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Document 32013R1303R(16)

Rettifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013)

ST/12569/2025/INIT

IO L, 2025/90820, 16.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/corrigendum/2025-10-16/oj (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/corrigendum/2025-10-16/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/90820

16.10.2025

Rettifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 374, articolo 65, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1o gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.»

,

leggasi:

«2.   Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1o gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/corrigendum/2025-10-16/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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