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Document 62009TJ0020

    Unionin yleisen tuomioistuimen (muutoksenhakujaosto) tuomio 8 päivänä kesäkuuta 2011.
    Euroopan komissio vastaan Luigi Marcuccio.
    Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Työkyvyttömyyseläke - Alemmassa oikeusasteessa riidanalaisen päätöksen perustelujen puuttumisen vuoksi osittain perustelluksi katsottu kanne - Henkilöstösääntöjen 78 artikla - Siirto eläkkeelle työkyvyttömyyden vuoksi - Työkyvyttömyyskomitea.
    Asia T-20/09 P.

    Oikeustapauskokoelma 2011 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:257

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    8 giugno 2011 (*)

    «Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Pensione d’invalidità – Ricorso dichiarato parzialmente fondato in primo grado per difetto di motivazione della decisione impugnata – Art. 78 dello Statuto – Collocamento a riposo per invalidità – Commissione di invalidità»

    Nel procedimento T-20/09 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

    Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

    ricorrente in primo grado,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

    composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, N.J. Forwood e A. Dittrich (relatore), giudici,

    cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        Con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della Commissione 30 maggio 2005 che collocava il sig. Marcuccio a riposo per invalidità e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità (in prosieguo: la «decisione 30 maggio 2005»).

     Contesto normativo

    2        Ai sensi dell’art. 53 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), il funzionario che a giudizio della commissione d’invalidità si trovi nelle condizioni previste dall’art. 78 dello Statuto medesimo è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») con cui si constata l’incapacità definitiva del funzionario di esercitare le proprie funzioni.

    3        L’art. 59, n. 1, quarto comma, dello Statuto enuncia:

    «L’[APN] può sottoporre alla commissione d’invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni».

    4        L’art. 73, n. 1, primo comma, prima frase, dello Statuto stabilisce che, alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello Statuto, il dipendente è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. L’art. 73, n. 2, lett. b) e c), dello Statuto definisce le prestazioni garantite in caso di invalidità permanente totale e parziale.

    5        L’art. 78 dello Statuto dispone quanto segue:

    «Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell’allegato VIII [dello Statuto], il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera.

    Se l’invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell’interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione d’invalidità è fissata al 70% dello stipendio base del funzionario.

    Se l’invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d’invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età.

    (…)».

     Fatti

    6        I fatti all’origine della controversia sono enunciati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «7      Il ricorrente, dipendente del grado A 7 della direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, è stato assegnato a Luanda in seno alla delegazione della Commissione in Angola come dipendente in prova a partire dal 16 giugno 2000, successivamente, come dipendente di ruolo a partire dal 16 marzo 2001.

    8      Il 29 ottobre 2001, mentre apriva della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica e proveniente dalla sede della Commissione in Bruxelles, essendo venuto in contatto con una polvere bianca che conteneva, a suo dire, tracce del bacillo dell’antrace, il 3 dicembre 2002 il ricorrente adiva (…) l’APN (…) con una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di tale incidente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Un ricorso proposto avverso il rigetto implicito di tale domanda veniva respinto dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza 5 luglio 2005, causa T-9/04, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-195 e II-881).

    9      A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato in congedo per malattia presso il suo domicilio in Tricase.

    10      Con decisione 18 marzo 2002 l’APN riassegnava il ricorrente alla sede della DG “Sviluppo” a Bruxelles.

    11      A seguito delle prolungate assenze del ricorrente per malattia, la Commissione, con decisione 14 febbraio 2003, notificatagli con lettera del 20 febbraio successivo, sottoponeva alla commissione di invalidità il caso dell’interessato in applicazione dell’art. 59, n. 1, dello Statuto (in prosieguo: la “decisione 14 febbraio 2003”).

    12      Con lettera del 27 marzo 2003, pervenuta alla Commissione il 15 aprile 2003, il ricorrente designava il dott. U. a rappresentarlo nell’ambito della commissione di invalidità.

    13      Con lettera del 26 maggio 2003, ricevuta dal ricorrente il 30 maggio successivo, quest’ultimo veniva informato della designazione del dott. M., quale incaricato di rappresentare la Commissione nell’ambito della commissione di invalidità.

    14      Il 14 luglio 2003 il ricorrente informava l’APN, tramite il direttore generale della DG “Sviluppo” della Commissione, del suo nuovo indirizzo, Lungomare Cristoforo Colombo, n. 10, I-73030 Tricase (...), chiedendo tuttavia che qualsiasi atto della Commissione continuasse ad essergli notificato al suo vecchio indirizzo, via Palestrina, n. 4, I-73039 Tricase (…).

    15      Con nota del 14 ottobre 2003, che il ricorrente riconosce di aver ricevuto, la Commissione lo informava che il dott. M. aveva preso contatto con il dott. U. per accordarsi sulla nomina del terzo medico e lo invitava ad astenersi da qualsiasi atto idoneo a ritardare o ostacolare il procedimento di costituzione della commissione di invalidità. Lo informava altresì che, in assenza di accordo sulla designazione del terzo medico, la Commissione avrebbe adito la Corte affinché il suo presidente incaricasse d’ufficio un medico.

    16      Con lettera del servizio medico della Commissione (in prosieguo: il “servizio medico”) del 6 febbraio 2004 il ricorrente veniva informato che sarebbe stato sottoposto ad un esame medico-legale. A tale lettera era allegata la copia di un’altra lettera, datata ugualmente 6 febbraio 2004, il cui originale era stato indirizzato al dott. C., direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie (facente capo al servizio sanitario nazionale, Regione Puglia), e che descriveva dettagliatamente l’esame medico cui tale medico era invitato a procedere (in prosieguo: la “lettera indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie”).

    17      Poiché il dottor M. e il dott. U. non erano riusciti a pervenire ad un accordo per designare il terzo medico della commissione di invalidità, in data 14 luglio 2004 il presidente della Corte, su domanda della Commissione, incaricava d’ufficio il dott. Ba. quale terzo membro della commissione di invalidità.

    18      Con lettera 11 ottobre 2004 il servizio medico convocava il ricorrente presso lo studio del dott. Ba. in Roma affinché fosse ivi sottoposto a visita dalla commissione di invalidità il 4 novembre 2004. Tale visita non ha tuttavia avuto luogo, poiché il dott. U. aveva presentato le dimissioni con lettera 26 ottobre 2004 trasmessa via fax alla Commissione il 3 novembre successivo. Inoltre, il ricorrente, che afferma di aver ricevuto la convocazione per tale esame medico solo l’8 novembre 2004, era assente dal luogo ove avrebbe dovuto tenersi tale esame.

    19      Con lettera 17 novembre 2004 la Commissione informava il ricorrente che, a seguito delle dimissioni del dott. U., spettava a lui designare un altro medico per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità (in prosieguo: la “lettera 17 novembre 2004”). Il ricorrente afferma di non aver ricevuto tale lettera.

    20      Con lettera 4 gennaio 2005 il ricorrente veniva nuovamente convocato per un esame medico da tenersi il 20 gennaio 2005 presso il servizio medico di Bruxelles. Tuttavia, con lettera 13 gennaio 2005, inviata alla Commissione il 17 gennaio successivo e ad essa pervenuta il 21 gennaio successivo, il ricorrente informava il servizio medico che non poteva, per ragioni mediche, recarsi a tale esame. Alla suddetta lettera era allegato un certificato medico del 13 gennaio 2005 secondo il quale l’interessato era impossibilitato a spostarsi per un periodo stimato in 10 giorni.

    21      Il 25 febbraio 2005, il dott. Bi., del servizio medico, visitava il ricorrente presso il suo domicilio di Tricase (…), senza però effettuare un esame medico dell’interessato.

    22      Il 7 marzo 2005, essendo il dott. M., medico designato dalla Commissione, impossibilitato a continuare il suo incarico, per ragioni mediche, la Commissione lo sostituiva nominando il dott. Bi.

    23      Con lettera 15 aprile 2005, che il ricorrente afferma aver ricevuto il 23 maggio successivo, la Commissione lo informava che la Corte aveva incaricato d’ufficio il professor S. a rappresentarlo quale secondo medico “per una nuova commissione di invalidità”.

    24      Secondo la Commissione, i due medici così designati, cioè il dott. Bi. e il professor S., si sarebbero accordati, il 27 aprile 2005, sulla designazione del dott. Ma. quale terzo medico della commissione di invalidità.

    25      Con lettera raccomandata 3 maggio 2005, della quale è stato inviato un esemplare a ciascuno dei due indirizzi indicati dal ricorrente nella lettera 14 luglio 2003, cioè, da un lato, via Palestrina, n. 4, I-73039 Tricase (…) e, dall’altro, Lungomare Cristoforo Colombo, n. 10, I-73030 Tricase (…), la commissione di invalidità invitava nuovamente il sig. Marcuccio a sottoporsi ad un esame medico che avrebbe dovuto aver luogo il 27 maggio 2005 presso lo studio del professor S. in Lecce. Secondo la Commissione, l’esemplare della lettera 3 maggio 2005 inviato al primo indirizzo sarebbe stato consegnato al ricorrente l’8 giugno 2005, mentre l’esemplare inviato al secondo indirizzo non avrebbe potuto essere recapitato e sarebbe stato rinviato al mittente. Tuttavia, sempre secondo la Commissione, fin dall’11 maggio 2005 l’interessato sarebbe stato informato del fatto che l’esemplare inviato a questo secondo indirizzo sarebbe stato depositato presso l’ufficio postale di Tricase.

    26      Con lettera 6 maggio 2005, il ricorrente informava la Commissione del suo nuovo indirizzo di residenza, in via delle Conce n. 5bis, I-73039 Tricase (…). Precisava tuttavia che la Commissione, qualora lo ritenesse opportuno, poteva continuare a inviargli la corrispondenza all’indirizzo di via Palestrina n. 4, I-73039 Tricase (…), a meno che tali plichi non fossero urgenti, nel qual caso avrebbero dovuto essergli inviati al suo nuovo indirizzo.

    27      Con lettera 23 maggio 2005 il ricorrente contestava in particolare la nomina del professor S. a rappresentarlo (in prosieguo: la “lettera 23 maggio 2005”).

    28      Poiché il ricorrente non si presentava all’esame medico che avrebbe dovuto aver luogo il 27 maggio 2005 in Lecce (…), la commissione di invalidità si recava lo stesso giorno a Tricase (…) allo scopo di incontrare l’interessato nel suo domicilio. Poiché tale tentativo non sortiva esito alcuno, la commissione di invalidità redigeva un verbale in cui constatava l’impossibilità di procedere all’esame del ricorrente pur formulando l’ipotesi che questi fosse affetto da una sindrome ansio-depressiva (in prosieguo: il “verbale del 27 maggio 2005”). La commissione di invalidità procedeva parimenti alla valutazione dello stato di salute dell’interessato basandosi sul fascicolo medico prodotto durante il procedimento e riteneva, nel parere 27 maggio 2005, che egli dovesse essere considerato affetto da invalidità permanente totale (in prosieguo: il “parere della commissione di invalidità”).

    29      La prima pagina del parere della commissione di invalidità è così formulata:

    “La commissione d’invalidità composta dal:

    1°Dr[ssa] [Bi.] designata dalla [Commissione],

    2°Prof. [S.] designato dalla Corte (…),

    3°Dr [Ma.] [designato di comune accordo dal dott. Bi. e dal professor S.],

    ha deciso durante la riunione del 27 maggio 2005, dopo esame [della documentazione] del sig. Luigi M[arcuccio], nato il 7 [luglio] 1965, funzionario presso la Commissione europea, che

    è affetto/(…)

    da un’invalidità permanente riconosciuta come totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera e che per questo motivo è tenuto:

    a sospendere la sua attività alla Commissione,

    (…)

    La commissione d’invalidità dichiara che l’invalidità del sig. Luigi M[arcuccio]

    (…)/non è determinata

    –        da infortunio sopravvenuto nell’esercizio delle proprie funzioni,

    –        da atto di sacrificio personale compiuto nell’interesse pubblico o

    –        dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui

    [firma dei tre membri della commissione di invalidità]”.

    30      La menzione “della documentazione” alla luce della quale sarebbe stato esaminato lo stato di salute del ricorrente è stata apposta a mano sul testo dattiloscritto del parere.

    31      Con decisione 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data e alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’art. 53 dello Statuto, collocava il ricorrente a riposo a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’art. 78, n. 3, dello Statuto (...).

    32      La decisione 30 maggio 2005 era così formulata:

    “Visto lo Statuto (…), in particolare l’art. 53;

    vista la decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’[APN];

    vista la decisione adottata il 14 febbraio 2005 dell’[APN] di sottoporre alla commissione d’invalidità il caso del sig. Luigi M[arcuccio], funzionario di grado A*8 presso la Direzione generale sviluppo;

    viste le conclusioni della commissione d’invalidità del 27 maggio 2005 in cui si constata che il sig. Luigi M[arcuccio] è affetto da invalidità permanente riconosciuta come totale, che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego del suo grado;

    (…)”.

    33      Con lettera 8 giugno 2005, ricevuta dalla commissione di invalidità il 21 giugno successivo, il ricorrente si lamentava di non aver ricevuto la convocazione per l’esame medico previsto per il 27 maggio 2005.

    34      Con lettera 10 giugno 2005 il servizio medico della Commissione respingeva le censure che il ricorrente aveva formulato nella lettera 23 maggio 2005 (in prosieguo: la “lettera 10 giugno 2005”).

    35      Il 2 agosto 2005 il ricorrente presentava un reclamo inteso, da un lato, all’annullamento della decisione 30 maggio 2005 nonché degli atti di designazione dei membri della commissione di invalidità, e, dall’altro, ad ottenere il rimborso del danno asseritamente subito. Nel reclamo, il ricorrente censura, tra l’altro, il difetto di motivazione che inficia la decisione 30 maggio 2005. Il 20 agosto 2005 il ricorrente presentava un’integrazione di tale reclamo.

    36      Con lettera 18 novembre 2005 il ricorrente chiedeva che gli fosse fornita una motivazione più concreta circa il parere della commissione di invalidità.

    37      Con decisione 16 dicembre 2005, comunicata al ricorrente in francese mediante nota in pari data, l’APN respingeva il reclamo 2 agosto 2005 in toto. Il 22 dicembre 2005 veniva egualmente adottata una decisione di rigetto dell’integrazione del reclamo.

    38      Con sentenza 24 novembre 2005, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-365 e II-1621), il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso diretto all’annullamento della decisione di riassegnazione 18 marzo 2002. Su impugnazione del ricorrente, la Corte, con sentenza 6 dicembre 2007, causa C-59/06 P, Marcuccio/Commissione [non pubblicata nella Raccolta], annullava la citata sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, e rinviava la causa dinanzi allo stesso.

    39      Su domanda del ricorrente, con lettera del 19 gennaio 2006, veniva trasmessa al ricorrente una versione in italiano della decisione 16 dicembre 2005 recante rigetto del reclamo».

     Procedimento e conclusioni delle parti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

    7        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 12 aprile 2006, il ricorrente proponeva un ricorso iscritto a ruolo con il numero di causa F-41/06.

    8        Le conclusioni del sig. Marcuccio in primo grado sono enunciate al punto 42 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

    «      – annullare ognuno degli atti che gli sono stati trasmessi, tutti, il 6 luglio 2005, cioè:

    –        la decisione 30 maggio 2005;

    –        nella misura di quanto necessario, la nota datata 30 maggio 2005;

    –        il “presunto” parere della commissione d’invalidità senza numero di riferimento alcuno né data né luogo di sottoscrizione;

    –        annullare, nella misura di quanto necessario, la decisione 16 dicembre 2005 che respinge il suo reclamo proposto avverso gli atti di cui con il presente ricorso viene chiesto l’annullamento e che gli è stata comunicata il 20 gennaio 2006 (in prosieguo: la “decisione di rigetto del reclamo”), compiegata ad una nota di trasmissione datata 16 dicembre 2005, avente lo stesso numero di riferimento del rigetto del reclamo;

    –        annullare, nella misura di quanto necessario, la nota di trasmissione datata 16 dicembre 2005;

    –        annullare, nella misura di quanto necessario, la nota datata 19 gennaio 2006 e il suo allegato, vale a dire, secondo il firmatario della detta nota, la “traduzione in lingua italiana del rigetto del reclamo”, pervenutigli in data 31 gennaio 2006;

    –        annullare, nella misura di quanto necessario, la decisione 22 dicembre 2005 pervenutagli in data 20 gennaio 2006, con la quale è stato informato che ad un’integrazione del reclamo, dallo stesso inviata all’APN, non sarebbe stato riservato alcun seguito (in prosieguo: la “decisione di rigetto dell’integrazione del reclamo”);

    –        annullare le lettere datate 6 febbraio 2004, pervenutegli la prima in copia non autentica e la seconda in originale, in data 17 febbraio 2004;

    –        annullare il “verbale del 27 maggio 2005” (sic al terzo paragrafo della pagina 7 della traduzione del rigetto del reclamo), non conosciuto né nei suoi estremi né nelle sue sottoscrizioni né nel suo contenuto effettivo ovvero allegato dalla convenuta, eccezion fatta per le allegazioni della Commissione in proposito che si leggono nella citata traduzione;

    –        annullare qualsiasi altro atto emanato dalla Commissione e presupposto, consequenziale ovvero comunque connesso a quelli menzionati;

    –        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore, a titolo di risarcimento del danno materiale, del danno morale e del danno esistenziale da lui subiti a causa dell’emissione, dell’efficacia esecutiva, dell’esecuzione e della attuale vigenza della decisione 30 maggio 2005, della lettera indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie e infine della decisione di rigetto del reclamo nonché a causa dell’emanazione degli atti illegittimi che ha avuto il suo epilogo con la decisione 30 maggio 2005, delle seguenti somme, con riserva di aumento nelle more della conclusione del ricorso:

    –        a) EUR 150 000 (cento cinquanta mila), e inoltre;

    –        b) la somma corrispondente alla differenza tra gli emolumenti mensili riconosciutigli a seguito dell’esecuzione della decisione 30 maggio 2005 e quelli che avrebbe percepito in assenza di tale decisione e altresì se la decisione oggetto della sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione, sentenza oggetto di impugnazione, con il numero C-59/06 P, dinanzi alla Corte, non fosse stata emanata;

    –        condannare la Commissione alla corresponsione a suo favore di quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale da lui subiti a causa dei comportamenti commissivi, ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso, nonché dei comportamenti omissivi, entrambi posti in essere dalla convenuta nell’ambito del procedimento de quo e inscindibili dagli atti di cui è chiesto l’annullamento con questo ricorso, incluse le affermazioni altamente lesive del suo onore e della sua dignità contenute negli atti del procedimento de quo;

    –        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore degli interessi legali sulle differenze tra gli emolumenti mensili, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data (dies a quo) in cui ogni differenza sugli emolumenti mensili avrebbe dovuto essere erogata al ricorrente, fino alla data (dies ad quem) dell’effettiva corresponsione;

    –        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore degli interessi legali, nella misura del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data (dies a quo) in cui il reclamo è pervenuto alla convenuta e fino alla data (dies ad quem) dell’effettiva corresponsione sulla suddetta somma di EUR 150 000;

    –        condannare la Commissione alla rifusione in suo favore di tutte le spese del procedimento».

    9        La Commissione ha chiesto, in primo grado, che il Tribunale della funzione pubblica volesse respingere il ricorso come infondato e parzialmente irricevibile e che statuisse sulle spese come di diritto.

    10      Dal punto 44 della sentenza impugnata emerge che, a titolo di misure di istruzione, il sig. Marcuccio ha chiesto, in primo grado, «da un lato, di ottenere il testo della “decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’[APN]”, dall’altro, che sia disposta una perizia grammaticale sulla lettera del 17 novembre 2004 al fine di verificarne l’esatto contenuto» e, altresì, di «essere ammesso a dimostrare mediante testimoni le circostanze di fatto relative alla visita del dott. Bi., al suo domicilio, il 25 febbraio 2005».

     Sulla sentenza impugnata

    11      Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibili tutti capi della domanda del sig. Marcuccio diretti all’annullamento, fatto salvo quello relativo alla decisione della Commissione 30 maggio 2005, per i seguenti motivi:

    «53      Si deve in limine ricordare che, secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d’annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando notevolmente la sua situazione giuridica (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenze del Tribunale di primo grado 15 giugno 1994, causa T-6/93, Pérez Jiménez/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-155 e II-497, punto 34, e 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES, Racc. pag. II-665, punto 28). Quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, segnatamente nel corso di un procedimento interno, da questa medesima giurisprudenza risulta che in linea di principio sono impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di detto procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi aventi lo scopo di preparare la decisione finale. Inoltre, in materia di ricorso di dipendenti, gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e possono essere contestati solo incidentalmente nell’ambito di un ricorso contro gli atti impugnabili (sentenze Pérez Jiménez/Commissione, cit., punti 34 e 35, nonché Kotzonis/CES, cit., punto 29).

    54      Nella specie, se la decisione 30 maggio 2005 costituisce un atto recante pregiudizio ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto, non è così nel caso della lettera 6 febbraio 2004, della lettera indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie, del verbale 27 maggio 2005 nonché del parere della commissione di invalidità, essendo questi solo atti preparatori della decisione 30 maggio 2005. Parimenti non costituiscono atti arrecanti pregiudizio nemmeno le note 30 maggio 2005, 16 dicembre 2005 e 19 gennaio 2006, con le quali l’APN ha comunicato al ricorrente la decisione 30 maggio 2005 come pure le versioni in francese e italiano della decisione di rigetto del reclamo.

    55      Si deve infine sottolineare che la domanda di annullamento di “ogni atto emanato dalla [convenuta] presupposto, consequenziale ovvero comunque connesso a quelli menzionati” è priva di ogni precisazione che consenta di identificare l’atto o gli atti di cui trattasi».

    12      Al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha sinteticamente riportato i cinque motivi a sostegno del ricorso di annullamento sollevati dal sig. Marcuccio, e che deducono:

    «–      l’“[a]ssoluta carenza di motivazione anche per illogicità, tautologia, contraddittorietà ed incoerenza”;

    –        la “[v]iolazione del diritto alla difesa e dell’art. 9 dell’[a]llegato II allo Statuto”;

    –        l’esistenza di “[v]izi di procedura, violazione di legge e violazione di norme sostanziali”;

    –        la “[v]iolazione del dovere di sollecitudine e del dovere di buona amministrazione”;

    –        lo “sviamento di potere e [la] violazione del principio del ‘neminem laedere’”».

    13      A seguire, il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato il primo motivo ed ha annullato la decisione 30 maggio 2005, per le considerazioni che seguono:

    «61      Si deve innanzi tutto ricordare che la condizione posta dall’art. 253 CE, prevista anche nell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità delle decisioni recanti pregiudizio e di fornire agli interessati indicazioni sufficienti per stabilire se le decisioni siano fondate o se siano inficiate da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario (v. sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22, e 28 febbraio 2008, causa C-17/07 P, Neirinck/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).

    62      Nella specie, è giocoforza innanzi tutto constatare che, pur se la decisione 30 maggio 2005 fa riferimento, nei suoi primi tre “visto”, alle pertinenti norme giuridiche applicate, in particolare all’art. 53 dello Statuto, essa non contiene alcun elemento di fatto inerente alla concreta situazione del ricorrente.

    63      Il quarto e ultimo punto del preambolo della decisione 30 maggio 2005 si riferisce ciò nondimeno al parere della commissione di invalidità. Si deve pertanto esaminare se le conclusioni della detta commissione figuranti in tale parere sono sufficientemente motivate.

    64      A questo proposito, dalla costante giurisprudenza risulta che lo scopo delle disposizioni concernenti la commissione medica e la commissione di invalidità è quello di affidare a periti medici la valutazione definitiva di tutte le questioni di ordine sanitario. Il sindacato giurisdizionale non può estendersi alle valutazioni mediche propriamente dette, che devono essere considerate definitive qualora siano state regolarmente adottate. Invece il sindacato giurisdizionale può estendersi alla regolarità della costituzione e dell’attività delle dette commissioni, nonché alla regolarità dei pareri da esse emessi. Sotto questo aspetto, il Tribunale è competente ad esaminare se il parere contiene una motivazione che permetta di valutare le considerazioni su cui sono fondate le conclusioni contenute nello stesso e se il parere ha stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni alle quali perviene la commissione (sentenza della Corte 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jänsch/Commissione, Racc. pag. 4923, punto 15; sentenze del Tribunale di primo grado 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 75, e 15 dicembre 1999, causa T-27/98, Nardone/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-267 e II-1293, punto 87).

    65      Si deve nella specie rilevare che il parere della commissione di invalidità è, manifestamente, privo di ogni motivazione in quanto si limita puramente e semplicemente a constatare e, nello stesso tempo, a concludere che il ricorrente è affetto da un’invalidità considerata totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare le sue funzioni. Di conseguenza, non è possibile, alla sola lettura di tale parere, verificare l’esistenza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici effettuati dalla commissione di invalidità e le conclusioni cui essa è pervenuta.

    66      Certo, secondo costante giurisprudenza, un eventuale difetto di motivazione può essere sanato con una motivazione adeguata fornita nella fase della risposta al reclamo, poiché quest’ultima motivazione si presume coincida con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo (sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2003, causa T-221/02, Lebedef e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-211 e II-1037, punto 62; sentenze del Tribunale 7 novembre 2007, causa F-57/06, Hinderyckx/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, e 8 aprile 2008, causa F-134/06, Bordini/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63). Tuttavia, nella specie, la decisione di rigetto del reclamo non fornisce alcun elemento che consenta di comprendere i motivi per i quali, a parere della commissione di invalidità, il ricorrente doveva essere collocato a riposo per invalidità. In particolare, il riferimento figurante in tale decisione alla perizia medica che il dott. U. avrebbe effettuato il 25 gennaio 2004 non può essere considerato, in assenza di qualsiasi precisazione circa il contenuto di tale perizia, come adeguata motivazione ai sensi della citata giurisprudenza.

    67      Ad ogni modo, il verbale 27 maggio 2005, in cui si indica che il ricorrente soffrirebbe di una sindrome ansio-depressiva (…), non consente al Tribunale di conoscere e di verificare le considerazioni sulle quali sono basate le conclusioni ivi contenute e se il citato verbale abbia stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni cui la commissione è pervenuta. Infatti, una sindrome ansioso-depressiva può manifestarsi secondo modalità e gradi molto diversi e non implica che la persona che ne soffre venga necessariamente considerata affetta da invalidità permanente totale che la pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego del suo gruppo di funzioni.

    68      Non può essere accolto l’argomento della Commissione relativo al fatto che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del “contesto” nel quale è intervenuto il suo collocamento in invalidità e che, pertanto, una motivazione specifica non sarebbe necessaria. Infatti, la Commissione non fornisce alcuna precisazione circa la natura e la portata di tale asserita conoscenza e non dimostra, comunque, che una siffatta conoscenza avrebbe consentito al ricorrente di valutare le considerazioni mediche che hanno indotto la commissione di invalidità a constatare la sua invalidità permanente e totale. Orbene, l’imprecisione di una siffatta conoscenza non può sostituire l’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, tanto più che l’atto di cui trattasi è una decisione che colloca un dipendente, contro la sua volontà, a riposo per invalidità.

    69      Si deve infine sottolineare che, con lettera 18 novembre 2005, il ricorrente ha espressamente chiesto che gli fosse fornita una motivazione più concreta della decisione 30 maggio 2005, richiesta cui la Commissione non ha risposto.

    70      Poiché la decisione 30 maggio 2005 è affetta da difetto di motivazione, il primo motivo va pertanto accolto.

    71      Quindi, senza che si renda necessario pronunciarsi sulle altre censure e motivi sollevati dal ricorrente a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento, in particolare quelli relativi alla regolarità della composizione della commissione di invalidità, la decisione 30 maggio 2005 dev’essere annullata».

    14      Il Tribunale della funzione pubblica ha poi condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000 e ha respinto il ricorso quanto al resto per i seguenti motivi:

    «75      Secondo una costante giurisprudenza, perché sussista responsabilità extracontrattuale della Comunità, in particolare nelle controversie vertenti sulle relazioni tra la detta Comunità e i suoi agenti, occorre siano soddisfatte tre condizioni, cioè l’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, l’effettività del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno fatto valere. Queste tre condizioni che impegnano la responsabilità della Comunità sono cumulative, il che significa che non può sussistere la responsabilità della Comunità quando anche una sola di esse non è soddisfatta (v. in particolare, sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, causa T-249/04, Combescot/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C-525/07 P; sentenze del Tribunale 2 maggio 2007, causa F-23/05, Giraudy/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 88, e 9 ottobre 2007, causa F-85/06, Bellantone/Corte dei conti, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87 e la giurisprudenza ivi citata).

    76      Le conclusioni relative al risarcimento del danno vanno pertanto esaminate alla luce di tali principi.

    Sulle conclusioni intese al risarcimento dell’asserito danno derivante dalla decisione 30 maggio 2005

    77      Nella specie, il ricorrente chiede la condanna della Commissione a pagargli, in primo luogo, la somma di EUR 150 000, in secondo luogo, una somma pari alla differenza tra i redditi che egli percepisce con il suo collocamento in invalidità e quelli di cui avrebbe beneficiato se non fosse stato oggetto di una siffatta misura.

    78      Per quanto riguarda le conclusioni intese a sentir condannare la Commissione a versare al ricorrente una somma pari alla differenza tra i redditi che egli percepisce dal suo collocamento in invalidità e quelli di cui avrebbe fruito se non fosse stato oggetto di una siffatta misura, va ricordato che, anche qualora sia dimostrato l’illecito di un’istituzione, la responsabilità della Comunità sorge effettivamente solo quando sono dimostrate la sussistenza e la consistenza del danno (sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 1996, causa T-99/95, Stott/Commissione, Racc. pag. II-2227, punto 72).

    79      Orbene, allo stato, il Tribunale non è in grado di valutare né la sussistenza né la consistenza degli asseriti elementi del danno, dal momento che la Commissione deve ancora adottare le misure di esecuzione della presente sentenza di annullamento, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 233 CE (v. sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2006, causa T-156/03, Pérez-Díaz/Commissione, Racc. FP pag. II-A-2649, punto 75).

    80      Le conclusioni in materia di risarcimento danni devono pertanto in tale misura essere respinte in quanto premature.

    81      Per quanto riguarda le conclusioni intese a sentir condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 150 000 – conclusioni che si devono interpretare come dirette al risarcimento del danno morale che sarebbe derivato dalla decisione 30 maggio 2005 –, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l’annullamento di un atto impugnato può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, cioè in assenza nel detto atto di ogni valutazione espressamente negativa delle capacità del ricorrente idonea ad offenderlo, sufficiente di ogni danno morale che egli possa aver subito (sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2004, causa T-136/03, Schochaert/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-215 e II-957, punto 34).

    82      Nella specie, la decisione 30 maggio 2005, nella misura in cui conclude per l’invalidità totale e permanente del ricorrente e per la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni, comporta una valutazione negativa delle sue capacità. L’annullamento della decisione 30 maggio 2005 non può pertanto costituire, di per sé, una riparazione adeguata del danno morale subito dal ricorrente.

    83      Tuttavia, poiché la decisione 30 maggio 2005 è stata annullata solo a motivo di un difetto di motivazione, resta aperta la questione se l’interessato sia o meno affetto da una invalidità permanente considerata totale, che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni. Il solo danno morale che può pertanto invocare il ricorrente è quello derivante dalla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione cui essa era tenuta.

    84      Del resto, si deve tener conto del fatto che il Tribunale nell’ordinanza 6 dicembre 2007, causa F-40/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50), nonché il Tribunale di primo grado nell’ordinanza 17 maggio 2006, causa T-241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pag. II-A-2517, punto 65), hanno già constatato che il ricorrente si è ostinato a dar prova di ostruzionismo nei confronti della Commissione rifiutando di cooperare con essa. La presente causa costituisce la continuazione di tale approccio in quanto il ricorrente ha tentato di fare ostruzionismo all’ordine della commissione di invalidità rifiutando di cooperare con questa. Pertanto il ricorrente stesso ha contribuito al prolungamento di tale situazione di incertezza nella quale lo hanno posto il procedimento di invalidità e il suo collocamento in invalidità.

    85      Ciò considerato, alla luce delle particolari circostanze della specie, si ottiene una giusta riparazione del danno morale subito dal ricorrente condannando la Commissione a pagargli soltanto la somma di EUR 3 000, ivi compresi tutti gli interessi maturati fino al giorno della presente sentenza.

    Sulle conclusioni intese al risarcimento del preteso danno derivante dagli atti che hanno avuto il loro epilogo nell’emanazione della decisione 30 maggio 2005

    86      Si deve ricordare che, nel caso in cui il ricorso sia inteso al risarcimento di un presunto danno causato da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale, il procedimento amministrativo deve iniziare, conformemente all’art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda dell’interessato che invita l’APN a risarcire tale pregiudizio. Solo avverso la decisione di rigetto di tale domanda l’interessato può adire l’amministrazione con un reclamo, conformemente al n. 2 di tale articolo (sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, cause riunite T-153/01 e T-323/01, Alvarez Moreno/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-161 e II-719, punto 99).

    87      Nella specie, dal momento che l’asserito pregiudizio di cui il ricorrente, con le sopra menzionate conclusioni, chiede il risarcimento trova la sua origine negli atti preparatori della decisione 30 maggio 2005, che debbono essere considerati, come è stato ricordato supra al punto 86, come comportamenti dell’amministrazione privi di carattere decisionale, il procedimento amministrativo che precede l’introduzione del ricorso sarebbe dovuto obbligatoriamente iniziare con una domanda con la quale l’interessato invitava l’APN a risarcire tale danno, seguita, se del caso, da un reclamo contro la decisione che respingeva la detta domanda. Poiché tale non è stato il caso, le suddette conclusioni devono essere dichiarate irricevibili.

    Sulle conclusioni intese al risarcimento dell’asserito danno derivante dagli atti di esecuzione della decisione 30 maggio 2005 nonché da “comportamenti commissivi, ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso”

    88      Si deve rilevare che le sopra menzionate conclusioni non sono corredate di alcuna precisazione che consenta di stabilire con certezza gli atti e i comportamenti denunciati dal ricorrente. Ciò vale in particolare per il riferimento ad asseriti “comportamenti commissivi ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso”. Ciò considerato, tali conclusioni, che non rispondono agli obblighi derivanti dall’art. 21 dello Statuto della Corte, sono irricevibili.

    89      Da tutto quanto precede consegue che la Commissione dev’essere condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 3 000».

    15      Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto l’insieme delle domande intese a che siano disposte misure di istruzione per i seguenti motivi:

    «90      A titolo di misure di istruzione, il ricorrente chiede innanzitutto che gli venga comunicato il testo della “decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’[APN]”. Si deve tuttavia constatare che la Commissione ha allegato al suo controricorso il testo di tale decisione. La suddetta domanda è pertanto divenuta priva di oggetto.

    91      Il ricorrente chiede altresì di essere ammesso a provare, mediante testimoni, le circostanze della visita del 25 febbraio 2005 del dott. Bi. al suo domicilio. Poiché tali circostanze non hanno effetti sulla decisione del Tribunale, detta domanda va respinta.

    92      Infine, la domanda del ricorrente intesa a che venga disposta una perizia grammaticale della lettera 17 novembre 2004, al fine, secondo l’interessato, “di appurare che in essa si legge non già che il [dott. U.] avrebbe rassegnato le sue dimissioni da membro della commissione d’invalidità ma bensì che [lo stesso] avrebbe informato il servizio medico della [Commissione] che il ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni”. In effetti, poiché il ricorrente non è membro della commissione di invalidità, egli non avrebbe potuto, di conseguenza, esserne dimissionario».

    16      Quanto alle spese, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che, poiché nella specie il ricorso era stato parzialmente accolto, la Commissione avrebbe sopportato, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dal sig. Marcuccio e che quest’ultimo avrebbe sopportato un terzo delle proprie spese (punto 97 della sentenza impugnata).

     Sull’impugnazione

    17      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2009, la Commissione ha proposto l’impugnazione in esame.

    18      Il 31 luglio 2009 il sig. Marcuccio ha depositato la sua comparsa di risposta, in cui ha altresì proposto un’impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata.

    19      La fase scritta del procedimento si è chiusa il 14 ottobre 2009, senza che la Commissione presentasse, in forza dell’art. 143, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda diretta a integrare l’impugnazione con una replica o, in forza dell’art. 143, n. 2, del regolamento di procedura, una replica limitata all’impugnazione incidentale.

    20      Con lettera del 27 novembre 2009, il sig. Marcuccio ha formulato una domanda, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

    21      Poiché il giudice relatore, al quale la causa era stata attribuita, è stato nell’impossibilità di trattarla prima della fine del suo mandato, la causa è stata riattribuita ad altro giudice relatore, in data 5 maggio 2010.

    22      Dal momento che la composizione della Sezione delle impugnazioni è stata modificata, il 23 settembre 2010 la presente causa è stata attribuita al presente giudice relatore.

    23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto l’istanza del sig. Marcuccio ai sensi dell’art. 146 del regolamento di procedura ed ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

    24      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 19 gennaio 2011.

    25      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    –        annullare la sentenza impugnata;

    –        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

    26      Il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia:

    –        respingere l’impugnazione principale in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata;

    –        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui limita l’importo da versargli alla somma di EUR 3 000 e nella parte in cui respinge il ricorso quanto al resto;

    –        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui decide sulle spese;

    –        annullare la seguente frase figurante al punto 8 della sentenza impugnata: «Un ricorso proposto avverso il rigetto implicito di tale domanda veniva respinto dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza 5 luglio 2005, causa T-9/04, Marcuccio/Commissione (...)»;

    –        annullare il punto 13 della sentenza impugnata;

    –        annullare la seguente frase figurante al punto 17 della sentenza impugnata: «Poiché il dott. M. e il dott. U. non erano riusciti a pervenire ad un accordo per designare il terzo medico della commissione di invalidità (...)»;

    –        annullare la seguente frase figurante al punto 19 della sentenza impugnata: «Con lettera 17 novembre 2004 la Commissione informava il ricorrente che, a seguito delle dimissioni del dott. U., spettava a lui designare un altro medico per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità (...)»;

    –        annullare la seguente frase figurante al punto 66 della sentenza impugnata: «(...) un eventuale difetto di motivazione con una motivazione adeguata fornita nella fase della risposta al reclamo (...).»;

    –        annullare i punti 79, 80 e 83 della sentenza impugnata;

    –        annullare la seguente frase figurante al punto 84 della sentenza impugnata: «(...) il ricorrente ha tentato di fare ostruzionismo all’ordine della commissione di invalidità (...)»;

    –        annullare qualsiasi riferimento contenuto nella sentenza impugnata, in particolare al suo punto 84, relativo al suo asserito comportamento ostruzionistico nei riguardi della Commissione;

    –        annullare il punto 85 della sentenza impugnata nei limiti in cui la somma di EUR 3 000 è reputata risarcire esaustivamente il danno subìto;

    –        annullare i punti 87, 88, 90, 92, 93 e 97 della sentenza impugnata;

    –        confermare l’annullamento della decisione della Commissione 30 maggio 2005;

    –        dichiarare l’inesistenza ex lege della nota del 6 febbraio 2004;

    –        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore, a titolo di risarcimento del danno materiale, del danno morale e del danno esistenziale da lui subiti a causa dell’emissione, dell’efficacia esecutiva, dell’esecuzione e della attuale vigenza della decisione 30 maggio 2005, della lettera indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie e, infine, della decisione di rigetto del reclamo nonché a causa dell’emanazione degli atti illegittimi che ha avuto il suo epilogo con la decisione 30 maggio 2005, delle seguenti somme, con riserva di aumento nelle more della conclusione del ricorso:

    a)      EUR 147 000, ossia la differenza tra la somma di EUR 150 000, di cui si è chiesta la corresponsione nelle conclusioni del giudizio di primo grado, e la somma di EUR 3 000 già versata dalla Commissione in esecuzione della sentenza impugnata, e inoltre,

    b)      la somma corrispondente alla differenza tra gli emolumenti mensili riconosciutigli a seguito dell’esecuzione della decisione 30 maggio 2005 e quelli che avrebbe percepito in assenza di tale decisione e altresì se la decisione della Commissione di cui è chiesto l’annullamento nella causa T-236/02 non fosse stata emanata;

    –        condannare la Commissione alla corresponsione a suo favore di quanto il Tribunale riterrà giusto ed equo, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale da lui subiti a causa dei comportamenti commissivi, ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il ricorso di primo grado, nonché dei comportamenti omissivi della Commissione posti in essere nell’ambito del procedimento che si è concluso con la decisione 30 maggio 2005, inscindibili dagli atti di cui è chiesto l’annullamento con il ricorso di primo grado, incluse le affermazioni altamente lesive del suo onore e della sua dignità contenute negli atti del procedimento de quo;

    –        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore degli interessi legali sulle differenze tra gli emolumenti mensili, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data (dies a quo) in cui ogni differenza sugli emolumenti mensili avrebbe dovuto essere erogata al ricorrente, fino alla data (dies ad quem) dell’effettiva corresponsione;

    –        condannare la Commissione alla corresponsione in suo favore degli interessi legali, nella misura del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data (dies a quo) in cui il reclamo è pervenuto alla convenuta e fino alla data (dies ad quem) dell’effettiva corresponsione sulla suddetta somma di EUR 147 000;

    –        condannare la Commissione alle spese, comprese quelle relative al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

    –        in subordine alle summenzionate domande di conferma, di dichiarazione e di condanna, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

     In diritto

    27      L’impugnazione principale, proposta dalla Commissione, è diretta all’annullamento della sentenza impugnata, mentre l’impugnazione incidentale, proposta dal sig. Marcuccio conformemente all’art. 141, n 1, del regolamento di procedura, mira all’annullamento parziale di tale sentenza.

     Sull’impugnazione principale

    28      A sostegno dell’impugnazione principale, la Commissione solleva un motivo unico, che riguarda un errore di diritto che ha inficiato la valutazione del Tribunale della funzione pubblica. In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la decisione 30 maggio 2005, letta alla luce del parere della commissione di invalidità, dovesse contenere una motivazione che consentisse di valutare la regolarità del parere che tale commissione aveva reso. In secondo luogo, anche a supporre che vi fosse un obbligo di motivazione, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare non sufficiente la motivazione della decisione 30 maggio 2005. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che l’invalidità totale e permanente del sig. Marcuccio e la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni comportassero una valutazione negativa delle sue capacità.

    29      Il sig. Marcuccio chiede che l’impugnazione principale sia dichiarata irricevibile e, in ogni caso, rigettata perché infondata.

     Sulla ricevibilità dell’impugnazione principale

    30      Il sig. Marcuccio sostiene che l’impugnazione principale è irricevibile. In data 21 novembre 2008, la Commissione avrebbe disposto a suo favore un ordine di pagamento per l’importo di EUR 3 000 con espresso riferimento al giudizio di primo grado, senza riservarsi di proporre la presente impugnazione. In tal modo essa avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata. La stessa avrebbe quindi rinunciato al diritto d’appello e la sentenza impugnata assumerebbe l’autorità di cosa giudicata.

    31      A prescindere dall’esame della questione se la nozione di acquiescenza sia applicabile nell’ambito del ricorso di annullamento avverso una decisione adottata da un’istituzione comunitaria, si deve ricordare che dall’art. 233 CE risulta che l’istituzione da cui promana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.

    32      Nella specie, il Tribunale della funzione pubblica, ai sensi del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, ha condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000. Conformemente all’art. 244 CE, le sentenze del Tribunale della funzione pubblica costituiscono titolo esecutivo alle condizioni fissate dall’art. 256 CE. Ne consegue che la Commissione era obbligata a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000.

    33      Dal momento che, in forza dell’art. 12 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, la semplice circostanza che la Commissione abbia versato al sig. Marcuccio la somma suddetta al fine di eseguire la sentenza del Tribunale della funzione pubblica non implicava che avrebbe rinunciato a proporre un’impugnazione. Ad ogni modo, la rinuncia all’esercizio di un mezzo di ricorso, in quanto comporta la perdita di un diritto, può comportare l’irricevibilità di un ricorso solo nell’ipotesi in cui la rinuncia possa essere constatata in modo chiaro e incondizionato (sentenza del Tribunale 8 settembre 2009, causa T-404/06 P, ETF/Landgren, Racc. pag. II-2841, punto 80). Tale non è chiaramente il caso di specie. L’ordine di pagamento del 21 novembre 2008, con espresso riferimento al giudizio di primo grado ai fini della sua individuazione, non fa alcuna menzione di una siffatta rinuncia.

    34      La presente eccezione di irricevibilità dev’essere pertanto respinta.

     Sulla portata dell’obbligo di motivazione delle decisioni di collocamento a riposo per invalidità

    –       Argomenti delle parti

    35      La Commissione rileva che l’estensione dell’obbligo di motivazione avviene in funzione della natura e del contesto in cui si inserisce la decisione in questione. Nella fattispecie, la sola esigenza imposta dagli artt. 53, 59 e 78 dello Statuto sarebbe l’esistenza di una constatazione di invalidità effettuata dalla commissione di invalidità. Quest’ultima avrebbe come missione quella di effettuare constatazioni mediche che sarebbero definitive, nella misura in cui esse siano assunte in condizioni regolari, e il carattere contraddittorio dei suoi dibattiti e più generalmente la difesa degli interessi del funzionario siano assicurati dalla presenza nella commissione di invalidità di un medico nominato da quest’ultimo, o d’ufficio, per rappresentarlo.

    36      Ad avviso della Commissione, la sola motivazione richiesta nel caso di una decisione di messa in invalidità sarebbe quella che permetta di constatare che le precitate condizioni siano riunite, cioè che la commissione di invalidità, debitamente costituita, abbia constatato l’esistenza di un’invalidità, considerata come permanente, che impedisce all’interessato l’esercizio delle sue funzioni. L’esigenza di un comprensibile legame fra le constatazioni mediche operate da tale commissione e le sue conclusioni sarebbe presente solo nell’ambito dei procedimenti che ricadono nell’ambito dell’art. 73 dello Statuto.

    37      Le allusioni ad una tale esigenza in alcune sentenze in materia di invalidità si spiegherebbero con il fatto che riguardavano situazioni in cui si poneva la questione dell’eventuale origine professionale dell’invalidità, da cui sorge una sovrapposizione con la questione posta nel quadro del procedimento di cui all’art. 73 dello Statuto, o riguardavano determinate situazioni particolari in cui era necessaria una motivazione supplementare.

    38      È proprio a causa di questa sovrapposizione che la giurisprudenza ha riconosciuto la correttezza di un metodo consistente, per la commissione di invalidità, nella constatazione immediata dell’esistenza dell’invalidità, a titolo dell’art. 78 dello Statuto, sospendendo poi il parere sull’origine professionale della malattia che l’ha generata fino a che non venisse reso il parere da parte della commissione medica, a titolo dell’art. 73 dello Statuto.

    39      Secondo la Commissione, è sufficiente in proposito che il giudice dell’Unione possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulla regolarità del procedimento che ha condotto alla conclusione circa l’esistenza dell’invalidità. Non gli spetterebbe controllare la diagnosi, con riferimento al motivo di tale invalidità, rappresentando, quest’ultima, una questione esclusivamente medica. Solo nell’ambito dei procedimenti ex art. 73 dello Statuto e nei casi in cui l’origine professionale dell’invalidità sia contestata sarebbe necessaria una motivazione supplementare con l’identificazione della malattia e della sua origine. L’esigenza di una motivazione siffatta per i procedimenti ex art. 78 dello Statuto rischia di appesantire inutilmente tali procedure, che normalmente non necessitano di tempi particolarmente lunghi.

    40      Sia la decisione 30 maggio 2005 che il parere della commissione di invalidità su cui la prima si fonda sarebbero stati predisposti secondo modelli utilizzati da lungo tempo, la cui adeguatezza non sarebbe stata messa in dubbio dalla giurisprudenza.

    41      Infine, la Commissione sottolinea che i procedimenti ex art. 73 dello Statuto ed ex art. 78 dello Statuto differiscono.

    42      Il sig. Marcuccio contesta l’argomentazione della Commissione.

    –       Giudizio del Tribunale

    43      La Commissione, in sostanza, contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nel considerare, nell’ambito dell’art. 78 dello Statuto, che la decisione 30 maggio 2005, letta alla luce del parere della commissione di invalidità, dovesse contenere una motivazione che consentisse di valutare la regolarità del parere che tale commissione aveva reso, cioè una motivazione che consentisse di valutare le considerazioni sulle quali erano fondate le conclusioni in esso contenute e dimostrare l’esistenza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni cui era pervenuta detta commissione.

    44      Invece, secondo la Commissione, è sufficiente che la motivazione della decisione 30 maggio 2005, letta alla luce del parere della commissione di invalidità, fornisca all’interessato un’indicazione relativa alla regolarità della costituzione della commissione e alla constatazione dell’esistenza di un’invalidità, considerata come permanente, che impedisce all’interessato l’esercizio delle sue funzioni.

    45      Occorre rilevare che il Tribunale ha già avuto modo di statuire, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 78 dello Statuto, che il giudice dell’Unione è competente ad esaminare la regolarità del parere reso dalla commissione d’invalidità, cioè se il parere contenga una motivazione che permetta di valutare le considerazioni su cui sono fondate le conclusioni contenute nello stesso e se esso abbia stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e le conclusioni alle quali perviene la commissione (sentenze del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 75; 23 marzo 1993, causa T-43/89 RV, Gill/Commissione, Racc. pag. II-303, punto 36; 21 marzo 1996, causa T-376/94, Otten/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-129 e II-401, punto 47; 16 giugno 2000, causa T-84/98, C/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-113 e II-497, punto 43, e 23 novembre 2004, causa T-376/02, O/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-349 e II-1595, punto 29).

    46      Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, non risulta da tale giurisprudenza che la sua applicazione sia limitata alla questione dell’eventuale origine professionale dell’invalidità o a situazioni particolari.

    47      Invero, trattandosi dell’asserita limitazione dell’applicazione della giurisprudenza citata al punto 45 supra alla questione dell’eventuale origine professionale dell’invalidità, si deve riconoscere che, nella maggior parte delle sentenze citate su questo punto, cioè le sentenze Plug/Commissione, punti 75-83, Gill/Commissione, punti 36-40, e O/Commissione, punti 72-75, tale giurisprudenza è effettivamente stata applicata nell’ambito dell’esame dell’eventuale origine professionale dell’invalidità.

    48      Tuttavia, nella sentenza Otten/Commissione, citata al punto 45 supra (punti 47-54), il Tribunale ha menzionato la giurisprudenza citata al punto 45 supra, senza per questo esaminare la questione della regolarità del parere della commissione d’invalidità, atteso che l’argomento affrontato in tale causa riguardava la regolarità della composizione della commissione di invalidità. Inoltre, nella sentenza O/Commissione, citata al punto 45 supra, la giurisprudenza citata al punto 45 supra è stata menzionata sin dal principio della valutazione del Tribunale, nel cui ambito quest’ultimo si è parimenti pronunciato sulla regolarità della composizione e sulla regolarità dei compiti della commissione d’invalidità (punti 41-53 di detta sentenza).

    49      Il fatto che, nella causa conclusa con sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-165/95, Lucaccioni/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-203 e II-627, la Commissione ha potuto ammettere l’interessato a beneficiare di una pensione d’invalidità ai sensi dell’art. 78, terzo comma, dello Statuto, trattandosi di invalidità dovuta a causa diversa da quelle enunciate al secondo comma del medesimo articolo, mentre l’esame della questione dell’origine professionale dell’invalidità, condotto nell’ambito del procedimento ex art. 73 dello Statuto, non era ancora terminato, non riesce a fornire alcun supporto alla tesi della Commissione. Invero, tale causa riguardava un caso particolare, in cui non rilevava in alcun modo l’origine professionale dell’invalidità, trattandosi della pensione di invalidità ex art. 78 dello Statuto, ove l’ammontare di tale pensione era identico, che fosse calcolato sulla base di un’invalidità di origine professionale nell’ambito dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto, ovvero sulla base di un’invalidità derivante da altra causa, nell’ambito dell’art. 78, terzo comma, dello Statuto (sentenza Lucaccioni/Commissione, cit., punto 145).

    50      Trattandosi dell’asserita limitazione dell’applicazione della giurisprudenza citata al punto 45 supra a situazioni particolari, il Tribunale ha applicato tale giurisprudenza, nella sentenza C/Consiglio, citata al punto 45 supra, nell’ambito di un motivo fondato sulla violazione delle forme sostanziali.

    51      Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, il controllo giurisdizionale sulla regolarità del parere della commissione d’invalidità in tale causa non era motivato da una situazione particolare. Se ivi si poneva certamente la questione dell’applicabilità dell’art. 59, n. 1, quarto comma, dello Statuto, questa verteva unicamente sulla regolarità dell’adizione della commissione d’invalidità e non già sulla regolarità del parere della stessa. Secondo la Commissione, la ricorrente, in tale causa, avrebbe a più riprese chiesto all’amministrazione d’indicarle i motivi per i quali era stata ritenuta invalida. In proposito occorre rilevare che, prima dell’adozione della decisione che la dichiarava affetta da un’invalidità totale e permanente, l’interessata non aveva sollevato tali quesiti. Al contrario, aveva costantemente contestato la base legale dell’adizione della commissione d’invalidità, cioè l’art. 59, n. 1, quarto comma, dello Statuto (sentenza C/Consiglio, cit. al punto 45 supra, punti 2-29). Per quanto riguarda, infine, la produzione di un rapporto medico che contraddiceva la diagnosi cui era pervenuta la commissione d’invalidità in tale causa, è giocoforza constatare che tale rapporto è stato prodotto soltanto nell’ambito del procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e, quindi, dopo l’adozione della decisione che dichiarava la ricorrente affetta da un’invalidità totale e permanente (sentenza C/Consiglio, cit. al punto 45 supra, punto 33). In ogni caso, nell’ambito della valutazione del motivo sollevato dinanzi ad esso in tale causa, il Tribunale non ha affatto menzionato il fatto che l’applicazione della giurisprudenza pertinente si giustificava per la situazione particolare del caso di specie.

    52      Occorre aggiungere che non esiste alcuna ragione sostanziale che osti all’applicazione al caso di specie della giurisprudenza citata al punto 45 supra.

    53      L’argomento della Commissione per il quale l’esigenza di una motivazione nell’identificazione della malattia e della sua origine per i procedimenti ex art. 78 dello Statuto rischierebbe di appesantire inutilmente tali procedure, che normalmente non necessitano di tempi particolarmente lunghi, non può essere accolto, tenuto conto degli effetti permanenti, salvo circostanze sopravvenute, di un collocamento a riposo per invalidità totale e permanente e dei gravi effetti di un collocamento siffatto.

    54      Invece, l’esercizio del controllo giurisdizionale sulla regolarità della costituzione e del funzionamento di tali commissioni nonché su quella dei pareri che esse rendono è corollario dell’assenza di un sindacato giurisdizionale sulle valutazioni mediche vere e proprie, che devono essere considerate definitive qualora siano state regolarmente adottate (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 ottobre 1991, causa C-185/90 P, Commissione/Gill, Racc. pag. I-4779, punto 24, e sentenza C/Consiglio, cit. al punto 45 supra, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). Lo scopo delle disposizioni relative alle commissioni mediche e d’invalidità è quello di affidare a periti medici la valutazione definitiva di tutte le questioni di natura sanitaria, mentre la protezione dei diritti dei funzionari coinvolti deve essere garantita dall’esercizio del controllo giurisdizionale come affermato al punto 45 supra.

    55      Inoltre, occorre rilevare la gravità, per la carriera del funzionario, delle conseguenze di un collocamento a riposo per invalidità (v., in tal senso, sentenza C/Consiglio, cit. al punto 45 supra, punto 67), a fortiori se, come nel caso di specie, il collocamento in pensione è prospettato contro la volontà del funzionario interessato. Tali conseguenze possono essere, ad ogni modo, gravi quanto quelle risultanti dall’applicazione dell’art. 73 dello Statuto, in relazione al quale la Commissione non contesta che il sindacato giurisdizionale riguardi altresì la regolarità del parere reso dalla commissione medica.

    56      Infine, occorre rilevare che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, la giurisprudenza per la quale la difesa degli interessi del funzionario sarebbe garantita dalla presenza nella commissione d’invalidità di un medico di fiducia di quest’ultimo (sentenza 19 gennaio 1998, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti, Racc. pag. 143, punto 10, e sentenza Otten/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 47) non escluderebbe l’esercizio del controllo giurisdizionale sulla regolarità del parere della commissione d’invalidità. Invero, tale giurisprudenza riguarda la regolarità del funzionamento della commissione d’invalidità, che può essere parimenti sindacato dal giudice dell’Unione, ma che non rileva nel caso di specie.

    57      Alla luce di quanto precede, l’argomento della ricorrente deve essere respinto.

     Sull’adeguatezza della motivazione della decisione 30 maggio 2005

    –       Argomenti delle parti

    58      La Commissione rileva che, nel contesto della presente causa, la motivazione fornita nella risposta al reclamo e nel verbale della commissione d’invalidità del 27 maggio 2005 (in prosieguo: il «verbale») era sufficiente.

    59      Il sig. Marcuccio contesta l’argomentazione della Commissione. A suo avviso, l’allegazione della Commissione secondo cui il punto 28 della sentenza impugnata non riporta né la globalità dei fatti né la totalità del verbale della commissione di invalidità è inconferente in quanto l’impugnazione verterebbe esclusivamente su motivi di diritto. Inoltre, egli avrebbe contestato le affermazioni relative al suo asserito comportamento la cui menzione nel verbale non avrebbe, comunque, alcun valore né alcun rilievo.

    60      A suo giudizio, nel verbale non vi è alcuna constatazione del fatto che egli sia affetto da un’invalidità. Lo stesso riporterebbe esclusivamente un’«ipotesi diagnostica» cosicché la decisione 30 maggio 2005 non sarebbe, in alcun caso, motivata. Inoltre, poiché la commissione d’invalidità non si sarebbe mai costituita ex lege, la decisione 30 maggio 2005 non sarebbe neppure motivata da tale circostanza.

    –       Giudizio del Tribunale

    61      La Commissione, in sostanza, contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 66 della sentenza impugnata, che, per rimediare ad un eventuale difetto di motivazione della decisione 30 maggio 2005, la risposta al reclamo non fornisse alcun elemento utile e che il riferimento alla perizia medica del dott. U. fosse insufficiente in tal senso. Inoltre, le considerazioni relative al verbale, contenute al punto 67 della sentenza impugnata, sarebbero viziate da un errore di diritto e, contrariamente alle considerazioni di cui al punto 68 della sentenza impugnata, il sig. Marcuccio avrebbe avuto conoscenza del contesto del procedimento.

    62      A questo proposito si deve ricordare che la questione della portata dell’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo del Tribunale di primo grado nel contesto di un’impugnazione. Infatti, il controllo della legittimità di una decisione che è esercitato in tale contesto dal Tribunale deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali si è basato il Tribunale della funzione pubblica per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione è sufficiente o insufficiente (v., per analogia, sentenza della Corte 20 novembre 1997, causa C-188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I-6561, punto 24).

    63      Nel caso di specie, la Commissione non contesta la considerazione del Tribunale della funzione pubblica, di cui ai punti 62 e 65 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione 30 maggio 2005 non conteneva alcun elemento di fatto inerente alla concreta situazione del sig. Marcuccio e il parere della commissione di invalidità era manifestamente privo di ogni motivazione. Tuttavia, secondo la Commissione, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che tale difetto di motivazione non sarebbe stato sanato a livello di risposta al reclamo, nel contesto della fattispecie.

    64      Il punto 66 della sentenza impugnata indica che la decisione di rigetto del reclamo non fornisce alcun elemento che consenta di comprendere i motivi per i quali, a parere della commissione di invalidità, il sig. Marcuccio fu collocato a riposo per invalidità e che, in particolare, il riferimento figurante in tale decisione alla perizia medica che il dott. U. avrebbe effettuato il 25 gennaio 2004 non può essere considerato, in assenza di qualsiasi precisazione circa il contenuto di tale perizia, come adeguata motivazione. Inoltre, discende dal punto 68 della sentenza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che il sig. Marcuccio non avrebbe avuto conoscenza del contesto nel quale è intervenuto il suo collocamento in invalidità.

    65      A questo proposito si deve rilevare, in primo luogo, come fa il Tribunale della funzione pubblica (punto 66 della sentenza impugnata), che un eventuale difetto di motivazione può essere sanato con una motivazione adeguata fornita nella fase della risposta al reclamo, poiché quest’ultima motivazione si presume coincida con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo (sentenza del Tribunale 18 settembre 2003, causa T-221/02, Lebedef e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-211 e II-1037, punto 62).

    66      In secondo luogo, occorre rammentare che solo il giudice di primo grado è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa che gli sono stati presentati, e, dall’altro, a valutarli. Solo lo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale (v. punto 81 infra).

    67      Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che le constatazioni del Tribunale della funzione pubblica erano inesatte, nella misura in cui esso ha considerato, al punto 68 della sentenza impugnata, che il sig. Marcuccio non avrebbe avuto conoscenza del contesto nel quale è intervenuto il suo collocamento in invalidità. Invero, risulta dal fascicolo di causa che la relazione medica del dott. U., redatta in data 25 gennaio 2004, cui la decisione di rigetto del reclamo fa espresso riferimento per individuare i motivi per i quali, secondo la commissione d’invalidità, occorreva collocare in invalidità il sig. Marcuccio, era conosciuta dal medesimo, ed anzi egli stesso l’aveva trasmessa il 14 febbraio 2004 alla commissione d’invalidità.

    68      A questo proposito si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del Tribunale 14 ottobre 2009, causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio, Racc. pag. I-3967, punto 82 e la giurisprudenza ivi citata). Poiché ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, atteso che il sig. Marcuccio aveva avuto conoscenza della suddetta relazione medica, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 66 e 68 della sentenza impugnata, che, in sede di risposta al reclamo, la Commissione non avesse fornito una motivazione sufficiente.

    69      Senza che il Tribunale debba esaminare se le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica, di cui al punto 67 della sentenza impugnata, relative al verbale siano viziate da un errore di diritto, l’argomento della Commissione deve essere accolto.

     Sul risarcimento per danno morale

    –       Argomenti delle parti

    70      La Commissione rileva che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 82 della sentenza impugnata, che qualsiasi decisione d’invalidità comporta un apprezzamento negativo delle qualità del funzionario che implica, oltre all’annullamento della decisione, anche un risarcimento a favore del funzionario.

    71      Il sig. Marcuccio contesta l’argomentazione della Commissione.

    –       Giudizio del Tribunale

    72      Il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, al punto 82 della sentenza impugnata, che la decisione 30 maggio 2005, nella parte in cui concludeva per l’invalidità totale e permanente del ricorrente e per la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni, comportava una valutazione negativa delle sue capacità. Non avendo indicato particolari circostanze della specie, il Tribunale della funzione pubblica ha, in sostanza, considerato che l’illegittimo collocamento a riposo per invalidità totale e permanente, ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, causasse al funzionario interessato un danno morale che non poteva essere adeguatamente riparato attraverso il mero annullamento della decisione di cui è causa. Esso ha pertanto condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000 quale riparazione di tale danno.

    73      A questo proposito si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa avere causato, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subìto un danno morale distinguibile dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e non risarcibile integralmente mediante l’annullamento stesso (v. sentenza del Tribunale 6 giugno 2006, causa T-10/02, Girardot/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-2-129 e II-A-2-609, punto 131 e la giurisprudenza ivi citata).

    74      Considerando che l’illegittimo collocamento a riposo per invalidità totale e permanente, ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, causava al funzionario interessato un danno morale che non poteva essere adeguatamente riparato attraverso il mero annullamento della decisione di cui è causa, il Tribunale della funzione pubblica non ha indicato elementi idonei a dimostrare che il lamentato danno morale era distinguibile dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e non risarcibile integralmente mediante l’annullamento della decisione 30 maggio 2005.

    75      Occorre rilevare che l’accertamento di un’invalidità permanente riconosciuta come totale che pone l’interessato nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera, ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, si radica su considerazioni di ordine strettamente medico espresse da specialisti nel corso della procedura d’invalidità. Tale accertamento riporta la descrizione oggettiva e neutra dello stato di salute dell’interessato, che segnatamente risulta essere, agli occhi di tutti, totalmente indipendente dalla volontà e dalle intenzioni di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 settembre 2002, causa T-29/01, Puente Martín/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-157 e II-833, punto 65). Una tale descrizione non comporta, pertanto, in quanto tale, salvo particolari circostanze, alcuna valutazione negativa dell’interessato.

    76      Ne risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto ove ha considerato, al punto 82 della sentenza impugnata, che la decisione 30 maggio 2005, nella parte in cui conclude per l’invalidità totale e permanente del ricorrente e per la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni, comportava una valutazione negativa delle sue capacità, sicché l’annullamento di tale decisione non costituiva in se stesso una riparazione adeguata e sufficiente del danno morale causato da tale atto.

    77      La tesi della Commissione non può essere accolta.

     Sull’impugnazione incidentale

    78      A sostegno dell’impugnazione incidentale, il sig. Marcuccio solleva dieci motivi, relativi allo snaturamento dei fatti, a difetti di motivazione della sentenza impugnata e ad altri errori di diritto. È opportuno presentare le censure contenute in tali motivi nell’ordine che segue la struttura della sentenza impugnata.

     Sulle censure relative ai fatti constatati nella sentenza impugnata

    –       Argomenti delle parti

    79      Il sig. Marcuccio fa valere, in sostanza, che la sentenza impugnata è viziata da snaturamenti dei fatti e difetto di motivazione. Infatti, contrariamente alla considerazione contenuta al punto 8 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe respinto il suo ricorso nella sentenza 5 luglio 2005, causa T-9/04, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-195 e II-881). Inoltre, contrariamente alla considerazione di cui al punto 13 della sentenza impugnata, il dott. M. non sarebbe stato designato dalla Commissione nella commissione di invalidità in quanto non sarebbe identificabile nella nota del 26 maggio 2003. Oltre a ciò, dal momento che il dott. M. non sarebbe stato designato, egli non sarebbe riuscito, contrariamente alla considerazione di cui al punto 17 della sentenza impugnata, a pervenire a un accordo con il dott. U. per designare il terzo medico della commissione di invalidità. Inoltre, contrariamente alla considerazione di cui al punto 19 della sentenza impugnata, dalla nota del 17 novembre 2004 non emergerebbe che il dott. U avesse rassegnato le dimissioni dalla commissione di invalidità.

    80      La Commissione contesta l’argomento del sig. Marcuccio.

    –       Giudizio del Tribunale

    81      Secondo la costante giurisprudenza della Corte, quale giudice delle impugnazioni, il giudice di primo grado è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dagli atti di causa che gli sono stati presentati, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo del Tribunale (v. sentenza del Tribunale 8 settembre 2008, causa T-222/07 P, Kerstens/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 60 e 61 nonché la giurisprudenza ivi citata).

    82      Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 72; 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punto 54; 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. pag. I-8935, punto 108; sentenza Kerstens/Commissione, cit. al punto 81 supra, punto 62).

    83      Nella specie, con riferimento alla considerazione di cui al punto 8 della sentenza impugnata, si deve constatare che il Tribunale ha effettivamente annullato la decisione implicita della Commissione di cui è causa (sentenza Marcuccio/Commissione, cit. al punto 79 supra). Tuttavia, tale errore materiale commesso dal Tribunale della funzione pubblica non è di natura tale da invalidare la sentenza impugnata, poiché nessuna parte del dispositivo di tale sentenza è fondata sulla sentenza Marcuccio/Commissione, citata al punto 79 supra. Tale argomento del sig. Marcuccio deve pertanto essere respinto in quanto inconferente.

    84      Per quanto riguarda i punti 13 e 17 della sentenza impugnata, è giocoforza constatare che le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica non sono errate. Invero, risulta chiaramente dalla lettera del 26 maggio 2003 che il dott. M., consulente medico di fiducia del servizio medico della Commissione, era stato designato quale incaricato di rappresentare la Commissione nell’ambito della commissione di invalidità. Con riferimento, infine, al punto 19 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in uno snaturamento degli elementi di prova a sua disposizione, considerando che il dott. U aveva informato il servizio medico che il sig. Marcuccio aveva presentato le dimissioni. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica poteva validamente evincere dal contesto e, in particolare, dal fatto che, attraverso la medesima lettera, il sig. Marcuccio è stato invitato a designare un altro medico per rappresentarlo in seno alla commissione d’invalidità, che tale lettera conteneva la comunicazione delle dimissioni del dott. U e non già di quelle del sig. Marcuccio.

    85      Infine, occorre considerare, nella misura in cui il sig. Marcuccio deduce che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione a causa delle inesattezze nelle considerazioni che vi figurano, che tale censura si confonde in sostanza con quella relativa ad un asserito snaturamento dei fatti, quale poc’anzi esaminato, e che non è corroborata da argomentazioni specifiche.

    86      Di conseguenza, l’argomento relativo ai fatti constatati nella sentenza impugnata deve essere respinto, da un lato, perché inconferente e, dall’altro, perché infondato.

     Sulla censura relativa alle considerazioni relative alla ricevibilità del ricorso di primo grado

    –       Argomenti delle parti

    87      Il sig. Marcuccio sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha errato in diritto nell’affermare, al punto 54 della sentenza impugnata, che la nota datata 6 febbraio 2004, che sarebbe in realtà la nota indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie, era un atto preparatorio. Si tratterebbe di un atto viziato da un’illegittimità così grave che dovrebbe essere dichiarato inesistente.

    88      La Commissione contesta l’argomento del sig. Marcuccio.

    –       Giudizio del Tribunale

    89      Occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso un errore di diritto nel considerare che la lettera del 6 febbraio 2004, cui era allegata la nota indirizzata al direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie, non costituisse un atto impugnabile. Il Tribunale della funzione pubblica poteva, a buon diritto, concludere che le lettere di cui trattasi fossero solo atti preparatori alla decisione 30 maggio 2005. Infatti, con tali note, il sig. Marcuccio era stato informato che la commissione di invalidità lo avrebbe sottoposto ad un esame medico-legale per valutare il suo stato di salute. La Commissione ha fissato definitivamente la sua posizione in merito all’invalidità del sig. Marcuccio solo nella decisione recante la data del 30 maggio 2005.

    90      L’argomento del sig. Marcuccio secondo cui la lettera in data 6 febbraio 2004 è viziata da un’illegittimità talmente grave da dover essere dichiarata inesistente non può invalidare, nel caso di specie, il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica, contenuto al punto 53 della sentenza impugnata, non contestato dal sig. Marcuccio, secondo cui, quando si tratta di atti e decisioni elaborati in più fasi, segnatamente nel corso di un procedimento interno, sono impugnabili in linea di principio solo i provvedimenti che stabiliscono definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di detto procedimento, ad esclusione dei provvedimenti intermedi aventi lo scopo di preparare la decisione finale. Infatti, anche supponendo che tale atto sia dichiarato inesistente, cionondimeno esso è stato adottato nella fase preparatoria del procedimento amministrativo, per cui può essere impugnato solo incidentalmente, nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione 30 maggio 2005 che fissa in modo definitivo la posizione dell’istituzione.

    91      Di conseguenza, tale censura dev’essere respinta.

     Sulle censure relative ai motivi di annullamento della sentenza impugnata

    –       Argomenti delle parti

    92      Il sig. Marcuccio rileva, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto ove affermava, al punto 66 della sentenza impugnata, che un eventuale difetto di motivazione poteva essere sanato con una motivazione adeguata fornita nella fase della risposta al reclamo. Secondo il sig. Marcuccio, una tale affermazione non si concilia con quanto dichiarato al punto 61 della sentenza impugnata, cioè che la motivazione deve, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contestualmente alla decisione pronunciata nei suoi confronti.

    93      La Commissione contesta l’argomento del sig. Marcuccio.

    –       Giudizio del Tribunale

    94      È giocoforza constatare che il Tribunale della funzione pubblica ha legittimamente applicato, al punto 66 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo la quale un eventuale difetto di motivazione può essere sanato con una motivazione adeguata fornita in sede di risposta al reclamo, poiché quest’ultima motivazione si presume coincida con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo (v. punto 65 supra).

    95      Ne consegue che tale censura deve essere respinta.

     Sulle censure relative ai motivi di rigetto delle domande di risarcimento

    –       Argomenti delle parti

    96      Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di risarcimento del danno materiale che avrebbe subìto a motivo della differenza tra gli emolumenti mensili riconosciutigli a seguito dell’esecuzione della decisione 30 maggio 2005 e quelli che avrebbe percepito in assenza di tale decisione (in prosieguo: la «differenza di emolumenti»), il sig. Marcuccio sottolinea, sostanzialmente, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 78-80 della sentenza impugnata, che tale danno era ipotetico. Tale danno sarebbe determinato, liquido ed esigibile. Inoltre, il giudice comunitario avrebbe una competenza anche di merito in materia pecuniaria nelle controversie tra l’Unione ed i suoi agenti. In tale contesto, egli avrebbe altresì chiesto il risarcimento del danno materiale che avrebbe subìto a causa della perdita di altri benefici, domanda sulla quale il Tribunale della funzione pubblica non si sarebbe pronunciato (punti 73, 78 e 79 della sentenza impugnata).

    97      Per quanto riguarda, in secondo luogo, le considerazioni relative alla domanda di risarcimento del danno morale che avrebbe subìto, il sig. Marcuccio osserva, in sostanza, che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 84 di tale sentenza, che egli si è ostinato a dar prova di ostruzionismo nei confronti della Commissione e che la presente causa costituiva la continuazione di tale atteggiamento in quanto il ricorrente aveva tentato di fare ostruzionismo all’ordine della commissione d’invalidità. A suo parere, il suo comportamento in relazione ai fatti della presente causa non poteva ritenersi ostruzionistico. Inoltre, l’ordine della commissione di invalidità e i concreti addebiti relativi al suo comportamento non sarebbero chiaramente individuati. Non vi sarebbe poi alcuna relazione causale tra il suo asserito comportamento ostruzionistico e l’illegittimità della decisione 30 maggio 2005.

    98      Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto avendo considerato, al punto 83 della sentenza impugnata, che, poiché la decisione 30 maggio 2005 era stata annullata solo a motivo di un difetto di motivazione, restava aperta la questione se l’interessato fosse o meno affetto da un’invalidità e che il solo danno morale che poteva pertanto invocare il ricorrente era quello derivante dalla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione cui essa era tenuta. Infatti, a suo avviso, poiché la decisione 30 maggio 2005 è stata annullata, egli non era mai stato affetto da invalidità. Inoltre, il danno morale deriverebbe, comunque, da tutti i vizi del procedimento de quo nonché dal fatto che la questione sia rimasta aperta così a lungo. Dal momento che il sig. Marcuccio avrebbe sollevato altri motivi, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto esaminarli, al fine di potersi pronunciare sul quantum del risarcimento, e il mancato esame comportava, a suo parere, che la sentenza impugnata fosse viziata da difetto di motivazione.

    99      Per quanto riguarda, in terzo luogo, le considerazioni relative alla domanda di risarcimento del danno che deriverebbe dagli atti sfociati nell’emanazione della decisione 30 maggio 2005, il sig. Marcuccio sottolinea, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha errato nel ritenere, al punto 87 della sentenza impugnata, che la sua domanda di risarcimento del danno derivante dagli atti preparatori fosse irricevibile in quanto non era stata preceduta da una domanda ex art. 90 dello Statuto e successivamente da un reclamo. A suo giudizio, qualora esista un legame stretto tra un ricorso per annullamento ed un’azione per il risarcimento del danno, quest’ultima è ricevibile senza che abbia dovuto esser preceduta dal procedimento precontenzioso ex art. 90 dello Statuto. Nel caso di specie, gli atti preparatori sarebbero chiaramente legati alla decisione 30 maggio 2005. Inoltre, riunire tutte le azioni giudiziarie di risarcimento del danno in parola sarebbe ragionevole nel caso di specie.

    100    Per quanto riguarda, in quarto luogo, le considerazioni relative al risarcimento del danno che avrebbe subìto a causa dei comportamenti commissivi, ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con ricorso presentato in primo grado, il sig. Marcuccio rileva, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in uno snaturamento dei fatti e in un errore di diritto ove ha dichiarato, al punto 88 della sentenza impugnata, che le sue conclusioni non erano corredate di alcuna precisazione che consentisse di provare con certezza gli atti e i comportamenti da lui denunciati. Si tratterebbe, in particolare, delle ripetute convocazioni per l’effettuazione di esami medici, della richiesta di sottoporsi a una visita medica collegiale, delle ripetute violazioni dei suoi diritti relativi alle nomine dei componenti della commissione d’invalidità, dell’incarico, conferito al dott. B., di procedere ad un esame medico presso il suo domicilio, delle affermazioni, contenute nel verbale, sul suo presunto comportamento e delle affermazioni, contenute in vari atti della Commissione, che sarebbero altamente lesive del suo onore e della sua dignità.

    101    La Commissione contesta l’argomento del sig. Marcuccio.

    –       Giudizio del Tribunale

    102    Con riferimento, in primo luogo, alla domanda di risarcimento a motivo della differenza di emolumenti, occorre considerare che, anche a supporre che il sig. Marcuccio non fosse stato collocato a riposo dal 31 maggio 2005 in conseguenza dell’annullamento della decisione 30 maggio 2005 e avesse conservato la sua qualifica di funzionario in servizio dopo tale data, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 79 della sentenza impugnata, di non essere in grado di valutare né la sussistenza né la consistenza degli asseriti elementi del danno, dal momento che la Commissione deve ancora adottare i provvedimenti di esecuzione della sentenza impugnata, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 233 CE.

    103    Invero, ai sensi dell’art. 233 CE, la Commissione deve adottare i provvedimenti di esecuzione della sentenza impugnata, segnatamente, nel caso di specie, i provvedimenti necessari relativamente alla retribuzione del sig. Marcuccio. In forza dell’art. 12 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo. Poiché la Commissione non aveva ancora adottato tali provvedimenti, il Tribunale della funzione pubblica poteva legittimamente considerare, al punto 80 della sentenza impugnata, che le conclusioni in materia di risarcimento danni dovevano essere respinte in quanto premature.

    104    Per quanto riguarda l’affermazione del sig. Marcuccio secondo cui il Tribunale della funzione pubblica non ha risposto alla sua domanda riguardante gli altri benefici cui ha diritto un funzionario in servizio, occorre rilevare che detta domanda non è stata formulata. Infatti, le conclusioni del sig. Marcuccio, volte al risarcimento del danno, riprese nel punto 42 della sentenza impugnata, menzionano esclusivamente la differenza di reddito e non la perdita di altri benefici.

    105    Con riferimento, in secondo luogo, alla domanda di risarcimento del danno morale, si è già avuto modo di considerare che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto ove ha considerato che il collocamento illegittimo in pensione a motivo d’invalidità totale e permanente, ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, causava al funzionario interessato, in quanto tale, un danno morale che non poteva essere adeguatamente riparato attraverso il mero annullamento della decisione di cui è causa (v. punti 73-76 supra).

    106    Ne consegue che le censure riguardanti le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica esposte ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata, relative all’importo del risarcimento che deve essere accordato per compensare il danno morale lamentato dal ricorrente, non possono essere accolte. Infatti, tali considerazioni non sono servite a fondare il risarcimento del danno morale, ma a valutare il livello di tale risarcimento. Poiché le considerazioni su cui si fonda il risarcimento del danno morale diverso da quello subìto in seguito all’annullamento della decisione 30 maggio 2005 sono viziate da un errore di diritto, le censure relative alle considerazioni riguardanti il livello di tale risarcimento, anche a supporle fondate, non possono modificare l’esame in sede di impugnazione delle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica in merito al danno morale di cui trattasi e sono, quindi, inconferenti.

    107    In terzo luogo, per quanto attiene alle domande di risarcimento del danno lamentato in conseguenza degli atti che hanno determinato l’emanazione della decisione 30 maggio 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha potuto giustamente considerare, al punto 87 della decisione impugnata, che tali domande dovessero essere dichiarate irricevibili.

    108    Invero, secondo costante giurisprudenza, qualora esista un legame stretto tra un ricorso d’annullamento ed un’azione di danni, quest’ultima è ricevibile in quanto accessoria al ricorso d’annullamento, senza che abbia dovuto esser preceduta da una domanda che inviti l’APN a risarcire il danno lamentato e da un reclamo che contesti la fondatezza del rigetto implicito o esplicito della domanda (v. sentenze del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-23 e II-83, punto 37, e 10 giugno 2004, cause riunite T-153/01 e T-323/01, Alvarez Moreno/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-161 e II-719, punto 100, e la giurisprudenza ivi citata).

    109    Tuttavia, le domande di risarcimento del danno fondate sugli atti che hanno determinato l’emanazione della decisione 30 maggio 2005 non sono, per il solo fatto del carattere preparatorio che esse hanno rispetto alla decisione summenzionata e senza alcuna ulteriore precisazione da parte del sig. Marcuccio che permetta di determinare la relazione concreta tra essi e la decisione, strettamente collegate alla domanda di annullamento della medesima decisione. Non risulta dalla sentenza impugnata e neppure dall’argomentazione del sig. Marcuccio esposta nell’ambito della presente impugnazione che un asserito vizio di tali atti abbia causato l’illegittimità dedotta nell’ambito della domanda di annullamento (v., in tal senso, sentenza Alvarez Moreno/Commissione, punto 108 supra, punto 102). Sebbene tali domande di annullamento fossero in realtà volte ad ottenere il risarcimento dei danni lamentati a causa dell’inosservanza del procedimento di collocamento a riposo per invalidità, esse sarebbero fondate su danni causati da errori ed omissioni che la Commissione avrebbe commesso, relativi ad ogni atto in causa, e non sul danno risultante dal fatto che il sig. Marcuccio è stato collocato a riposo per invalidità, cosicché, anche in tale ipotesi, non vi sarebbe uno stretto collegamento di questo tipo (v., in tal senso, sentenza Latham/Commissione, punto 108 supra, punto 39).

    110    Con riferimento, in quarto luogo, alle domande di risarcimento del danno lamentato a causa degli atti di esecuzione della decisione 30 maggio 2005 nonché da comportamenti commissivi, ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica poteva legittimamente considerare, al punto 88 della sentenza impugnata, che tali domande erano irricevibili, perché non corredate di alcuna precisazione che consentisse di stabilire con certezza gli atti e i comportamenti denunciati dal sig. Marcuccio ed in quanto non rispondenti alle condizioni stabilite dall’art. 21 dello Statuto della Corte.

    111    Infatti, per quanto riguarda l’allegato snaturamento degli elementi di prova derivante dal fatto che il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe tenuto conto delle informazioni precise che gli erano state sottoposte in merito a tali atti e a tali comportamenti, occorre rilevare che il sig. Marcuccio elenca, nella comparsa di risposta, i diversi atti e comportamenti a cui si è riferito in primo grado, senza peraltro specificare se tale precisazione fosse già stata fornita in primo grado e, in tal caso, ove essa si trovasse. Si deve constatare che, poiché tale atto non contiene un riferimento preciso al fascicolo della causa in primo grado per fondare tale censura, esso è irricevibile, in quanto non sufficientemente chiaro e preciso da permettere alla controparte di preparare la sua replica, ai sensi dell’art. 143, n. 2, del regolamento di procedura, e al giudice di pronunciarsi sul ricorso, all’occorrenza senza l’ausilio di altre informazioni. A tale proposito occorre rammentare che anche un rinvio complessivo agli atti diversi dall’impugnazione non può supplire all’assenza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi dell’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, devono figurare nell’impugnazione (v. ordinanza del Tribunale 22 giugno 2009, causa T-376/08 P, Nijs/Corte dei conti, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24, e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che tale cesura è irricevibile per quanto attiene allo snaturamento degli elementi di prova.

    112    Con riferimento all’asserito errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel considerare irricevibili le conclusioni relative alle domande di risarcimento in quanto non corredate di alcuna precisazione che consenta di determinare con certezza gli atti e i comportamenti denunciati dal sig. Marcuccio, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 35, n. 1, lett. d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, l’atto introduttivo deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi invocati. Secondo costante giurisprudenza, tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso senza altra informazione a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono, affinché un ricorso o, più nello specifico, un motivo di ricorso siano ricevibili, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’istanza (v. sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T-193/08 P, Skareby/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

    113    Orbene, nella specie, poiché le conclusioni in questione non erano sufficientemente chiare e precise per stabilire con certezza gli atti e i comportamenti censurati dal sig. Marcuccio, il Tribunale della funzione pubblica poteva a ragione considerarle come irricevibili.

    114    Sulla scorta di quanto precede, le censure del sig. Marcuccio in relazione ai motivi di rigetto della sua domanda di risarcimento non possono trovare accoglimento.

     Sulle censure relative al rigetto delle domande di provvedimenti istruttori

    –       Argomenti delle parti

    115    Il sig. Marcuccio sottolinea, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto e uno snaturamento dei fatti nella parte in cui ha considerato, al punto 90 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva fornito il testo della sua decisione 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’APN (in prosieguo: la «decisione 28 aprile 2004»). La Commissione avrebbe prodotto solo un documento incompleto, di cui mancherebbe la tabella X, indicata all’allegato I di tale documento.

    116    Inoltre, la domanda diretta a che venga disposta una perizia grammaticale sulla lettera del 17 novembre 2004 sarebbe stata respinta dal Tribunale della funzione pubblica, al punto 92 della sentenza impugnata, con un’argomentazione incomprensibile, sicché detta sentenza sarebbe viziata da difetto di motivazione.

    117    La Commissione contesta l’argomento del sig. Marcuccio.

    –       Giudizio del Tribunale

    118    Con riferimento, in primo luogo, alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica, di cui al punto 90 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione ha allegato al controricorso il testo della decisione 28 aprile 2004, sicché la domanda del sig. Marcuccio di ottenere tale testo sarebbe divenuta priva di oggetto, occorre rilevare che la Commissione non ha trasmesso, in allegato al controricorso, il testo completo di tale decisione. Infatti, le disposizioni relative al personale distaccato nei paesi terzi ed afferente al Servizio esterno della Commissione, riportate nella tabella X, non erano incluse nel testo trasmesso dalla Commissione.

    119    Tuttavia, la comunicazione del testo incompleto della decisione 28 aprile 2004 nel corso del procedimento di primo grado non poteva rimettere in discussione l’esito riservato alle conclusioni del sig. Marcuccio. Infatti, per quanto riguarda le conclusioni di annullamento, la decisione 30 maggio 2005 è stata comunque annullata dalla sentenza impugnata per carenza di motivazione. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno derivante dalla differenza di reddito, essendo fondata sull’illegittimità della decisione 30 maggio 2005, che è stata dichiarata dal Tribunale della funzione pubblica, la comunicazione del testo incompleto della decisione in data 28 aprile 2004 non ha quindi alcuna incidenza sull’accoglimento o sul rigetto di tali conclusioni. Lo stesso vale anche per quanto riguarda le conclusioni relative al danno morale lamentato, poiché il Tribunale ha comunque commesso un errore di diritto a tale riguardo (v. punti 72-76 supra). Per quanto riguarda le conclusioni riguardanti l’asserito danno risultante dagli atti che hanno portato all’emanazione della decisione in data 30 maggio 2005 e di quelle riguardanti il danno lamentato in conseguenza degli atti di esecuzione di tale decisione e dai comportamenti commissivi, anche diversi dalle decisioni di cui si chiedeva l’annullamento nell’ambito del ricorso di primo grado, occorre rammentare che esse erano irricevibili (v. punti 107-113 supra).

    120    Tale motivo deve pertanto essere respinto.

    121    In secondo luogo, con riferimento alle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica, di cui al punto 92 della sentenza impugnata, con cui ha rigettato la domanda del sig. Marcuccio intesa a che venga disposta una perizia grammaticale sulla lettera 17 novembre 2004, si è già avuto modo di rilevare che il Tribunale della funzione pubblica poteva a ragione evincere dal contesto e, in particolare, dal fatto che, attraverso la medesima lettera, il sig. Marcuccio era stato invitato a designare un altro medico per rappresentarlo in seno alla commissione d’invalidità, che tale lettera conteneva la comunicazione delle dimissioni del dott. U e non già di quelle del sig. Marcuccio (v. punto 84 supra). Ne risulta che la sentenza impugnata non è viziata da un difetto di motivazione a tale proposito.

    122    Di conseguenza, le censure relative al rigetto delle domande di misure istruttorie devono essere respinte.

     Sulle censure relative alla condanna alle spese

    –       Argomenti delle parti

    123    Il sig. Marcuccio afferma, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nella parte in cui ha dichiarato, al punto 97 della sentenza impugnata, che il ricorso era stato parzialmente accolto. In realtà, la Commissione sarebbe rimasta sostanzialmente soccombente.

    124    La Commissione contesta l’argomento del sig. Marcuccio.

    –       Giudizio del Tribunale

    125    Occorre rilevare che la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, di cui al punto 97 della sentenza impugnata, con cui il ricorso è stato parzialmente accolto non è in contraddizione con l’affermazione del sig. Marcuccio secondo cui la Commissione sarebbe rimasta sostanzialmente soccombente. Inoltre, occorre rilevare che, nel concludere che la Commissione avrebbe sopportato, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese del sig. Marcuccio, il Tribunale della funzione pubblica ha parimenti concluso nel senso di considerare la Commissione sostanzialmente soccombente.

    126    Ne consegue che tale censura deve essere respinta.

     Conclusione

    127    Sulla scorta di tutto quanto precede, l’impugnazione principale deve essere accolta nella sua interezza, poiché il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto in quanto ha annullato la decisione 30 maggio 2005 per difetto di motivazione (v. punti 61-69 supra) e ha condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000, ritenendo che la decisione 30 maggio 2005, nella parte in cui concludeva per l’invalidità totale e permanente del ricorrente e per la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni, comportasse una valutazione negativa delle sue capacità, sicché l’annullamento di tale decisione non costituiva in se stesso una riparazione adeguata e sufficiente del danno morale causato da tale atto (v. punti 72-77 supra).

    128    Invece, l’impugnazione incidentale deve essere rigettata nella sua interezza.

    129    Di conseguenza, occorre annullare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione 30 maggio 2005 e ha condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000 (punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata).

     Sulle conseguenze dell’annullamento parziale della sentenza impugnata

    130    Conformemente all’art. 13, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la sentenza del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Esso rinvia la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca qualora la controversia non sia matura per la decisione.

    131    Nel caso di specie, dal punto 71 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato sulle altre censure e motivi avanzati dal sig. Marcuccio a sostegno delle sue conclusioni in annullamento, in particolare quelli riguardanti la regolarità della composizione della commissione di invalidità. In tali circostanze, il Tribunale considera che la presente controversia non è matura per la decisione. Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché si pronunci sui motivi, ad eccezione del primo, sintetizzati nel punto 57 della sentenza impugnata.

     Sulle spese

    132    Poiché l’impugnazione principale è stata accolta nella sua interezza in ragione dell’annullamento dei punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, occorre parimenti annullare i punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza impugnata, che condannavano, da un lato, la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese del sig. Marcuccio e, dall’altro, il sig. Marcuccio a sopportare un terzo delle proprie spese.

    133    Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, occorre riservare le spese relative alla presente impugnazione.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    dichiara e statuisce:

    1)      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-41/06, Marcuccio/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Commissione 30 maggio 2005 che collocava a riposo per invalidità il sig. Marcuccio e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità, ha condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000 e ha ripartito le spese in funzione del suddetto annullamento e della suddetta condanna (punti 1, 2, 4 e 5 del dispositivo di tale sentenza).

    2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    3)      Le spese sono riservate.

    Jaeger

    Forwood

    Dittrich

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 giugno 2011.

    Firme


    * Lingua processuale: l’italiano.

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