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Documento 52015PC0135
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
/* COM/2015/0135 final - 2015/0068 (CNS) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale /* COM/2015/0135 final - 2015/0068 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale La pianificazione fiscale è tradizionalmente considerata una pratica
legittima dalle imprese, dal momento che per ridurre il loro debito d’imposta
queste si avvalgono di dispositivi giuridici. Negli ultimi anni, tuttavia, la
pianificazione fiscale è andata sviluppandosi tra varie giurisdizioni,
assumendo forme sempre più sofisticate che consentono di trasferire gli utili
imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole. Questo tipo
di pianificazione fiscale “aggressiva” può assumere molteplici forme,
permettendo, ad esempio, di sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici
di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi
fiscali al fine di ridurre o eludere l’ammontare delle imposte dovute. Fra le
conseguenze di questa pratica si possono citare le doppie detrazioni (ad
esempio, la stessa spesa è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato
di residenza) e la doppia non imposizione (ad esempio, i redditi non sono
tassati né nello Stato della fonte né nello Stato di residenza)[1]. In molti casi tali
pratiche sono favorite dai ruling emanati dalle amministrazioni nazionali, che
confermano a una determinata società in che modo sarà tassata una specifica
operazione a norma della legislazione vigente e che conferiscono quindi
certezza giuridica ai meccanismi esistenti. Anche se gli Stati membri sono
tenuti a garantire che i ruling fiscali da essi emanati siano conformi alla
vigente legislazione unionale e nazionale, una mancanza di trasparenza sui
ruling emanati può incidere su altri paesi che hanno legami con i soggetti cui
sono destinati. L’elusione fiscale, così come la frode e
l’evasione fiscali, hanno una vasta dimensione transfrontaliera. La globalizzazione
e la crescente mobilità dei contribuenti possono rendere difficile per gli
Stati membri accertare correttamente le basi imponibili. Tale fenomeno può
incidere negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dar luogo a
pratiche di elusione ed evasione fiscali, compromettendo così il funzionamento
del mercato interno. Solo se decideranno di agire di concerto,
quindi, gli Stati membri potranno affrontare efficacemente questo problema. Per
questo motivo una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli
Stati membri costituisce un obiettivo fondamentale della strategia della
Commissione. La direttiva 2011/16/UE del Consiglio è stata
adottata in sostituzione di una precedente direttiva sull’assistenza reciproca
tra gli Stati membri (direttiva 77/799/CEE del Consiglio) per rispondere alla
necessità degli Stati membri di potenziare la cooperazione amministrativa nel
settore della fiscalità. Scopo della presente proposta è fare in modo
che la direttiva 2011/16/UE garantisca una cooperazione amministrativa efficace
ed esaustiva tra le amministrazioni fiscali, istituendo uno scambio automatico
obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli
accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, un particolare tipo di ruling
preventivo transfrontaliero utilizzato nel settore dei prezzi di trasferimento.
Le strutture fiscali che consentono di beneficiare di un basso livello di
imposizione nello Stato membro che emana il ruling possono ridurre
considerevolmente il reddito imponibile negli altri Stati membri interessati,
erodendone le basi imponibili. La proposta impone agli Stati membri l’obbligo
di procedere con tutti gli altri Stati membri a uno scambio automatico delle
informazioni di base sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi
preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale disposizione si basa sul principio
che gli altri Stati membri, e non quello che emana il ruling, si trovano nella
posizione migliore per valutarne l’impatto potenziale e la pertinenza. Ove
opportuno gli Stati membri che ricevono le informazioni possono chiedere
ulteriori informazioni più particolareggiate. La proposta è stata specificamente concepita
per consentire uno scambio automatico di informazioni sui ruling sulla base
delle norme vigenti della direttiva 2011/16/UE relative alle modalità pratiche
per lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all’utilizzo di
formulari tipo. Inoltre essa tiene conto degli sviluppi internazionali
intervenuti a livello dell’OCSE e dei suoi lavori sull’erosione della base
imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). Nel corso del 2012 il gruppo “Codice di
condotta (Tassazione delle imprese)”[2]
ha esaminato l’evoluzione delle procedure degli Stati membri in materia di
ruling fiscali. Il gruppo ha individuato le tipologie di ruling
transfrontaliero per le quali è opportuno uno scambio spontaneo di informazioni
e ha raccomandato l’elaborazione di istruzioni tipo a cui gli Stati membri
potrebbero fare riferimento ai fini dell’applicazione interna[3]. Le istruzioni tipo
prevedono che le informazioni sui ruling transfrontalieri siano comunicate
spontaneamente in conformità all’articolo 9 della direttiva 2011/16/UE,
mediante formulari elettronici tipo trasmessi con i mezzi elettronici
specificati nella direttiva stessa, entro e non oltre un mese dall’emanazione
del ruling conformemente ai termini di cui all’articolo 10 della
direttiva. Tali istruzioni prevedono inoltre che gli Stati membri predispongano
idonei canali di comunicazione tra Stati membri in questo settore e
impartiscano una formazione adeguata e validi orientamenti alle amministrazioni
responsabili. Esse forniscono altresì indicazioni sul contenuto delle
informazioni che devono essere comunicate spontaneamente. Tuttavia tali
istruzioni tipo non sono giuridicamente vincolanti. Di fatto, lo scambio di
informazioni tra gli Stati membri sui ruling fiscali preventivi o sugli accordi
sui prezzi di trasferimento rimane molto limitato, anche quando questi incidono
su altri paesi. Appare pertanto necessario adottare
all’interno dell’UE un approccio più sistematico e vincolante per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui ruling, in modo da garantire che,
quando uno Stato membro emana un ruling fiscale preventivo o un accordo sui
prezzi di trasferimento, qualsiasi altro Stato membro interessato possa
adottare i provvedimenti eventualmente necessari. La Commissione si è impegnata a presentare una
proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling
transfrontalieri il 16 dicembre 2014 e ha incluso tale impegno nel proprio
programma di lavoro per il 2015[4]. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazioni nell’ambito del
piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione
fiscale e delle relative raccomandazioni (COM (2012) 722) e di altri consessi Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione[5]
in cui accoglieva con favore il piano d’azione della Commissione e le relative
raccomandazioni, esortava gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi e
ad accogliere il piano d’azione e sottolineava che l’Unione deve assumere un
ruolo di primo piano nelle discussioni condotte a livello mondiale sulla lotta
contro la frode fiscale, l’elusione fiscale e i paradisi fiscali, in
particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio di informazioni. Il Comitato economico e sociale europeo ha
adottato un parere al riguardo in data 17 aprile 2013[6], approvando il piano
d’azione della Commissione e appoggiandone gli sforzi tesi a trovare soluzioni
concrete per ridurre la frode e l’evasione fiscali. Negli ultimi anni gli Stati membri hanno
collaborato nell’ambito del gruppo “Codice di condotta” al fine di migliorare
lo scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri e nel settore dei prezzi
di trasferimento. Le conclusioni del gruppo “Codice di condotta” sono state
regolarmente comunicate al Consiglio sotto forma di relazioni[7]. 2.2. Stati membri La presente direttiva si basa sulle istruzioni
tipo concordate dagli Stati membri nel 2014 e tiene conto pertanto dei lavori
già svolti dai delegati degli Stati membri in vari consessi europei. Da diverso
tempo gli Stati membri conducono discussioni sul principio dello scambio di
informazioni in materia di ruling fiscali; da tale dibattito, tuttavia, non è
finora scaturito un quadro idoneo per tale scambio di informazioni. 2.3. Sussidiarietà e
proporzionalità La presente proposta rispetta i principi di
sussidiarietà e di proporzionalità enunciati rispettivamente
all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del trattato sull’Unione europea. L’articolo 115 del TFUE prevede il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul
funzionamento del mercato interno e rende necessario tale ravvicinamento. L’obiettivo di garantire che tutti gli Stati
membri dispongano di informazioni sufficienti sui ruling preventivi
transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento non può
essere adeguatamente realizzato mediante un’azione non coordinata attuata
individualmente dai singoli Stati membri. Occorre quindi adottare un approccio
comune e vincolante con riguardo allo scambio di informazioni sui ruling che
potrebbero incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. Inoltre,
l’elemento transfrontaliero è inerente all’azione proposta. Un efficace scambio
di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi
preventivi sui prezzi di trasferimento può essere pertanto conseguito solo
mediante un’azione a livello di Unione. Le istruzioni tipo
possono costituire un valido aiuto, ma una base legislativa è ritenuta più
efficace. Inoltre, fintanto che sarà lo Stato membro che emana il ruling a
doverne valutare la pertinenza per altri Stati membri sulla base del proprio
quadro giuridico, non sussisterà sufficiente trasparenza. I contribuenti
possono approfittare della mancanza di norme comuni sullo scambio di
informazioni per creare strutture che trasferiscono gli utili verso paesi a
bassa imposizione, che possono non essere i paesi in cui vengono svolte le
attività economiche che generano gli utili e nei quali il valore è creato[8]. Poiché in molti casi i ruling fiscali
riguardano strutture transfrontaliere, gli Stati membri dipendono l’uno
dall’altro per disporre di un quadro completo. Per questo motivo il fatto di
collaborare, anziché agire a livello individuale, pone gli Stati membri nelle
migliori condizioni per attuare un sistema efficace ed esaustivo di scambio di
informazioni sui ruling fiscali. Un approccio armonizzato a livello di UE
consentirebbe di meglio garantire la trasparenza fiscale e la cooperazione tra
le amministrazioni fiscali nella lotta contro l’evasione fiscale. Il problema specifico che richiede una risposta
politica è la mancanza di trasparenza sui ruling fiscali di rilevanza
transfrontaliera, da cui derivano effetti negativi, in particolare sul corretto
funzionamento del mercato interno. La risposta politica, limitata ai ruling che
presentano un elemento transfrontaliero, consiste in un approccio in due fasi
che prevede che a tutti gli Stati membri dell’UE debba essere trasmessa una
serie di informazioni di base quale definita nella direttiva. Le informazioni
da condividere devono essere definite in modo da conciliare, da un lato,
l’esigenza di concisione e, dall’altro, la necessità di fornire allo Stato
membro ricevente elementi sufficienti per valutare se sia il caso di chiedere
ulteriori informazioni. In una seconda fase, gli Stati membri che siano in
grado di dimostrare che le informazioni sono per loro prevedibilmente
pertinenti possono chiedere informazioni più particolareggiate in conformità
alle disposizioni vigenti della direttiva. La proposta costituisce pertanto la
risposta più proporzionata rispetto al problema riscontrato, in quanto si
limita ai ruling fiscali preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento che presentano un elemento transfrontaliero. Inoltre essa si basa
sullo scambio automatico di informazioni di base destinate a consentire a ogni
Stato membro di stabilire se sia necessario chiedere informazioni più
dettagliate. Pertanto le modifiche proposte non vanno al di là di quanto
necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli
obiettivi, sanciti dai trattati, di un corretto ed efficace funzionamento del
mercato interno. 2.4. Documento di lavoro dei
servizi della Commissione. Il documento di lavoro che accompagna la
presente proposta esamina le opzioni strategiche sulla base dei criteri di efficacia,
efficienza e coerenza, degli impatti sociali e dei diritti fondamentali. A
sostegno dell’opzione politica scelta la Commissione ha preparato un’analisi
delle opzioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA L’obiettivo della presente proposta è garantire
lo scambio automatico, tra gli Stati membri, delle informazioni sui ruling
preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento quando sussistano le condizioni stabilite
all’articolo 8 bis. A tal fine la proposta modifica la direttiva
2011/16/UE quale modificata dalla direttiva 2014/107/UE[9], introducendo un
requisito specifico per lo scambio automatico delle informazioni sui ruling
preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento. In particolare, l’articolo 1,
paragrafo 3, della proposta di direttiva inserisce nella direttiva vigente
un nuovo articolo 8 bis, che definisce il campo di
applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni sulle tipologie di ruling fiscali e di accordi sui prezzi di
trasferimento quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della
proposta. L’articolo 8 bis, paragrafo 1, dispone che le
autorità competenti di uno Stato membro comunichino alle autorità competenti di
tutti gli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni
riguardanti i ruling fiscali da esse emanati o modificati. Tale obbligo è
esteso ai ruling fiscali emanati nei dieci anni precedenti la data in cui
prende effetto la direttiva proposta e che sono ancora validi alla data della
sua entrata in vigore (articolo 8 bis, paragrafo 2). L’articolo 1, paragrafo 6, della
proposta di direttiva conferisce alla Commissione la possibilità di istituire
un repertorio centrale sicuro per le informazioni comunicate nel quadro della
presente proposta. Oltre ad agevolare lo scambio di informazioni, tale
repertorio centrale dovrebbe costituire un ausilio per gli Stati membri che
devono esaminare e esprimere la loro posizione sui ruling oggetto di scambio di
informazioni. La direttiva proposta aggiorna inoltre le
norme contenute nella direttiva del 2011 concernenti l’invio di un riscontro,
le modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la valutazione della
cooperazione amministrativa, estendendole allo scambio automatico di
informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi
sui prezzi di trasferimento. L’oggetto di tali modifiche rientra nella
stessa base giuridica della direttiva 2011/16/UE, vale a dire
l’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
che mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L’impatto della proposta sul bilancio dell’UE,
presentato nella scheda finanziaria che accompagna la proposta, sarà coperto
dalle risorse disponibili. I costi connessi ai nuovi strumenti informatici e al
repertorio centrale che la Commissione potrebbe istituire in futuro per
facilitare la comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e
garantirne la conservazione sarebbero finanziati dal programma FISCALIS 2020 di
cui al regolamento (UE) n. 1286/2013, che prevede un sostegno finanziario
per le attività volte a migliorare la cooperazione amministrativa tra le
autorità fiscali nell’UE. 2015/0068 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[10], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[11],
visto il parere del Comitato delle regioni[12], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) La sfida posta dall’elusione
fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una
concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta
una delle preoccupazioni principali nell’Unione e nel mondo. L’erosione della
base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così
agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In
particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso
livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese
che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito
artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti.
Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i
meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio[13] devono essere
rafforzati per conseguire questo obiettivo. (2) Nelle sue conclusioni del 18
dicembre 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato l’urgente necessità di far
progredire gli sforzi nella lotta contro l’elusione fiscale e la pianificazione
fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell’Unione.
Sottolineando l’importanza della trasparenza, il Consiglio europeo ha accolto
con favore l’intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa
allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell’Unione. (3) La direttiva 2011/16/UE
prevede lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri
in cinque casi specifici ed entro determinate scadenze. Lo scambio spontaneo di
informazioni nei casi in cui l’autorità competente di uno Stato membro abbia
fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito
fiscale in un altro Stato membro si applica già ai ruling fiscali che uno Stato
membro emana nei confronti di un contribuente specifico per quanto riguarda
l’interpretazione o l’applicazione future di disposizioni fiscali che
presentano una dimensione transfrontaliera. (4) Tuttavia, lo scambio
spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e
sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e
importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui
dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri
debbano essere informati. (5) La possibilità che la
trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la
divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un
processo commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sarebbe contraria
all’ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative
allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi
transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per
evitare di ridurre l’efficacia di tali scambi. La natura limitata delle
informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe
assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali. (6) Al fine di fruire dei
benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling
preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo
l’emanazione; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la
comunicazione di tali informazioni. (7) Lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli
accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso
comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di
informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per
standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell’ambito della
procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un
formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe
essere utilizzata anche per l’adozione delle misure e modalità pratiche
necessarie per l’attuazione dello scambio di informazioni. (8) Gli Stati membri dovrebbero
comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono
scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento
monitorare e valutare l’effettiva applicazione dello scambio automatico di
informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi
sui prezzi di trasferimento Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro
dall’obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione. (9) Il riscontro inviato dallo
Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia
costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di
scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno prevedere misure che
consentano l’invio di un riscontro nei casi in cui le informazioni siano state
utilizzate e nessun riscontro possa essere fornito a norma delle altre disposizioni
della direttiva 2011/16/UE. (10) È opportuno che uno Stato
membro possa invocare l’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere
informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi
transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo
Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi. (11) Gli Stati membri dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero
impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed
ampio possibile sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi
preventivi sui prezzi di trasferimento. (12) Al fine di rendere più
efficiente l’utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed
evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei
propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire
disposizioni specifiche finalizzate all’istituzione di un repertorio centrale
accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri
caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per
posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l’istituzione di tale
repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di
cui all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE. (13) Vista la natura e la portata
delle modifiche introdotte dalla direttiva 2014/107/UE e dalla presente
direttiva, è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle
informazioni, delle statistiche e delle relazioni previste dalla direttiva
2011/16/UE. Tale proroga dovrebbe assicurare che le informazioni da fornire
possano tener conto dell’esperienza risultante da tali modifiche. La proroga
dovrebbe applicarsi sia alle statistiche che alle altre informazioni che gli
Stati membri sono tenuti a trasmettere anteriormente al 1º luglio 2016 nonché
alla relazione e, se del caso, alla proposta che la Commissione dovrà presentare
anteriormente al 1º luglio 2017. (14) Nell’ottica dell’approccio
incrementale auspicato nella direttiva 2011/16/UE è opportuno adattare i
termini applicabili allo scambio automatico obbligatorio di informazioni
esistente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva citata
al fine di garantire che le informazioni disponibili sulle categorie siano
comunicate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno d’imposta cui si
riferiscono. (15) Le disposizioni esistenti in
materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto
dell’estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling
preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento. (16) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la presente
direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei
dati personali e della libertà d’impresa. (17) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra
gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del
mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli
Stati membri e possono dunque, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia
necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (18) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi[14],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente
motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che
chiariscano il nesso tra le componenti della direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la
presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata. (19) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2011/16/UE è così modificata: (1) L’articolo 3 è così
modificato: a) il punto 9 è sostituito dal
seguente: “9. “scambio
automatico”: a) ai fini
dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 8 bis, la comunicazione
sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza
richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell’articolo
8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni
contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le
informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il
trattamento delle informazioni in tale Stato membro; b) ai fini
dell’articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di
informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente
Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari
prestabiliti. Nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 3 bis,
dell’articolo 8, paragrafo 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e
dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il
significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate
nell’allegato I; c) ai fini di tutte
le disposizioni diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis,
e dall’articolo 8 bis, la comunicazione sistematica di informazioni
predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.”; b) sono aggiunti i
seguenti punti 14, 15 e 16: “14. “ruling
preventivo transfrontaliero”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro
strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit
fiscale, che: a) è emanato nei
confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall’autorità fiscale, o per
conto di essi, di uno Stato membro, o di una sua ripartizione territoriale o
amministrativa; b) riguarda
l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione giuridica o
amministrativa concernente l’amministrazione o l’applicazione di normative
nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle sue ripartizioni
territoriali o amministrative; c) è correlato a
un’operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività
svolte da una persona giuridica nell’altro Stato membro costituiscano una
stabile organizzazione; d) è emanato in via
preliminare rispetto alle operazioni o alle attività nell’altro Stato membro
che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o alla
presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui
l’operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo. L’operazione
transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la
realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o
l’utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la
partecipazione diretta della persona destinataria del ruling preventivo
transfrontaliero; 15. “accordo
preventivo sui prezzi di trasferimento”: qualsiasi accordo, comunicazione o
qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel
contesto di un audit fiscale, emanato nei confronti di una qualsiasi persona
dal governo o dall’autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri,
comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che
stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni transfrontaliere fra
imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi
di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l’attribuzione degli
utili a una stabile organizzazione. Le imprese sono
associate quando un’impresa partecipa direttamente o indirettamente alla
gestione, al controllo o al capitale di un’altra impresa o le stesse persone
partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al
capitale delle imprese. I prezzi di
trasferimento sono i prezzi ai quali un’impresa trasferisce beni fisici e
immateriali o fornisce servizi a imprese associate e la “fissazione dei prezzi
di trasferimento” deve essere interpretata nello stesso senso. 16. Ai fini del
punto 14, per “operazione transfrontaliera” si intende un’operazione o serie di
operazioni in cui: a) non tutte le
parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini
fiscali, nello Stato membro che emana il ruling preventivo transfrontaliero;
oppure b) una o più delle
parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente
residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; oppure c) una delle parti
coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni svolge la propria
attività in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione e
l’operazione o la serie di operazioni fa parte dell’attività o costituisce il
complesso delle attività della stabile organizzazione. Un’operazione o una
serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da
una persona giuridica unica rispetto alle attività che tale persona esercita in
un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione. Ai fini del punto
15 per “operazione transfrontaliera” si intende un’operazione o una serie di
operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali
nel territorio di un unico Stato membro.” (2) L’articolo 8 è così modificato: a) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi; b) il paragrafo 6 è
sostituito dal seguente: “6. La
comunicazione di informazioni ha luogo come segue: a) per le categorie
di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i nove mesi successivi
al termine dell’anno fiscale dello Stato membro cui le informazioni si
riferiscono; b) per le
informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove
mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione
cui le informazioni si riferiscono.”. (3) Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis
e 8 ter: “Articolo 8 bis Ambito di
applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni
sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento 1. L’autorità
competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo
transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la
data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio
automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli
altri Stati membri e alla Commissione europea. 2. L’autorità
competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di
tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling
preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di
entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale
data. 3. Il paragrafo 1
non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi
esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche. 4. Lo scambio di
informazioni ha luogo come segue: a) per quanto
riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: entro un mese dalla
fine del trimestre durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli
accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati; b) per quanto
riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente
al 31 dicembre 2016. 5. Le informazioni
che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del presente articolo
includono almeno i seguenti elementi: a) l’identificazione
del contribuente e, se del caso, del gruppo di società cui appartiene; b) il contenuto del
ruling preventivo transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di
trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o
delle operazione o serie di operazioni; c) la descrizione
dell’insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei
prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un
accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; d)
l’identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o
indirettamente interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o
dall’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; e)
l’identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri
Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal
ruling preventivo transfrontaliero o dall’accordo preventivo sui prezzi di
trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate). 6. Per facilitare
lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie
per l’attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare
la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo,
nell’ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui
all’articolo 20, paragrafo 5. 7. L’autorità
competente cui le informazioni sono comunicate a norma del paragrafo 1 ne
conferma il ricevimento, se possibile per via elettronica, all’autorità
competente che le ha trasmesse, immediatamente e comunque entro sette giorni
lavorativi. 8. In conformità
all’articolo 5 gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari,
compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o
dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo
ha emanato. 9.
L’articolo 17, paragrafo 4, non si applica alle informazioni
scambiate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 8 ter Statistiche
sugli scambi automatici 1. Anteriormente al
1º ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un
determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli
articoli 8 e 8 bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi
amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che
hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni
fiscali che per terzi. 2. Anteriormente al
1° ottobre 2018 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro
d’insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a
norma del paragrafo 1 su questioni quali i costi amministrativi e altri
pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli
aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al
Consiglio una proposta concernente le categorie di reddito e di capitale e/o le
condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di
disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati
membri.”. (4) All’articolo 14 è inserito il
seguente paragrafo 3: “3. Quando uno
Stato membro si avvale delle informazioni comunicate da un altro Stato membro a
norma dell’articolo 8 bis, esso trasmette un riscontro in
merito all’autorità competente che ha trasmesso le informazioni il più presto
possibile e non oltre tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati
dell’utilizzazione delle informazioni richieste, tranne se il riscontro è già
stato presentato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione
stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all’articolo 26,
paragrafo 2.”. (5) All’articolo 20 è aggiunto il
seguente paragrafo 5: “5. Lo scambio
automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli
accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma
dell’articolo 8 bis è effettuato mediante un formulario tipo
adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26,
paragrafo 2.”. (6) All’articolo 21 è aggiunto il
seguente paragrafo 5: “5. La Commissione
istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono
essere comunicate nell’ambito dell’articolo 8 bis della
presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico
di cui all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso
alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche
sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all’articolo 26, paragrafo 2.”. (7) L’articolo 23 è così
modificato: a) Il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente: “3. “Gli Stati
membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell’efficacia
dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis
nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione
della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura
di cui all’articolo 26, paragrafo 2.”. b) I paragrafi 5 e 6 sono soppressi. (8) È inserito il seguente articolo 23 bis: “Articolo 23 bis Riservatezza delle
informazioni 1. Conformemente
alle disposizioni applicabili alle autorità dell’Unione, la Commissione
assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità alla
presente direttiva. 2. Le informazioni trasmesse
alla Commissione da uno Stato membro a norma dell’articolo 23, così come
le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali
informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali
informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione
accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale
dello Stato membro che le riceve. Le relazioni e i
documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere
utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici, ma non sono pubblicate o
comunicate ad altre persone o organismi senza l’esplicito accordo della
Commissione.”. (9) All’articolo 25 è inserito il
seguente paragrafo 1 bis: “1 bis. Il
regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali
effettuato ai sensi della presente direttiva dalle istituzioni e dagli organi
dell’Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente
direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 11,
dall’articolo 12, paragrafo 1, e dagli articoli da 13 a 17 del
regolamento (CE) n. 45/2001 è limitata a quanto necessario al fine di
salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 20, paragrafo 1,
lettera b), di tale regolamento.”. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre
2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali
disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata
dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[15]
14. 14.03 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ýLa proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un
progetto pilota/un’azione preparatoria[16] ¨La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una
nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Il
programma di lavoro della Commissione per il 2015 elenca tra le sue priorità un
approccio più equo alla fiscalità anche mediante lo scambio automatico di
informazioni sui ruling fiscali; questo è precisamente lo scopo della presente
proposta. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico L’obiettivo
specifico del programma FISCALIS è sostenere la lotta contro la frode fiscale,
l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l’attuazione della
legislazione dell’Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di
informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e
opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al
fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità
fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti. Attività ABM/ABB interessate ABB
3 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. In
primo luogo, lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui
ruling fiscali significa che tutti gli Stati membri saranno in grado di valutare
adeguatamente se i ruling fiscali di un altro Stato membro possono avere
ripercussioni (anche involontarie) su di essi e potranno reagire di
conseguenza. In
secondo luogo, il fatto che vi sia una maggiore trasparenza sui ruling fiscali
dovrebbe costituire un più forte incentivo a garantire che la concorrenza
fiscale diventi più equa. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling
fiscali può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione
fiscale aggressiva sulla base dei ruling fiscali, in quanto gli altri Stati
membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni
artificiose e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa. La
proposta sarà disciplinata dalle disposizioni contemplate nella direttiva che
essa modifica (direttiva 2011/16/UE) per quanto riguarda i) la trasmissione
annuale, da parte degli Stati membri, di statistiche sullo scambio di
informazioni, ii) la presentazione, da parte della Commissione, di una
relazione redatta sulla base di tali statistiche e iii) la comunicazione
annuale, da parte degli Stati membri, di una valutazione dell’efficacia dello
scambio automatico di informazioni. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità nel breve e lungo
termine Mentre
la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE) prevede l’obbligo
per lo Stato membro che emana un ruling fiscale di trasmettere le informazioni
agli altri Stati membri interessati, è lasciato alla discrezione dello Stato
membro che ha emanato il ruling decidere per quali altri Stati membri le
informazioni potrebbero essere pertinenti. Tuttavia, lo Stato membro che emana
il ruling non è sempre in grado di sapere quali altri Stati membri potrebbero
essere interessati. Inoltre, esistono attualmente diverse esenzioni
dall’obbligo di comunicazione. La presente proposta prevede l’obbligo per lo
Stato membro che emana i ruling di trasmettere automaticamente le informazioni
a tutti gli altri Stati membri, in modo che la decisione relativa alla
pertinenza sarebbe presa da uno Stato membro che riceve le informazioni e non
da quello che emana il ruling; verrebbero così eliminate le attuali esenzioni
dall’obbligo di comunicazione. 1.5.2. Valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione europea Gli
Stati membri, agendo individualmente, potrebbero non essere in grado di
ottenere informazioni complete sui ruling emanati da altri Stati membri, anche
quando tali ruling riguardano la loro base imponibile. Un approccio vincolante
a livello dell’Unione è l’unico modo per assicurare trasparenza e cooperazione
complete in materia. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe L’attuale
approccio, basato su uno scambio non automatico di informazioni sui ruling, non
ha finora consentito di ottenere trasparenza in questo settore. Attualmente
alcuni contribuenti traggono vantaggio dalla mancanza di trasparenza per
realizzare strutture che trasferiscono gli utili verso paesi con una tassazione
inferiore, che possono non essere i paesi in cui sono svolte le attività
economiche che generano gli utili e in cui il valore è creato. Lo scambio
automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali che si applica in
altri settori fiscali, come quello dei redditi da risparmio, ha portato a buoni
risultati. Oggi lo scambio automatico è riconosciuto a livello mondiale come il
migliore strumento di cui dispongono le amministrazioni fiscali per contrastare
l’evasione e l’elusione fiscali. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Poiché
la proposta è intesa a modificare la direttiva sulla cooperazione
amministrativa (2011/16/UE), le procedure, le modalità e gli strumenti informatici
già esistenti o in corso di sviluppo nell’ambito di tale direttiva potranno
essere utilizzati ai fini della presente proposta. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ý Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
La proposta avrà effetto a decorrere dal 1º gennaio
2016 –
e successivo funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[17] ý Gestione diretta a opera della Commissione –
ý a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni
dell’Unione;
il programma Fiscalis 2020 è gestito in gestione diretta –
¨ a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio
affidati: –
¨ a paesi terzi o organismi da questi designati; –
¨ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare); –
¨ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti; –
¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento
finanziario; –
¨ a organismi di diritto pubblico; –
¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti
all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti
garanzie finanziarie; –
¨ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della
PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Per quanto concerne la gestione nulla cambierebbe ai sensi della
presente proposta. A norma dell’articolo 21 della direttiva 2011/16/UE, la
Commissione, nell’ambito della procedura di comitato con gli Stati membri,
elabora i formulari e i formati tipo per lo scambio di informazioni. Per quanto
riguarda la rete CCN necessaria per consentire lo scambio di informazioni tra
gli Stati membri, la Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della
rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni, mentre gli Stati
membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per
consentire lo scambio di informazioni in questione mediante la rete CCN. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Nel
quadro del programma FISCALIS si applicano le seguenti disposizioni in materia
di monitoraggio e relazioni. Le
attività preparatorie necessarie per questa iniziativa e per altre azioni e
attività di formazione comuni formano oggetto di monitoraggio regolare
attraverso i contributi raccolti presso i partecipanti e i responsabili
dell’azione. I contributi sono raccolti tramite formulari tipo e integrati
negli indicatori stabiliti nel quadro di valutazione del programma
Fiscalis 2020. Altre spese connesse allo scambio di informazioni sono
soggette a monitoraggio secondo il meccanismo descritto nella sezione 1.4.4 e
consolidato nell’ambito del quadro di valutazione del programma. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati I
rischi potenziali per l’attuazione dell’iniziativa con il sostegno del
programma Fiscalis 2020 riguardano: l’attuazione
dell’accordo di sovvenzione stipulato con il consorzio degli Stati membri e i
paesi candidati l’esecuzione
dei contratti di appalto conclusi nell’ambito del programma. 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito L’impostazione
del sistema di controllo interno è identica a quella del programma Fiscalis
2020, che coprirà tutte le spese operative dell’iniziativa. Gli
elementi principali della strategia di controllo applicata sono: per
i contratti di appalto: vengono
applicate le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento
finanziario. I contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura
prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento,
tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione
finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni,
ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i
beneficiari. Vengono redatti capitolati d’oneri dettagliati, che costituiscono
il fondamento di ogni specifico contratto. L’iter di accettazione segue
rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e,
all’occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente.
Nessuna fattura può essere saldata senza una “lettera di accettazione”. Verifica
tecnica degli appalti La
DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui
servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente
controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli
sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli
appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani
sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure
e impostazioni specifici. Oltre
ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari
tradizionali. Verifica
ex ante degli impegni Tutti
gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell’unità Risorse
umane e finanze. Di conseguenza, la totalità degli importi impegnati è
sottoposta a verifica ex ante, il che conferisce un livello elevato di
rassicurazione riguardo alla legalità e alla regolarità delle operazioni. Verifica
ex ante dei pagamenti Il
100% dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato
casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana
per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell’unità
Risorse umane e finanze. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito
per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è
controllare i pagamenti in modo “casuale” al fine di verificare che tutti i
pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti
restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza
giornaliera. Dichiarazioni
dell’ordinatore sottodelegato Tutti
gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della
relazione sulle attività annuali per l’esercizio in questione. Tali
dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori
sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all’attuazione del
bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione
finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito
adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle
operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente
individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione. 2.2.3. Stima dei costi e dei benefici
dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore I
controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti
rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di
ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di
controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell’obiettivo del 2% e
interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il
rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto
previste. I
costi complessivi connessi all’attuazione della suddetta strategia di controllo
– per tutte le spese nell’ambito del programma Fiscalis 2020 – non superano
l’1,6% dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga
invariata per questa iniziativa. Si
ritiene che la strategia di controllo del programma sia in grado di ridurre
praticamente a zero il rischio di non conformità e sia commisurata ai rischi
contemplati. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. L’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni
e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui
al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
(1) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (2)
nell’ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività
illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione in relazione a un
accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto
finanziati nell’ambito del presente regolamento. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti –
interamente coperte dal programma Fiscalis 2020 Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 1A Competitività per la crescita e l’occupazione || Diss./Non diss.[18] || di paesi EFTA[19] || di paesi candidati[20] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || 14.0301 (Miglioramento dell’operatività dei sistemi fiscali) || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...…] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese [Sezione da compilare
utilizzando il foglio elettronico sui dati di
bilancio di natura amministrativa (secondo
documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a
fini di consultazione interservizi.] 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Le domande sottoindicate rientrano nella
dotazione finanziaria del programma Fiscalis 2020. Non saranno necessari
stanziamenti aggiuntivi. Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || 1A Competitività per la crescita e l’occupazione DG: TAXUD || || || Anno 2016[21] || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 14.0301 || Impegni || (1) || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || || 2100 Pagamenti || (2) || 0,000 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || 2100 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Pagamenti || (2a) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[22] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Numero della linea di bilancio || || (3) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || TOTALE degli stanziamenti per la DG TAXUD || Impegni || =1+1a +3 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || || 2100 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,000 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || 2100 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || || 2100 Pagamenti || (5) || 0,000 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || 2100 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || || 2100 Pagamenti || =5+ 6 || 0,000 || 0,300 || 1,000 || 0,400 || 0,200 || 0,200 || || 2100 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Pagamenti || (5) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Pagamenti || =5+ 6 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: TAXUD || Risorse umane || 0,528 || 0,528 || 0,528 || 0,528 || 0,528 || || || Altre spese amministrative || 0,030 || 0,030 || 0,030 || 0,030 || 0,030 || || || TOTALE DG TAXUD || Stanziamenti || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2016[23] || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,858 || 1,558 || 0,958 || 0,758 || 0,758 || || || Pagamenti || 0,558 || 0,858 || 1,558 || 0,958 || 0,758 || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti
operativi. –
ý La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo[24] || Costo medio || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. || Costo || N. totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[25]... || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell’obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2 || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale dell’obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || NOTA:
I risultati positivi che dovrebbero derivare dalla presente proposta
sono i seguenti: i) gli Stati membri riceveranno informazioni sui ruling
fiscali emanati in altri paesi e disporranno in questo modo dei necessari
elementi per decidere in merito alle eventuali contromisure da applicare; ii)
la misura può costituire per il grande pubblico un passo concreto per garantire
che tutti i contribuenti paghino la loro giusta quota di tasse; iii) la
pressione tra pari potrebbe indurre gli Stati membri a modificare le loro pratiche
in materia di ruling; iv) le società potrebbero limitare le loro strutture di
pianificazione fiscale aggressiva. Per gli Stati membri che emanano i ruling
fiscali aumenteranno gli oneri amministrativi e i costi per conformarsi
all’obbligo di comunicare informazioni al riguardo; tuttavia, considerata la
natura delle informazioni da comunicare, dovrebbe trattarsi di costi limitati.
Inoltre tali informazioni avrebbero già dovuto essere trasmesse (nel senso che
la proposta si limita a chiarire e a confermare gli obblighi esistenti in
materia di scambio di informazioni). 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa. –
ý La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura
amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2016[26] || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,528 || 0,528 || 0,528 || 0,528 || 0,528 || || || Altre spese amministrative || 0,030 || 0,030 || 0,030 || 0,030 || 0,030 || || || Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || || || Esclusa la RUBRICA 5[27] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || 0,558 || || || Il fabbisogno di
stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura
amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla
gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati
dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito
della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane. –
ý La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || 2020 || || Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei) || || || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . || . || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . || . || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[28] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . || || XX 01 04 yy [29] || - in sede || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || - nelle delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || . || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || || m. || 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || || || Altre linee di bilancio (specificare) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || || || TOTALE || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || || XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli SM; (in funzione delle discussioni con gli Stati membri) lavori su formulari, formati informatici e repertorio centrale; ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico Personale esterno || N.A. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
ý La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti
da terzi. –
La proposta/iniziativa prevede il
cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
ý La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR
(al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[30] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N +3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] Raccomandazione
della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale
aggressiva. [2] GU C 2 del 6 gennaio 1998, pag 2. [3] Documento 10903/12 FISC 77. [4] http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
[5] Risoluzione del
Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale,
l’evasione fiscale e i paradisi fiscali (Relazione Kleva) — 2013/2025 (INI). [6] Parere del Comitato
economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 sulla Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d’azione per
rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale COM(2012) 722
final (Relazione Dandea) – CESE 101/2013. [7] Le relazioni pubbliche del gruppo “Codice di condotta (Tassazione
delle imprese)” sono accessibili all’indirizzo. [8] Come risulta dall’esame effettuato nell’ambito del progetto OCSE
sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). [9] GU L 359 del 16 dicembre 2014. [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] GU C […] del […], pag. […]. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1). [14] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. [15] ABM:
activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based
budgeting (bilancio per attività). [16] A
norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [17] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [18] Diss.
= stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati. [19] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [20] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [21] Il
2016 è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [22] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [23] Il
2016 è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [24] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.). [25] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”. [26] Il
2016 è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. [27] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [28] AC
= agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;
INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione
(jeune expert en délégation). [29] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [30] Per
le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare
gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di
riscossione.