘non-commercial status’. Article 149(4) TUIR provides that the conditions laid down in this Article shall not apply to ecclesiastic institutions that have been granted a civil status, and to amateur sport clubs.
ASSESSMENT OF THE MEASURES
The Commission considers that both tax schemes at hand seem to fulfil all the relevant conditions to be considered State aid.
In particular, the measures seem to constitute a derogation from the Italian tax system. As regards the exemption from the municipal real estate tax, since it appears that the real estate used by non-commercial entities could be used also for commercial activities, taken into consideration that, as a general rule, non-commercial use of real estate is exempt from taxation, where commercial use is fully taxed, the measure concerning the municipal real-estate tax exemption for non-commercial entities seems to provide for a selective advantage. As regards Article 149(4) TUIR, at this stage, the Commission considers that the provision excluding the application of the rules concerning the loss of non-commercial status for ecclesiastic institutions and amateur sport clubs only constitutes prima facie a selective measure since it is granted only to these entities.
The measures seem therefore to grant an economic advantage consisting in the reduction of the tax burden of the entities concerned and to involve State resources.
The measures seem to affect trade between Member States and distort, or threaten to distort, competition in that at least some of the sectors benefitting of the exemptions seem to be exposed to competition and trade within the European Union.
None of the derogations provided for in Article 107(2) and (3) seem to apply and the aids seem incompatible with the internal market, except for the aid granted to some entities which operate for the promotion of culture and heritage conservation.
The Commission at this stage cannot exclude that some of the activities benefiting from the measures at issue may be considered as services of general economic interest.
The Commission accordingly considers that by implementing the measures in question the Italian authorities may have granted State aid within the meaning of Article 107(1) of the TFEU.
Considering its doubts on the compatibility of the aid, the Commission proposes to initiate the formal investigation procedure laid down in Article 108(2) TFEU.
In accordance with Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, all unlawful aid can be subject to recovery from the recipient.
TEXT OF LETTER
‘In seguito all’esame delle informazioni fornite dalle autorità italiane sui provvedimenti in oggetto, la Commissione informa l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) (1).
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Nel 2006 la Commissione ha ricevuto una serie di denunce incentrate fondamentalmente sui due regimi seguenti:
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(2) |
A seguito delle denunce ricevute in merito alla sopra menzionata esenzione dall’ICI, il 5 maggio 2006 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni sul regime in questione, cui l'Italia ha risposto con lettera del 7 giugno 2006. |
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(3) |
Con lettera dell’8 agosto 2006, in seguito all’entrata in vigore di alcuni emendamenti alla legislazione ICI, i servizi della Commissione hanno comunicato ai denuncianti che, in base ad un’analisi preliminare, non vi era motivo di proseguire l’indagine. |
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(4) |
Il 5 settembre 2006 le autorità italiane hanno presentato ulteriori informazioni relativamente all’ICI, evidenziando le modifiche alla legislazione in materia entrate in vigore nel luglio 2006. |
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(5) |
Con lettera del 25 ottobre 2006 i denuncianti hanno nuovamente affermato la non conformità dell’esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali con l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Con lettera del 14 novembre 2006 i servizi della Commissione hanno ribadito ai denuncianti che, in base alle informazioni disponibili, non vi era motivo di proseguire ulteriormente l’indagine su tale esenzione. |
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(6) |
Con lettera del 25 gennaio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni sulla riduzione del 50 % dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a certi enti. Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 2 luglio 2007. |
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(7) |
La Commissione ha ricevuto dai denuncianti ulteriori lettere in merito all’esenzione dall’ICI nel gennaio e nel settembre 2007. Nella lettera del 12 settembre 2007 i denuncianti hanno portato all’attenzione della Commissione l’articolo 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (in appresso “TUIR”), che, a loro avviso, accorderebbe un trattamento fiscale favorevole solo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche. |
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(8) |
Il 5 novembre 2007 la Commissione ha invitato le autorità italiane a presentare ulteriori informazioni su tutte le disposizioni che, secondo i denuncianti, concedono un trattamento preferenziale. Lo stesso giorno la Commissione ha anche richiesto ai denuncianti di dimostrare gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi delle misure denunciate, e di presentare dati sul presunto pregiudizio subito come conseguenza dell’applicazione di tali misure. |
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(9) |
Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettere del 3 dicembre 2007 e del 30 aprile 2008. |
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(10) |
Il 21 maggio 2008 i denuncianti hanno trasmesso ulteriore documentazione riguardante, a loro dire, l'esenzione dall’ICI applicata agli enti non commerciali e la riduzione del 50 % dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, concentrandosi principalmente sul presunto aiuto accordato agli enti ecclesiastici. |
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(11) |
Il 20 ottobre 2008, i denuncianti hanno inviato una lettera di costituzione in mora (art. 265 TFUE), chiedendo alla Commissione di avviare il procedimento di indagine formale e di adottare una decisione formale in merito alle loro denunce. |
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(12) |
Il 24 novembre 2008 la Commissione ha inviato un’ulteriore richiesta di informazioni alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera dell’8 dicembre 2008. |
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(13) |
Con lettera del 19 dicembre 2008, i servizi della Commissione hanno comunicato ai denuncianti di ritenere, in base ad un’analisi preliminare, che le misure contestate non configurassero un aiuto di Stato e che non fosse quindi necessario continuare l’indagine. |
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(14) |
Il 26 gennaio 2009 le autorità italiane hanno emanato una circolare volta a chiarire il campo d'applicazione dell’esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali. Il 2 marzo 2009 i denuncianti hanno scritto alla Commissione esprimendo la loro insoddisfazione per la legislazione vigente e criticando la sopra menzionata circolare. |
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(15) |
Il 18 giugno 2009 i denuncianti hanno inviato un e-mail ai servizi della Commissione chiedendo informazioni sullo stato dell’indagine, e l'11 gennaio 2010, con un altro e-mail, hanno nuovamente domandato alla Commissione di avviare il procedimento di indagine formale. I servizi della Commissione hanno risposto con lettera del 15 febbraio 2010, confermando le argomentazioni avanzate nella precedente corrispondenza del 19 dicembre 2008 e ribadendo l'assenza di motivi per procedere ulteriormente l'indagine. |
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(16) |
Il 26 aprile 2010 due denuncianti hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la lettera della Commissione del 15 febbraio 2010 (2). |
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(17) |
Alla luce di ulteriori nuovi elementi e sulla base di tutte le informazioni di cui attualmente dispone, la Commissione è giunta alla conclusione che, a questo stadio, non è possibile escludere che le misure in questione possano costituire regimi di aiuti di Stato, ed ha pertanto deciso di proseguire l'indagine. |
2. DESCRIZIONE DELLE MISURE
2.1. Osservazioni preliminari. Riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche: aiuto esistente
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(18) |
Per quanto riguarda la riduzione del 50 % dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche [vedi punto 1, lettera b)], la Commissione è giunta alla conclusione che tale misura potrebbe costituire un aiuto di Stato esistente. Infatti, lo speciale trattamento fiscale per i soggetti di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 601/73 risale almeno alla legge 6 agosto 1954, n. 603. Più precisamente, l’articolo 3 di tale legge prevedeva un’esenzione totale dall’imposta sulle società per una serie di enti, inclusi quelli ora figuranti all’articolo 6 del D.P.R. n. 601/73 (3). Risulta dunque che il trattamento preferenziale per gli enti in questione esisteva prima dell’entrata in vigore del trattato CE, e che le modifiche intervenute successivamente a tale data hanno semplicemente ridotto l’entità del vantaggio fiscale concesso da tale misura. La Commissione ritiene quindi che la misura in oggetto possa configurare un aiuto esistente (4), e sarà trattata nell’ambito di un procedimento relativo agli aiuti esistenti. |
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(19) |
Ciò posto, il presente procedimento verterà solo sull’esenzione dall’ICI concessa agli enti non commerciali e sull’articolo 149, quarto comma, del TUIR, descritti più dettagliatamente in appresso. Nessuna delle due misure è stata mai notificata alla Commissione. |
2.2. Esenzione dall’imposta comunale sugli immobili
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(20) |
L’attuale sistema relativo all’ICI è stato introdotto col Decreto legislativo n. 504/92. Soggetti passivi dell’imposta sono tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso di immobili (per motivi di proprietà, diritto di usufrutto, uso, abitazione od enfiteusi). L’imposta è corrisposta sia da residenti che da non residenti, indipendentemente dall’uso che viene fatto dell’immobile. |
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(21) |
L’importo da corrispondere è calcolato sulla base del valore catastale dell’immobile. |
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(22) |
Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 [in appresso “articolo 7, c. 1, lettera i)”], sono totalmente esenti dall’imposta gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione e di culto. |
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(23) |
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis del Decreto legge n. 203/2005, convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell’articolo 39 del Decreto legge n. 223/2006, l'esenzione di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera anche se sono di natura commerciale, alla sola condizione che tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale. |
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(24) |
Le autorità italiane hanno chiarito che l'esenzione dall’ICI di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), si applica se ricorrono due condizioni cumulative:
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(25) |
Con circolare n. 2/DF del Ministero delle Finanze, del 26 gennaio 2009 (in appresso “la Circolare”), le autorità italiane hanno precisato quali enti possano essere considerati non commerciali e le caratteristiche che devono presentare le attività svolte dagli enti non commerciali affinché questi possano godere dell’esenzione in questione. |
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(26) |
La Circolare ricorda che gli enti non commerciali possono essere sia pubblici che privati. Secondo la Circolare, possono essere considerati enti non commerciali pubblici i seguenti soggetti (6): lo Stato, le regioni le province, i comuni, le camere di commercio, le aziende sanitarie, gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, gli enti pubblici non economici, gli istituti previdenziali e assistenziali, le Università ed enti di ricerca e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB). Fra gli esempi di enti non commerciali privati menzionati nella circolare figurano: le associazioni, le fondazioni e i comitati, le organizzazioni non governative (ONG), le associazioni sportive dilettantistiche, le organizzazioni di volontariato, gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus e gli enti ecclesiastici, appartenenti alla Chiesa cattolica e ad altre confessioni religiose. |
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(27) |
La Circolare precisa altresì che le attività svolte negli immobili esenti dall’ICI di fatto non dovrebbero essere disponibili sul mercato (7) oppure dovrebbero essere attività svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sono sempre soddisfatti dalle strutture pubbliche né dagli operatori privati commerciali. |
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(28) |
La Circolare sviluppa una serie di criteri per ciascuna delle attività elencate all’articolo 7, c. 1, lettera i), per stabilire quando ciascuna di esse debba essere considerata non di natura esclusivamente commerciale. Ad esempio, nei settori delle attività sanitarie e sociali, è richiesto che i beneficiari abbiano concluso una convenzione o un contratto con le pubbliche autorità, condizione necessaria per fornire servizi che siano almeno parzialmente finanziati o rimborsati dal servizio sanitario nazionale o dagli organismi pubblici competenti. Per quanto riguarda le attività didattiche, la scuola deve soddisfare gli standard di insegnamento, deve accogliere alunni portatori di handicap, deve applicare la contrattazione collettiva e deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; gli eventuali avanzi di gestione, inoltre, devono essere reinvestiti totalmente nell’attività didattica. Per quanto attiene alle sale cinematografiche, esse devono proiettare film di interesse culturale, film ai quali sia stato rilasciato l’attestato di qualità, o film per ragazzi. Quanto alla ricettività, in particolare alla ricettività turistica, è richiesto che le attività non siano rivolte a un pubblico indifferenziato ma a categorie predefinite, e che il servizio non sia fornito per l’intero anno solare. Il fornitore di servizi deve inoltre applicare rette di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e non deve comportarsi come un normale proprietario d'albergo. |
2.3. Articolo 149 del TUIR
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(29) |
L’articolo 149 TUIR è contenuto nel Titolo II, Capo III del TUIR. Il Capo III stabilisce le disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali, come le norme per il calcolo della base imponibile e per la loro tassazione (8). L’articolo 149 individua le condizioni che possono portare alla perdita della “qualifica di ente non commerciale”. |
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(30) |
In particolare, l’articolo 149, primo comma, del TUIR stabilisce che un ente non commerciale perde tale qualifica qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. |
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(31) |
Il comma 2 dell’articolo 149 del TUIR indica quali criteri per la definizione di “commercialità” dell’ente la prevalenza dei redditi annui derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, nonché la prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale rispetto alle restanti attività. La forma giuridica adottata dagli enti in questione non influisce in alcun modo sulla perdita della “qualifica di ente non commerciale”. |
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(32) |
L’articolo 149, quarto comma, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 149, commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche. |
3. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE
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(33) |
Per quanto riguarda l'esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali in relazione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), le autorità italiane hanno in primo luogo indicato che, di norma, l'uso non commerciale di immobili è generalmente esente da imposizione, mentre l'uso commerciale è tassato interamente. In secondo luogo, le autorità italiane hanno argomentato che la misura in oggetto è giustificata dalla “logica del sistema fiscale”. In particolare, sarebbe in linea con la logica del sistema fiscale italiano un trattamento differenziato fra le attività a fini di lucro, da un lato, e le attività di carattere sociale, come quelle assistenziali, caritatevoli e religiose, dall’altro. Tale trattamento preferenziale è stato stabilito al momento dell’entrata in vigore della legislazione sull’ICI, e il regime fiscale più favorevole riservato alla categoria di immobili di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i) riguarderebbe un ampio numero di fabbricati, identificati in base a criteri oggettivi, secondo principi di utilità sociale e beneficio sociale. |
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(34) |
Quanto all’articolo 149, quarto comma, del TUIR, le autorità italiane hanno spiegato che tale disposizione è volta a preservare la competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, che è la sola autorità competente a revocare il riconoscimento degli enti ecclesiastici come persone giuridiche agli effetti civili. Il riconoscimento di tale ente come persona giuridica agli effetti civili, e quindi indirettamente il riconoscimento della sua qualifica non commerciale, nonché la sua revoca, sarebbe quindi una prerogativa esclusiva del Ministero dell’Interno italiano. Questo potrebbe spiegare il contenuto dell’articolo 149, quarto comma e, secondo le autorità italiane, costituirebbe altresì il motivo per tenere conto del controllo esercitato dal Ministero dell’Interno ai fini della valutazione della misura in termini di aiuto di Stato. Le autorità italiane hanno spiegato che il termine “ente ecclesiastico” non si riferisce solamente agli enti di culto cattolico ma anche a quelli appartenenti ad altre confessioni religiose. |
4. VALUTAZIONE
4.1. Esistenza dell’aiuto
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(35) |
L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.” |
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(36) |
Secondo una giurisprudenza costante, “la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento” (9). Analogamente, il fatto che un’entità non persegua scopi di lucro non è un criterio determinante per stabilire se si tratti o meno di un’impresa (10). |
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(37) |
Per quanto riguarda l'esenzione dall’ICI concessa agli enti non commerciali, la Commissione ritiene, a questo stadio del procedimento, che a beneficiarne possano essere delle imprese, poiché la disposizione di legge si riferisce ad attività che risultano, almeno parzialmente, rientrare nel campo d’applicazione del diritto UE della concorrenza (11). Analogamente, per quanto riguarda l’articolo 149, quarto comma, del TUIR, la Commissione ritiene che i beneficiari di tale disposizione possano svolgere attività economiche e quindi essere qualificati come imprese relativamente a tali attività. |
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(38) |
A questo stadio del procedimento, la Commissione ritiene inoltre che i criteri stabiliti dalla Circolare per escludere la natura commerciale (ai sensi della legislazione italiana) delle attività di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), non possano escludere la natura economica (ai sensi del diritto UE della concorrenza) delle stesse attività. Ad esempio, nei settori delle attività sanitarie e sociali, la Circolare richiede una convenzione con le pubbliche autorità. Ciò, tuttavia, risulta semplicemente essere la condizione necessaria per ottenere almeno un parziale rimborso dal servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda le attività didattiche, la Circolare, da un lato, sembra esigere il rispetto di una serie di obblighi affinché l’attività svolta sia paritaria rispetto a quella statale, e d’altro lato richiede che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nella stessa attività didattica. Questi obblighi non sembrano tali da escludere la natura economica dell’attività. Quanto alle sale cinematografiche, i requisiti della Circolare, piuttosto che escludere la natura economica del servizio fornito, sembrano imporre agli operatori interessati di essere attivi in particolari segmenti di mercato (qualità, interesse culturale, film per ragazzi) qualora intendano ottenere l’esenzione fiscale. Lo stesso sembra verificarsi relativamente alle attività ricettive, laddove l’obbligo di applicare rette di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e di non comportarsi come un normale albergo non sembra a sua volta escludere la natura economica dell’attività, come sostenuto anche dai denuncianti. |
4.1.1. Risorse statali
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(39) |
La Commissione osserva che il provvedimento comporta l'impiego di risorse statali, poiché il Tesoro italiano rinuncia a un gettito fiscale per l'importo corrispondente all’abbattimento dell’imposta. |
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(40) |
Una perdita di gettito fiscale equivale in effetti al consumo di risorse statali sotto forma di spese fiscali. Consentendo ad enti, che possono essere classificati come imprese, di ridurre gli oneri fiscali attraverso esenzioni, le autorità italiane rinunciano ad entrate che spetterebbero loro se non vi fosse l’esenzione. Pertanto l’esenzione dall’ICI — nella misura in cui prevede un’esenzione dal pagamento di tale imposta — comporta una perdita di risorse statali. Analogamente, l’articolo 149, quarto comma, del TUIR implica una perdita di risorse statali e interessa risorse statali nella misura in cui prevede la non applicazione, agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche, delle norme riguardanti la perdita della qualifica di ente non commerciale e dei vantaggi fiscali legati a tale status (vedi sezione in appresso) nel caso in cui detti enti svolgano prevalentemente attività commerciali. |
4.1.2. Vantaggio
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(41) |
Secondo la giurisprudenza, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (12). |
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(42) |
Poiché l’esenzione dall’ICI riduce gli oneri generalmente inclusi nei costi operativi di imprese in possesso di immobili in Italia, essa sembra pertanto concedere agli enti interessati un vantaggio economico rispetto ad altre imprese che non possono beneficiare di tali agevolazioni fiscali pur svolgendo attività economiche analoghe. |
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(43) |
L’articolo 149, quarto comma, del TUIR, consentendo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche di beneficiare delle disposizioni fiscali applicabili agli enti non commerciali (più precisamente, per gli enti ecclesiastici, la possibilità di optare per il regime forfetario applicabile agli enti non commerciali, e per le associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di beneficiare del regime forfetario previsto dalla legge n. 389 del 16 dicembre 1991) (13), anche qualora gli enti in questione non possano più essere considerati come enti non commerciali, permette a tali enti di godere di un trattamento fiscale più vantaggioso. L’articolo 149, quarto comma risulta quindi apportare un vantaggio economico rispetto ad altre imprese che non possono beneficiare di tale trattamento fiscale vantaggioso pur svolgendo attività analoghe. |
4.1.3. Selettività
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(44) |
La comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (14) (in appresso la “comunicazione della Commissione”) indica che: “Il principale criterio per applicare l'articolo 92, paragrafo 1 (ora articolo 107, paragrafo 1, del TFUE) ad una misura fiscale è dunque il fatto che tale misura instauri, a favore di talune imprese dello Stato membro, un’eccezione all’applicazione del sistema tributario. Occorre quindi determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile. Si dovrà poi valutare se l’eccezione a tale sistema o le differenziazioni al suo interno siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema stesso, ossia se discendano direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario dello Stato membro interessato.” |
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(45) |
In altre parole, per valutare la selettività di una misura, occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, detta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga. La determinazione del contesto di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto ad un livello di tassazione definito “normale” (15). |
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(46) |
Tuttavia, come chiarito anche dalla Corte di giustizia, “una misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. In proposito va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi” (16). |
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(47) |
La Corte di giustizia ha inoltre sostenuto in più occasioni che l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non fa alcuna distinzione fra le cause o le finalità degli aiuti di Stato, ma li definisce in relazione ai loro effetti (17). Il concetto di aiuto di Stato non si applica tuttavia ai provvedimenti statali che operano delle differenziazioni fra le imprese, laddove tale differenziazione scaturisca dalla natura o dalla struttura generale del sistema cui appartengono. Come spiegato nella comunicazione della Commissione, “talune condizioni possono essere giustificate da differenze oggettive tra i contribuenti”. |
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(48) |
Pertanto, in linea con la giurisprudenza, la Commissione valuterà la selettività delle misure fiscali in oggetto seguendo tre fasi. In primo luogo verrà definito il regime comune o “normale” del sistema fiscale applicabile, che costituisce il sistema di riferimento. Occorrerà in secondo luogo valutare e stabilire se i vantaggi apportati dalla disposizione fiscale in questione derogano rispetto al sistema di riferimento, nella misura in cui la disposizione porta ad una differenziazione fra operatori economici che, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga. In terzo luogo, se tale deroga sussiste, sarà necessario esaminare se la stessa risulta dalla natura o dalla struttura del sistema tributario in cui rientra e se potrebbe quindi essere giustificata dalla natura o dalla logica di tale sistema. In tale contesto, in linea con la giurisprudenza, uno Stato membro deve dimostrare se tali differenziazioni discendono direttamente dai principi informatori o basilari del sistema. |
a) Sistema di riferimento
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(49) |
L’ICI è stata introdotta nel 1992 ed è un’imposta autonoma, dovuta ai comuni. La Commissione ritiene pertanto che il sistema di riferimento per la valutazione della misura in questione sia l’ICI in sé. |
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(50) |
Per quanto riguarda l’articolo 149, quarto comma, del TUIR, figurante, come sopra indicato (cfr. punto 29 e segg.), nella sezione relativa al trattamento fiscale degli enti non commerciali, la Commissione ritiene che il sistema di riferimento per la valutazione della misura in questione sia il trattamento fiscale di altri enti non commerciali. |
b) Deroga al sistema di riferimento
i.
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(51) |
Ai sensi degli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 504/92, soggetti passivi dell’ICI sono tutte le persone giuridiche in possesso di immobili, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto. L’articolo 7 indica quali categorie di immobili sono esenti dall’imposta (18). |
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(52) |
Pertanto, a questo stadio, va ritenuto che l'esenzione dall’ICI per gli immobili di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 deroghi al sistema di riferimento, secondo il quale è tenuta a pagare l’ICI ogni persona giuridica, e quindi ogni impresa, in possesso di immobili, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto. |
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(53) |
La Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire ulteriori informazioni riguardo agli enti e alle attività di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo 504/92, che sono stati l'oggetto delle denunce ricevute. Le autorità italiane hanno argomentato che una tale esenzione potrebbe essere giustificata da differenze oggettive tra i contribuenti. Di norma è esente dall’ICI l'uso non commerciale di un fabbricato, mentre l'uso commerciale è tassato interamente. |
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(54) |
Tuttavia, a questo stadio, la Commissione ritiene che gli enti non commerciali possano svolgere, in certi casi, attività economiche. In tal caso potrebbero trovarsi nella stessa situazione giuridica e fattuale di qualsiasi altra società che eserciti un’attività economica. La Commissione ha ricevuto ad esempio dai denuncianti informazioni riguardanti presunte prestazioni, da parte degli enti ecclesiastici, di servizi sanitari o ricettivi, che sono in concorrenza con servizi analoghi offerti da altri operatori economici. A tale riguardo, le autorità italiane hanno indicato alla Commissione che un ente ecclesiastico che svolga un’attività economica, né marginale né direttamente legata alle attività di culto, deve essere trattato come qualunque altro operatore economico che eserciti la stessa attività. Le autorità italiane hanno inoltre precisato che gli enti ecclesiastici sono soggetti a controlli amministrativi da parte delle autorità competenti, come qualsiasi altro ente e contribuente. Tuttavia, come sopra indicato, risulta che gli enti non commerciali possano svolgere attività commerciali, che sono necessariamente di natura economica ai sensi del diritto UE della concorrenza. Ad esempio, la relazione finale della Commissione ministeriale di studi sulle problematiche applicative dell’esenzione dall’ICI disposta dall’art. 7, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, nella versione inviata dai denuncianti alla Commissione, precisa che le attività sanitarie e didattiche sono necessariamente di natura commerciale, poiché sono fornite in forma organizzata verso corrispettivi (paragrafo 3.2.). Attività di siffatta natura sono qualificate come attività di natura economica ai sensi del diritto UE della concorrenza. Tuttavia, se tali attività sono svolte da un ente non commerciale (e non sono prevalenti (19)), l’ente interessato godrà dell’esenzione dall’ICI per l’immobile utilizzato nell’esercizio di tali attività, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla Circolare. Se un ente commerciale svolge la stessa attività non godrà dell’esenzione fiscale, anche se soddisfa i requisiti della Circolare. |
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(55) |
A questo stadio del procedimento la Commissione ritiene quindi che l'esenzione dall’imposta comunale sugli immobili prevista per le categorie di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92 configuri prima facie una misura selettiva ai sensi della giurisprudenza. |
ii.
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(56) |
Quanto all’articolo 149, quarto comma, del TUIR, a questo stadio la Commissione stima che tale disposizione configuri prima facie una misura selettiva: solo gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, difatti, hanno la possibilità di mantenere la qualifica di ente non commerciale anche qualora non possano più essere considerati enti non commerciali. |
c) Giustificazione in base alla logica del sistema tributario
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(57) |
Una misura può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora discenda direttamente dai principi informatori di tale sistema. Come costantemente sostenuto dalla Corte di giustizia, spetta allo Stato membro fornire tale giustificazione. |
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(58) |
Nelle loro dichiarazioni, le autorità italiane hanno sostenuto che le misure in oggetto non derogano alla logica inerente del sistema tributario italiano (vedi sopra, sezione 3). Tuttavia, a questo stadio del procedimento, esse non hanno fornito prove sufficienti che consentano alla Commissione di ritenere che le misure in questione possano essere giustificate sulla base dei principi inerenti a tale sistema. |
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(59) |
In particolare, per quanto riguarda l’esenzione dall’ICI, a questo stadio la Commissione non può condividere la posizione delle autorità italiane, secondo cui il valore sociale di un’attività costituisce un valido motivo per giustificare una misura secondo la logica del sistema tributario. La nozione di aiuto di Stato, infatti, non dipende dall’obiettivo perseguito dalla misura, e in ogni caso l’esenzione dall’ICI non si applica a tutte le imprese che esercitano tali attività di alto valore sociale, ma solo ad alcune di esse (quelle svolte da enti non commerciali). In sintesi, l’approccio delle autorità italiane risulta essere in contrasto con quanto statuito dalla Corte di giustizia nella causa Cassa di Risparmio di Firenze (20), anch’essa riguardante un’agevolazione fiscale concessa a persone giuridiche senza scopo di lucro che perseguivano fini di utilità sociale. La Corte di giustizia ha dichiarato che: “l’agevolazione fiscale in parola è concessa in considerazione della natura giuridica dell’impresa, persona giuridica di diritto pubblico o fondazione, e dei settori in cui tale impresa svolge la propria attività. L’agevolazione deroga al regime fiscale generale senza essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui si inserisce. La deroga non è basata sulla logica della misura o sulla tecnica impositiva, ma deriva dall’obiettivo del legislatore nazionale di favorire finanziariamente enti ritenuti socialmente meritevoli. Una tale agevolazione è quindi selettiva.” |
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(60) |
Con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 149, quarto comma, del TUIR, le autorità italiane hanno altresì spiegato che tale disposizione è volta a preservare la competenza esclusiva del Ministero dell’Interno. A tale riguardo, senza alcun pregiudizio in ordine alla valutazione di tale giustificazione, a questo stadio la Commissione ritiene che la misura in questione non sia comunque giustificata sulla base dei principi inerenti al sistema tributario italiano, ma eventualmente in base ad altre considerazioni che non riguardano tale sistema. |
4.1.4. Effetti sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza
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(61) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza. Nella fattispecie, almeno alcuni dei settori che beneficiano dell’esenzione dall’ICI, come quelli relativi all’offerta di servizi ricettivi e sanitari, sono aperti alla concorrenza e agli scambi all’interno dell’Unione europea. Parimenti potrebbero esserlo anche altri settori, come ad esempio l'istruzione. Pertanto, a questo stadio la Commissione stima che sia la misura ICI che la disposizione riguardante gli enti non commerciali, potenzialmente applicabili a diversi settori economici, incidano sugli scambi tra gli Stati membri e falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
4.1.5. Nuovi aiuti
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(62) |
Entrambe le misure possono essere qualificate come nuovi aiuti. L’ICI è stata in effetti introdotta nel 1992, e l’esenzione fiscale in questione non è stata notificata né altrimenti approvata dalla Commissione. L’esenzione si applica a un ampia gamma di attività che non erano chiuse alla concorrenza quando l’ICI è stata introdotta, ed ha carattere annuo. Pertanto, ogni deroga alle normali disposizioni di questo regime fiscale configura necessariamente un nuovo aiuto nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Analogamente, l’articolo 149 (ex articolo 111-bis) del TUIR è stato introdotto nel 1998, e neanch’esso è stato notificato o altrimenti approvato dalla Commissione. Per questo motivo la deroga di cui all’articolo 149, quarto comma del TUIR può essere qualificata come nuovo aiuto, nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
4.1.6. Conclusioni
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(63) |
Poiché risultano ricorrere tutte le condizioni enunciate all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a questo stadio del procedimento la Commissione ritiene che la misura di esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici (articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 504/92), e l'articolo 149, quarto comma, del TUIR, comportino un aiuto di Stato che può essere qualificato come nuovo aiuto. |
4.2. Compatibilità
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(64) |
Le misure che costituiscono aiuti di Stato possono essere considerate compatibili sulla base delle deroghe previste all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. |
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(65) |
Ad oggi la Commissione nutre dubbi sul fatto che le misure in questione possano considerarsi compatibili col mercato interno. Le autorità italiane non hanno presentato alcuna argomentazione atta ad indicare che nella fattispecie si applichi una delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, in base alle quali un aiuto di Stato può essere considerato compatibile col mercato interno. |
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(66) |
Non risultano applicarsi, nella fattispecie, le deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania. |
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(67) |
Non risultano applicarsi neppure le deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, che prevedono l'autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale. Parimenti, non sembra si possa ritenere che le misure in questione siano destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. |
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(68) |
L’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE prevede che possano considerarsi compatibili col mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune. Secondo la Commissione non si può escludere che alcuni enti, come gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività didattiche, culturali e ricreative, abbiano ad oggetto la promozione della cultura e della conservazione del patrimonio, e possano quindi rientrare nel campo d'applicazione di tale articolo. |
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(69) |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti concessi per agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. A questo stadio, tuttavia, la Commissione non ha elementi per valutare se i vantaggi fiscali apportati dalle misure in esame siano legati a specifici investimenti idonei a beneficiare di aiuti sulla base di regole e orientamenti comunitari, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. La Commissione ritiene, al contrario, che le misure in questione sembrino costituire una riduzione degli oneri che gli enti interessati dovrebbero normalmente sostenere nel corso della propria attività, e che debbano pertanto essere considerate come aiuti al funzionamento. In base alla prassi della Commissione, questi aiuti non possono essere considerati compatibili col mercato interno poiché non agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, e poiché gli incentivi in questione non sono limitati nel tempo, decrescenti e proporzionati a quanto necessario per porre rimedio a specifici svantaggi economici delle regioni interessate. |
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(70) |
La Commissione non può infine escludere, a questo stadio, che alcune delle attività beneficiarie delle misure in questione possano essere classificate ai sensi della legge italiana come servizi di interesse economico generale a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e secondo la giurisprudenza Altmark. Le autorità italiane non hanno tuttavia fornito alcuna informazione che consenta alla Commissione di valutare se sia così e di esprimersi sull’eventuale qualifica di aiuto di queste misure e sulla loro compatibilità col mercato interno. |
5. CONCLUSIONI
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(71) |
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, in relazione al regime previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92 e in relazione alla disposizione di cui all’articolo 149, quarto comma, del TUIR. |
Decisione
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(72) |
La Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell’aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. |
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(73) |
La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziale dell’aiuto. |
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(74) |
La Commissione fa presente al governo italiano che l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo e che in forza dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario. |
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(75) |
Con la presente la Commissione comunica all’Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre informerà gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell’accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informerà infine l’Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.’ |
(1) Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 87 e l’articolo 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall’articolo 107 e dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario.
(2) Cfr. le cause T-192/10, Ferracci/Commissione (GU C 179 del 3.7.2010, pag. 45) e T-193/10, Scuola Elementare Maria Montessori/ Commissione (GU C 179 del 3.7.2010, pag. 46).
(3) Come sottolineato dalla Corte di giustizia, “in una situazione in cui la modifica di un regime esistente ha l’effetto di ridurre l’importo degli aiuti che possono o che devono essere corrisposti, essa non ha lo stesso effetto di un aiuto nuovo, in quanto quest’ultimo implica, per definizione, l’aumento degli oneri a carico dello Stato” (sentenza del 4.3.2009, causa T-265/04, Tirrenia, punto 127).
(4) Sentenza del Tribunale del 4.3.2009, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, Tirrenia di navigazione contro Commissione, punto 127.
(5) Più precisamente l'articolo 7, lettera i) del Decreto legislativo 504/92 si riferisce ai soggetti di cui all’articolo 87 (ora articolo 73), primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). La definizione contenuta in quest’ultima disposizione è quella di enti non commerciali.
(6) Non è chiaro se l’elenco contenuto nella circolare sia esaustivo o meno.
(7) Cfr. la circolare n. 2/DF del 29 gennaio 2010, punto 5.
(8) Vedi articolo 143 e segg. del TUIR.
(9) Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner contro Macroton GmbH, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21.
(10) Sentenza della Corte di giustizia del 1.7.2008, causa C-49/07, MOTOE, Racc. 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28.
(11) Ad esempio, la Commissione ministeriale si riferisce a quattro sentenze della Corte di Cassazione, la n. 4573, 4642, 4644 e 4645 dell’8 marzo 2004, relative a un ente ecclesiastico che gestiva una casa di cura e un pensionato secondo modalità commerciali (punto 1.3). Contrariamente all’interpretazione data dalla Corte di Cassazione, basata sulla versione originale dell’articolo 7, c. 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 504/92, la Commissione ministeriale indica che, in base alle disposizioni dell’articolo 7, comma 2-bis del Decreto legge n. 203/2005, convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell’articolo 39 del Decreto legge n. 223/2006, tali situazioni dovrebbero rientrare nell’esenzione dall’ICI.
(12) Sentenza della Corte di giustizia del 8.11.2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 38.
(13) Cfr. l’articolo 145 del TUIR.
(14) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.
(15) Sentenza della Corte di giustizia del 6.9.2006, causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 56.
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 6.9.2006, causa C-88/03, Portogallo contro Commissione, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 81. Cfr. Anche la sentenza della Corte di giustizia del 29.4.2004, causa C-308/01, GIL Insurance, Racc. 2004, pag. I-4777, punto 68.
(17) Si vedano ad esempio: sentenza della Corte di giustizia del 29.2.1996, causa C-56/93, Belgio contro Commissione, Racc. 1996, pag. I-723, punto 79; sentenza della Corte di giustizia del 26.9.1996, causa C-241/94, Francia contro Commissione, Racc. 1996, pag. I-4551, punto 20; sentenza della Corte di giustizia del 17.6.1999, causa C-75/97, Belgio contro Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 25, e sentenza della Corte di giustizia del 13.2.2003, causa C-409/00, Spagna contro Commissione, Racc. 2003, pag. I-10901, punto 46.
(18) Come indicato sopra, al par. 37, al presente stadio del procedimento non può essere escluso che gli immobili di cui all’articolo 7, c. 1, lettera i), possano essere usati per lo svolgimento di attività economiche.
(19) Se tali attività fossero prevalenti, generalmente l’ente non sarebbe considerato non commerciale (si veda: Commissione ministeriale, paragrafo 2.2.1.).
(20) Sentenza della Corte di giustizia del 10.1.2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, Racc. 2006, pag. I-289, punti 136-138.