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Documento 52015PC0135

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

/* COM/2015/0135 final - 2015/0068 (CNS) */

52015PC0135

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale /* COM/2015/0135 final - 2015/0068 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Contesto generale

La pianificazione fiscale è tradizionalmente considerata una pratica legittima dalle imprese, dal momento che per ridurre il loro debito d’imposta queste si avvalgono di dispositivi giuridici. Negli ultimi anni, tuttavia, la pianificazione fiscale è andata sviluppandosi tra varie giurisdizioni, assumendo forme sempre più sofisticate che consentono di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole. Questo tipo di pianificazione fiscale “aggressiva” può assumere molteplici forme, permettendo, ad esempio, di sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre o eludere l’ammontare delle imposte dovute. Fra le conseguenze di questa pratica si possono citare le doppie detrazioni (ad esempio, la stessa spesa è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza) e la doppia non imposizione (ad esempio, i redditi non sono tassati né nello Stato della fonte né nello Stato di residenza)[1]. In molti casi tali pratiche sono favorite dai ruling emanati dalle amministrazioni nazionali, che confermano a una determinata società in che modo sarà tassata una specifica operazione a norma della legislazione vigente e che conferiscono quindi certezza giuridica ai meccanismi esistenti. Anche se gli Stati membri sono tenuti a garantire che i ruling fiscali da essi emanati siano conformi alla vigente legislazione unionale e nazionale, una mancanza di trasparenza sui ruling emanati può incidere su altri paesi che hanno legami con i soggetti cui sono destinati.

L’elusione fiscale, così come la frode e l’evasione fiscali, hanno una vasta dimensione transfrontaliera. La globalizzazione e la crescente mobilità dei contribuenti possono rendere difficile per gli Stati membri accertare correttamente le basi imponibili. Tale fenomeno può incidere negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dar luogo a pratiche di elusione ed evasione fiscali, compromettendo così il funzionamento del mercato interno.

Solo se decideranno di agire di concerto, quindi, gli Stati membri potranno affrontare efficacemente questo problema. Per questo motivo una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri costituisce un obiettivo fondamentale della strategia della Commissione.

La direttiva 2011/16/UE del Consiglio è stata adottata in sostituzione di una precedente direttiva sull’assistenza reciproca tra gli Stati membri (direttiva 77/799/CEE del Consiglio) per rispondere alla necessità degli Stati membri di potenziare la cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità.

Scopo della presente proposta è fare in modo che la direttiva 2011/16/UE garantisca una cooperazione amministrativa efficace ed esaustiva tra le amministrazioni fiscali, istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, un particolare tipo di ruling preventivo transfrontaliero utilizzato nel settore dei prezzi di trasferimento. Le strutture fiscali che consentono di beneficiare di un basso livello di imposizione nello Stato membro che emana il ruling possono ridurre considerevolmente il reddito imponibile negli altri Stati membri interessati, erodendone le basi imponibili.

La proposta impone agli Stati membri l’obbligo di procedere con tutti gli altri Stati membri a uno scambio automatico delle informazioni di base sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale disposizione si basa sul principio che gli altri Stati membri, e non quello che emana il ruling, si trovano nella posizione migliore per valutarne l’impatto potenziale e la pertinenza. Ove opportuno gli Stati membri che ricevono le informazioni possono chiedere ulteriori informazioni più particolareggiate.

La proposta è stata specificamente concepita per consentire uno scambio automatico di informazioni sui ruling sulla base delle norme vigenti della direttiva 2011/16/UE relative alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all’utilizzo di formulari tipo. Inoltre essa tiene conto degli sviluppi internazionali intervenuti a livello dell’OCSE e dei suoi lavori sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

Nel corso del 2012 il gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)”[2] ha esaminato l’evoluzione delle procedure degli Stati membri in materia di ruling fiscali. Il gruppo ha individuato le tipologie di ruling transfrontaliero per le quali è opportuno uno scambio spontaneo di informazioni e ha raccomandato l’elaborazione di istruzioni tipo a cui gli Stati membri potrebbero fare riferimento ai fini dell’applicazione interna[3]. Le istruzioni tipo prevedono che le informazioni sui ruling transfrontalieri siano comunicate spontaneamente in conformità all’articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, mediante formulari elettronici tipo trasmessi con i mezzi elettronici specificati nella direttiva stessa, entro e non oltre un mese dall’emanazione del ruling conformemente ai termini di cui all’articolo 10 della direttiva. Tali istruzioni prevedono inoltre che gli Stati membri predispongano idonei canali di comunicazione tra Stati membri in questo settore e impartiscano una formazione adeguata e validi orientamenti alle amministrazioni responsabili. Esse forniscono altresì indicazioni sul contenuto delle informazioni che devono essere comunicate spontaneamente. Tuttavia tali istruzioni tipo non sono giuridicamente vincolanti. Di fatto, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui ruling fiscali preventivi o sugli accordi sui prezzi di trasferimento rimane molto limitato, anche quando questi incidono su altri paesi.

Appare pertanto necessario adottare all’interno dell’UE un approccio più sistematico e vincolante per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui ruling, in modo da garantire che, quando uno Stato membro emana un ruling fiscale preventivo o un accordo sui prezzi di trasferimento, qualsiasi altro Stato membro interessato possa adottare i provvedimenti eventualmente necessari.

La Commissione si è impegnata a presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling transfrontalieri il 16 dicembre 2014 e ha incluso tale impegno nel proprio programma di lavoro per il 2015[4].

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

2.1.        Consultazioni nell’ambito del piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale e delle relative raccomandazioni (COM (2012) 722) e di altri consessi

Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione[5] in cui accoglieva con favore il piano d’azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esortava gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi e ad accogliere il piano d’azione e sottolineava che l’Unione deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni condotte a livello mondiale sulla lotta contro la frode fiscale, l’elusione fiscale e i paradisi fiscali, in particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio di informazioni.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere al riguardo in data 17 aprile 2013[6], approvando il piano d’azione della Commissione e appoggiandone gli sforzi tesi a trovare soluzioni concrete per ridurre la frode e l’evasione fiscali.

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno collaborato nell’ambito del gruppo “Codice di condotta” al fine di migliorare lo scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri e nel settore dei prezzi di trasferimento. Le conclusioni del gruppo “Codice di condotta” sono state regolarmente comunicate al Consiglio sotto forma di relazioni[7].

2.2.        Stati membri

La presente direttiva si basa sulle istruzioni tipo concordate dagli Stati membri nel 2014 e tiene conto pertanto dei lavori già svolti dai delegati degli Stati membri in vari consessi europei. Da diverso tempo gli Stati membri conducono discussioni sul principio dello scambio di informazioni in materia di ruling fiscali; da tale dibattito, tuttavia, non è finora scaturito un quadro idoneo per tale scambio di informazioni.

2.3.        Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati rispettivamente all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del trattato sull’Unione europea.

L’articolo 115 del TFUE prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno e rende necessario tale ravvicinamento.

L’obiettivo di garantire che tutti gli Stati membri dispongano di informazioni sufficienti sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento non può essere adeguatamente realizzato mediante un’azione non coordinata attuata individualmente dai singoli Stati membri. Occorre quindi adottare un approccio comune e vincolante con riguardo allo scambio di informazioni sui ruling che potrebbero incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. Inoltre, l’elemento transfrontaliero è inerente all’azione proposta. Un efficace scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento può essere pertanto conseguito solo mediante un’azione a livello di Unione.

Le istruzioni tipo possono costituire un valido aiuto, ma una base legislativa è ritenuta più efficace. Inoltre, fintanto che sarà lo Stato membro che emana il ruling a doverne valutare la pertinenza per altri Stati membri sulla base del proprio quadro giuridico, non sussisterà sufficiente trasparenza. I contribuenti possono approfittare della mancanza di norme comuni sullo scambio di informazioni per creare strutture che trasferiscono gli utili verso paesi a bassa imposizione, che possono non essere i paesi in cui vengono svolte le attività economiche che generano gli utili e nei quali il valore è creato[8]. Poiché in molti casi i ruling fiscali riguardano strutture transfrontaliere, gli Stati membri dipendono l’uno dall’altro per disporre di un quadro completo. Per questo motivo il fatto di collaborare, anziché agire a livello individuale, pone gli Stati membri nelle migliori condizioni per attuare un sistema efficace ed esaustivo di scambio di informazioni sui ruling fiscali. Un approccio armonizzato a livello di UE consentirebbe di meglio garantire la trasparenza fiscale e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta contro l’evasione fiscale.

Il problema specifico che richiede una risposta politica è la mancanza di trasparenza sui ruling fiscali di rilevanza transfrontaliera, da cui derivano effetti negativi, in particolare sul corretto funzionamento del mercato interno. La risposta politica, limitata ai ruling che presentano un elemento transfrontaliero, consiste in un approccio in due fasi che prevede che a tutti gli Stati membri dell’UE debba essere trasmessa una serie di informazioni di base quale definita nella direttiva. Le informazioni da condividere devono essere definite in modo da conciliare, da un lato, l’esigenza di concisione e, dall’altro, la necessità di fornire allo Stato membro ricevente elementi sufficienti per valutare se sia il caso di chiedere ulteriori informazioni. In una seconda fase, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che le informazioni sono per loro prevedibilmente pertinenti possono chiedere informazioni più particolareggiate in conformità alle disposizioni vigenti della direttiva. La proposta costituisce pertanto la risposta più proporzionata rispetto al problema riscontrato, in quanto si limita ai ruling fiscali preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento che presentano un elemento transfrontaliero. Inoltre essa si basa sullo scambio automatico di informazioni di base destinate a consentire a ogni Stato membro di stabilire se sia necessario chiedere informazioni più dettagliate. Pertanto le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dai trattati, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

2.4.        Documento di lavoro dei servizi della Commissione.

Il documento di lavoro che accompagna la presente proposta esamina le opzioni strategiche sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza, degli impatti sociali e dei diritti fondamentali. A sostegno dell’opzione politica scelta la Commissione ha preparato un’analisi delle opzioni.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L’obiettivo della presente proposta è garantire lo scambio automatico, tra gli Stati membri, delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento quando sussistano le condizioni stabilite all’articolo 8 bis.

A tal fine la proposta modifica la direttiva 2011/16/UE quale modificata dalla direttiva 2014/107/UE[9], introducendo un requisito specifico per lo scambio automatico delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In particolare, l’articolo 1, paragrafo 3, della proposta di direttiva inserisce nella direttiva vigente un nuovo articolo 8 bis, che definisce il campo di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle tipologie di ruling fiscali e di accordi sui prezzi di trasferimento quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della proposta. L’articolo 8 bis, paragrafo 1, dispone che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni riguardanti i ruling fiscali da esse emanati o modificati. Tale obbligo è esteso ai ruling fiscali emanati nei dieci anni precedenti la data in cui prende effetto la direttiva proposta e che sono ancora validi alla data della sua entrata in vigore (articolo 8 bis, paragrafo 2).

L’articolo 1, paragrafo 6, della proposta di direttiva conferisce alla Commissione la possibilità di istituire un repertorio centrale sicuro per le informazioni comunicate nel quadro della presente proposta. Oltre ad agevolare lo scambio di informazioni, tale repertorio centrale dovrebbe costituire un ausilio per gli Stati membri che devono esaminare e esprimere la loro posizione sui ruling oggetto di scambio di informazioni.

La direttiva proposta aggiorna inoltre le norme contenute nella direttiva del 2011 concernenti l’invio di un riscontro, le modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la valutazione della cooperazione amministrativa, estendendole allo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

L’oggetto di tali modifiche rientra nella stessa base giuridica della direttiva 2011/16/UE, vale a dire l’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

L’impatto della proposta sul bilancio dell’UE, presentato nella scheda finanziaria che accompagna la proposta, sarà coperto dalle risorse disponibili. I costi connessi ai nuovi strumenti informatici e al repertorio centrale che la Commissione potrebbe istituire in futuro per facilitare la comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e garantirne la conservazione sarebbero finanziati dal programma FISCALIS 2020 di cui al regolamento (UE) n. 1286/2013, che prevede un sostegno finanziario per le attività volte a migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali nell’UE.

2015/0068 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[10],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

visto il parere del Comitato delle regioni[12],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       La sfida posta dall’elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell’Unione e nel mondo. L’erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio[13] devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.

(2)       Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato l’urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell’Unione. Sottolineando l’importanza della trasparenza, il Consiglio europeo ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell’Unione.

(3)       La direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in cinque casi specifici ed entro determinate scadenze. Lo scambio spontaneo di informazioni nei casi in cui l’autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro si applica già ai ruling fiscali che uno Stato membro emana nei confronti di un contribuente specifico per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione future di disposizioni fiscali che presentano una dimensione transfrontaliera.

(4)       Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati.

(5)       La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l’efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.

(6)       Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l’emanazione; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.

(7)       Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell’ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l’adozione delle misure e modalità pratiche necessarie per l’attuazione dello scambio di informazioni.

(8)       Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l’effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall’obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

(9)       Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno prevedere misure che consentano l’invio di un riscontro nei casi in cui le informazioni siano state utilizzate e nessun riscontro possa essere fornito a norma delle altre disposizioni della direttiva 2011/16/UE.

(10)     È opportuno che uno Stato membro possa invocare l’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.

(11)     Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

(12)     Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all’istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l’istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

(13)     Vista la natura e la portata delle modifiche introdotte dalla direttiva 2014/107/UE e dalla presente direttiva, è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle informazioni, delle statistiche e delle relazioni previste dalla direttiva 2011/16/UE. Tale proroga dovrebbe assicurare che le informazioni da fornire possano tener conto dell’esperienza risultante da tali modifiche. La proroga dovrebbe applicarsi sia alle statistiche che alle altre informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere anteriormente al 1º luglio 2016 nonché alla relazione e, se del caso, alla proposta che la Commissione dovrà presentare anteriormente al 1º luglio 2017.

(14)     Nell’ottica dell’approccio incrementale auspicato nella direttiva 2011/16/UE è opportuno adattare i termini applicabili allo scambio automatico obbligatorio di informazioni esistente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva citata al fine di garantire che le informazioni disponibili sulle categorie siano comunicate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno d’imposta cui si riferiscono.

(15)     Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell’estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

(16)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d’impresa.

(17)     Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)     Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi[14], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il nesso tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(19)     È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

(1)        L’articolo 3 è così modificato:

            a) il punto 9 è sostituito dal seguente:

“9. “scambio automatico”:

a) ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

b) ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 3 bis, dell’articolo 8, paragrafo 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I;

c) ai fini di tutte le disposizioni diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dall’articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.”;

b) sono aggiunti i seguenti punti 14, 15 e 16:

“14. “ruling preventivo transfrontaliero”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, che:

a) è emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall’autorità fiscale, o per conto di essi, di uno Stato membro, o di una sua ripartizione territoriale o amministrativa;

b) riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l’amministrazione o l’applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle sue ripartizioni territoriali o amministrative;

c) è correlato a un’operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona giuridica nell’altro Stato membro costituiscano una stabile organizzazione;

d) è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività nell’altro Stato membro che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l’operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo.

L’operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l’utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo transfrontaliero;

15. “accordo preventivo sui prezzi di trasferimento”: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall’autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni transfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l’attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Le imprese sono associate quando un’impresa partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un’altra impresa o le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale delle imprese.

I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un’impresa trasferisce beni fisici e immateriali o fornisce servizi a imprese associate e la “fissazione dei prezzi di trasferimento” deve essere interpretata nello stesso senso.

16. Ai fini del punto 14, per “operazione transfrontaliera” si intende un’operazione o serie di operazioni in cui:

a) non tutte le parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana il ruling preventivo transfrontaliero; oppure

b) una o più delle parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; oppure

c) una delle parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione e l’operazione o la serie di operazioni fa parte dell’attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un’operazione o una serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da una persona giuridica unica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione.

Ai fini del punto 15 per “operazione transfrontaliera” si intende un’operazione o una serie di operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali nel territorio di un unico Stato membro.”

(2)        L’articolo 8 è così modificato:

            a) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. La comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro cui le informazioni si riferiscono;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.”.

 (3)      Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

“Articolo 8 bis

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

1. L’autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

2. L’autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

4. Lo scambio di informazioni ha luogo come segue:

a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: entro un mese dalla fine del trimestre durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

b) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 31 dicembre 2016.

5. Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del presente articolo includono almeno i seguenti elementi:

a) l’identificazione del contribuente e, se del caso, del gruppo di società cui appartiene;

b) il contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazione o serie di operazioni;

c) la descrizione dell’insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

d) l’identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

e) l’identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate).

6. Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l’attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell’ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 5.

7. L’autorità competente cui le informazioni sono comunicate a norma del paragrafo 1 ne conferma il ricevimento, se possibile per via elettronica, all’autorità competente che le ha trasmesse, immediatamente e comunque entro sette giorni lavorativi.

8. In conformità all’articolo 5 gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

9. L’articolo 17, paragrafo 4, non si applica alle informazioni scambiate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 8 ter

Statistiche sugli scambi automatici

1. Anteriormente al 1º ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

2. Anteriormente al 1° ottobre 2018 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d’insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie di reddito e di capitale e/o le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri.”.

(4)        All’articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 3:

“3. Quando uno Stato membro si avvale delle informazioni comunicate da un altro Stato membro a norma dell’articolo 8 bis, esso trasmette un riscontro in merito all’autorità competente che ha trasmesso le informazioni il più presto possibile e non oltre tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell’utilizzazione delle informazioni richieste, tranne se il riscontro è già stato presentato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”.

(5)        All’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell’articolo 8 bis è effettuato mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”.

(6)        All’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. La Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”.

(7)        L’articolo 23 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. “Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”.

b) I paragrafi 5 e 6 sono soppressi.

(8)        È inserito il seguente articolo 23 bis:

“Articolo 23 bis

Riservatezza delle informazioni

1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell’Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità alla presente direttiva.

2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell’articolo 23, così come le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici, ma non sono pubblicate o comunicate ad altre persone o organismi senza l’esplicito accordo della Commissione.”.

(9)        All’articolo 25 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

“1 bis. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 11, dall’articolo 12, paragrafo 1, e dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.”.

Articolo 2

1.         Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.         Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE   per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[15]

14.

14.03

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

ýLa proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[16]

¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 elenca tra le sue priorità un approccio più equo alla fiscalità anche mediante lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali; questo è precisamente lo scopo della presente proposta.

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

L’obiettivo specifico del programma FISCALIS è sostenere la lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l’attuazione della legislazione dell’Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.

Attività ABM/ABB interessate

ABB 3

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

In primo luogo, lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui ruling fiscali significa che tutti gli Stati membri saranno in grado di valutare adeguatamente se i ruling fiscali di un altro Stato membro possono avere ripercussioni (anche involontarie) su di essi e potranno reagire di conseguenza.

In secondo luogo, il fatto che vi sia una maggiore trasparenza sui ruling fiscali dovrebbe costituire un più forte incentivo a garantire che la concorrenza fiscale diventi più equa. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione fiscale aggressiva sulla base dei ruling fiscali, in quanto gli altri Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni artificiose e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

La proposta sarà disciplinata dalle disposizioni contemplate nella direttiva che essa modifica (direttiva 2011/16/UE) per quanto riguarda i) la trasmissione annuale, da parte degli Stati membri, di statistiche sullo scambio di informazioni, ii) la presentazione, da parte della Commissione, di una relazione redatta sulla base di tali statistiche e iii) la comunicazione annuale, da parte degli Stati membri, di una valutazione dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità nel breve e lungo termine

Mentre la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE) prevede l’obbligo per lo Stato membro che emana un ruling fiscale di trasmettere le informazioni agli altri Stati membri interessati, è lasciato alla discrezione dello Stato membro che ha emanato il ruling decidere per quali altri Stati membri le informazioni potrebbero essere pertinenti. Tuttavia, lo Stato membro che emana il ruling non è sempre in grado di sapere quali altri Stati membri potrebbero essere interessati. Inoltre, esistono attualmente diverse esenzioni dall’obbligo di comunicazione. La presente proposta prevede l’obbligo per lo Stato membro che emana i ruling di trasmettere automaticamente le informazioni a tutti gli altri Stati membri, in modo che la decisione relativa alla pertinenza sarebbe presa da uno Stato membro che riceve le informazioni e non da quello che emana il ruling; verrebbero così eliminate le attuali esenzioni dall’obbligo di comunicazione.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Gli Stati membri, agendo individualmente, potrebbero non essere in grado di ottenere informazioni complete sui ruling emanati da altri Stati membri, anche quando tali ruling riguardano la loro base imponibile. Un approccio vincolante a livello dell’Unione è l’unico modo per assicurare trasparenza e cooperazione complete in materia.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L’attuale approccio, basato su uno scambio non automatico di informazioni sui ruling, non ha finora consentito di ottenere trasparenza in questo settore. Attualmente alcuni contribuenti traggono vantaggio dalla mancanza di trasparenza per realizzare strutture che trasferiscono gli utili verso paesi con una tassazione inferiore, che possono non essere i paesi in cui sono svolte le attività economiche che generano gli utili e in cui il valore è creato. Lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali che si applica in altri settori fiscali, come quello dei redditi da risparmio, ha portato a buoni risultati. Oggi lo scambio automatico è riconosciuto a livello mondiale come il migliore strumento di cui dispongono le amministrazioni fiscali per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Poiché la proposta è intesa a modificare la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE), le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già esistenti o in corso di sviluppo nell’ambito di tale direttiva potranno essere utilizzati ai fini della presente proposta.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

ý Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– La proposta avrà effetto a decorrere dal 1º gennaio 2016

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[17]

ý Gestione diretta a opera della Commissione

– ý a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;                il programma Fiscalis 2020 è gestito in gestione diretta

– ¨ a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– ¨ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ¨ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– ¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ a organismi di diritto pubblico;

– ¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Per quanto concerne la gestione nulla cambierebbe ai sensi della presente proposta. A norma dell’articolo 21 della direttiva 2011/16/UE, la Commissione, nell’ambito della procedura di comitato con gli Stati membri, elabora i formulari e i formati tipo per lo scambio di informazioni. Per quanto riguarda la rete CCN necessaria per consentire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni, mentre gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di informazioni in questione mediante la rete CCN.    

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Nel quadro del programma FISCALIS si applicano le seguenti disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni.

Le attività preparatorie necessarie per questa iniziativa e per altre azioni e attività di formazione comuni formano oggetto di monitoraggio regolare attraverso i contributi raccolti presso i partecipanti e i responsabili dell’azione. I contributi sono raccolti tramite formulari tipo e integrati negli indicatori stabiliti nel quadro di valutazione del programma Fiscalis 2020. Altre spese connesse allo scambio di informazioni sono soggette a monitoraggio secondo il meccanismo descritto nella sezione 1.4.4 e consolidato nell’ambito del quadro di valutazione del programma.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

I rischi potenziali per l’attuazione dell’iniziativa con il sostegno del programma Fiscalis 2020 riguardano:

l’attuazione dell’accordo di sovvenzione stipulato con il consorzio degli Stati membri e i paesi candidati

l’esecuzione dei contratti di appalto conclusi nell’ambito del programma.

2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

L’impostazione del sistema di controllo interno è identica a quella del programma Fiscalis 2020, che coprirà tutte le spese operative dell’iniziativa.

Gli elementi principali della strategia di controllo applicata sono:

per i contratti di appalto:

vengono applicate le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario. I contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d’oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L’iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all’occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una “lettera di accettazione”.

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell’unità Risorse umane e finanze. Di conseguenza, la totalità degli importi impegnati è sottoposta a verifica ex ante, il che conferisce un livello elevato di rassicurazione riguardo alla legalità e alla regolarità delle operazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100% dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell’unità Risorse umane e finanze. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo “casuale” al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazioni dell’ordinatore sottodelegato

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l’esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all’attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell’obiettivo del 2% e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste.

I costi complessivi connessi all’attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell’ambito del programma Fiscalis 2020 – non superano l’1,6% dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa.

Si ritiene che la strategia di controllo del programma sia in grado di ridurre praticamente a zero il rischio di non conformità e sia commisurata ai rischi contemplati.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (2) nell’ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell’ambito del presente regolamento.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti – interamente coperte dal programma Fiscalis 2020

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero 1A Competitività per la crescita e l’occupazione || Diss./Non diss.[18] || di paesi EFTA[19] || di paesi candidati[20] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| 14.0301 (Miglioramento dell’operatività dei sistemi fiscali) || Diss. || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…...…] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Le domande sottoindicate rientrano nella dotazione finanziaria del programma Fiscalis 2020. Non saranno necessari stanziamenti aggiuntivi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || 1A Competitività per la crescita e l’occupazione

DG: TAXUD || || || Anno 2016[21] || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 14.0301 || Impegni || (1) || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || || 2100

Pagamenti || (2) || 0,000 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || 2100

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Pagamenti || (2a) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[22] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG TAXUD || Impegni || =1+1a +3 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || || 2100

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,000 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || 2100

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || || 2100

Pagamenti || (5) || 0,000 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || 2100

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || || 2100

Pagamenti || =5+ 6 || 0,000 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || 2100

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Pagamenti || (5) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Pagamenti || =5+ 6 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: TAXUD ||

Ÿ Risorse umane || 0,528 || 0,528 || 0,528 || 0,528 || 0,528 || || ||

Ÿ Altre spese amministrative || 0,030 || 0,030 || 0,030 || 0,030 || 0,030 || || ||

TOTALE DG TAXUD || Stanziamenti || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2016[23] || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,858 || 1,558 || 0,958 || 0,758 || 0,758 || || ||

Pagamenti || 0,558 || 0,858 || 1,558 || 0,958 || 0,758 || || ||

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

– ý La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo[24] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[25]... || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

NOTA:

I risultati positivi che dovrebbero derivare dalla presente proposta sono i seguenti: i) gli Stati membri riceveranno informazioni sui ruling fiscali emanati in altri paesi e disporranno in questo modo dei necessari elementi per decidere in merito alle eventuali contromisure da applicare; ii) la misura può costituire per il grande pubblico un passo concreto per garantire che tutti i contribuenti paghino la loro giusta quota di tasse; iii) la pressione tra pari potrebbe indurre gli Stati membri a modificare le loro pratiche in materia di ruling; iv) le società potrebbero limitare le loro strutture di pianificazione fiscale aggressiva. Per gli Stati membri che emanano i ruling fiscali aumenteranno gli oneri amministrativi e i costi per conformarsi all’obbligo di comunicare informazioni al riguardo; tuttavia, considerata la natura delle informazioni da comunicare, dovrebbe trattarsi di costi limitati. Inoltre tali informazioni avrebbero già dovuto essere trasmesse (nel senso che la proposta si limita a chiarire e a confermare gli obblighi esistenti in materia di scambio di informazioni).

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

– ý La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2016[26] || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,528 || 0,528 || 0,528 || 0,528 || 0,528 || || ||

Altre spese amministrative || 0,030 || 0,030 || 0,030 || 0,030 || 0,030 || || ||

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[27] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || || ||

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

– ý La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || 2020 ||

|| Ÿ Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) || || ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || ||

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . || .

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . || .

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[28] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . ||

|| XX 01 04 yy [29] || - in sede || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

|| - nelle delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || || m.

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || ||

|| TOTALE || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli SM; (in funzione delle discussioni con gli Stati membri) lavori su formulari, formati informatici e repertorio centrale; ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico

Personale esterno || N.A.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ý La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– ý La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨ sulle risorse proprie

– ¨ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[30]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N +3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo… || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[1]  Raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva.

[2]  GU C 2 del 6 gennaio 1998, pag 2.

[3]  Documento 10903/12 FISC 77.

[4]  http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm

[5] Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e i paradisi fiscali (Relazione Kleva) — 2013/2025 (INI).

[6] Parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale COM(2012) 722 final (Relazione Dandea) – CESE 101/2013.

[7]  Le relazioni pubbliche del gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)” sono accessibili all’indirizzo.

[8]  Come risulta dall’esame effettuato nell’ambito del progetto OCSE sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

[9]  GU L 359 del 16 dicembre 2014.

[10]             GU C […] del […], pag. […].

[11]             GU C […] del […], pag. […].

[12]             GU C […] del […], pag. […].

[13]             Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

[14]             GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

[15]             ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

[16]             A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[17]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[18]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[19]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[20]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[21]             Il 2016 è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[22]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[23]             Il 2016 è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[24]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[25]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.

[26]             Il 2016 è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[27]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[28]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[29]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[30]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

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