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Documento 62004TO0201(03)
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
1. Procedura — Intervento — Persone interessate — Istanza di intervento presentata da un’associazione rappresentativa nell’ambito di una controversia che solleva questioni di principio tali da produrre effetti sui suoi membri — Ammissibilità
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
2. Procedura — Intervento — Portata dei diritti processuali dell’interveniente collegata alla data di presentazione dell’istanza di intervento
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 115, n. 1, e 116, nn. 2, 4 e 6)
3. Procedura — Intervento — Limitazione dei diritti processuali attribuiti all’interveniente che abbia presentato la sua istanza più di sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo alla presentazione del ricorso — Deroghe — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozioni — Rinuncia di un altro interveniente — Esclusione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 99 e 115, n. 1)
1. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello Statuto stesso, qualunque persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall’altra, ha diritto di intervenire.
Dimostra di possedere tale interesse l’associazione rappresentativa che miri alla tutela dei propri membri e che chieda di intervenire in una controversia che solleva questioni di principio idonee a colpire gli interessi di questi ultimi. Quest’interpretazione ampia del diritto di intervento è diretta a consentire una migliore valutazione dell’ambito delle cause, evitando al tempo stesso una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbe l’efficacia e il corretto svolgimento del procedimento.
(v. punti 25-26)
2. Dal combinato disposto degli artt. 115, n. 1, e 116, nn. 2, 4 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che i diritti processuali dell’interveniente sono differenti a seconda che quest’ultimo abbia presentato la sua istanza di intervento entro il termine di sei settimane a partire della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , dell’avviso relativo all’introduzione del ricorso oppure dopo lo scadere di detto termine, ma prima della decisione di iniziare la fase orale.
Se l’interveniente ha presentato la sua domanda entro lo scadere di detto termine, ha diritto di partecipare tanto alla fase scritta quanto alla fase orale del procedimento. A tale titolo, esso deve ricevere comunicazione degli atti del procedimento e può presentare una memoria di intervento contenente le sue conclusioni dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali, i suoi motivi e argomenti, nonché, eventualmente, le sue offerte di prova. Per contro, nel caso in cui l’interveniente abbia presentato la sua domanda dopo lo scadere del suddetto termine, ha diritto di partecipare unicamente alla fase orale del procedimento, purché abbia adito il Tribunale prima dell’inizio della stessa. A tale titolo, egli deve ricevere comunicazione della relazione d’udienza e può presentare le proprie osservazioni in base a quest’ultima durante la fase orale.
Poiché tali disposizioni posseggono carattere imperativo, esse non sono derogabili né dalle parti, né dal giudice.
(v. punti 35-42)
3. Ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Le disposizioni riguardanti i termini processuali sono oggetto di un’applicazione rigida che risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Il citato articolo, che deroga a detto principio e va quindi interpretato restrittivamente, si applica ai termini processuali a carattere imperativo il cui spirare comporta la decadenza dal diritto, fino ad allora esercitabile da una persona fisica o giuridica, di proporre un ricorso o di presentare una domanda di intervento. Relativamente alla sua applicazione anche al termine di sei settimane prescritto dall’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il cui spirare comporta non la decadenza dal diritto di proporre una domanda di intervento ma la limitazione dei diritti processuali conferiti all’interveniente, soltanto in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, tale articolo permette dunque di derogare alle disposizioni relative ai termini processuali.
Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore comportano, da un lato, un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee alla volontà dell’operatore, e, dall’altro, un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate e, in particolare, seguendo attentamente lo svolgimento della procedura in corso e dando prova di diligenza. Sebbene la rinuncia di un’associazione rappresentativa, che pure annoveri membri in comune con il soggetto che chiede di poter intervenire, costituisca forse un avvenimento estraneo alla volontà di quest’ultimo, essa non riveste, di per sé, un carattere anormale. Infatti, qualsiasi interveniente ha sempre diritto di rinunciare al suo intervento, così come ogni ricorrente ha sempre diritto di rinunciare al suo ricorso, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura.
(v. punti 46-52)