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Document 32013R1272R(02)
Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (GU L 328 del 7.12.2013)
Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (GU L 328 del 7.12.2013)
C/2016/3577
OJ L 154, 11.6.2016, p. 29–29
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1272/corrigendum/2016-06-11/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 32013R1272 | (IT) |
11.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/29 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 7 dicembre 2013 )
Pagina 71, allegato, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, punto 6:
anziché:
«I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.»
leggasi:
«I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.»