ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 218

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

49o año
9 de septiembre de 2006


Número de información

Sumario

Página

 

I   Comunicaciones

 

Comisión

2006/C 218/1

Tipo de cambio del euro

1

2006/C 218/2

Ayuda estatal — Italia — Ayuda estatal no C30/06 (ex N 367/05 y N 623/05) — Reducción del tipo del impuesto sobre consumos específicos aplicado a los biocarburantes — Modificación de un régimen existente — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE ( 1 )

2

2006/C 218/3

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ( 1 )

9

2006/C 218/4

Información comunicada por los Estados miembros referente a las ayudas concedidas en virtud del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas ( 1 )

11

2006/C 218/5

Acuse de recibo de la denuncia no 2006/4712- SG(2006)A/6327

13

2006/C 218/6

Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.4382 — TPG/Aleris) — Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado ( 1 )

14

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Comunicaciones

Comisión

9.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/1


Tipo de cambio del euro (1)

8 de septiembre de 2006

(2006/C 218/01)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2713

JPY

yen japonés

147,91

DKK

corona danesa

7,4607

GBP

libra esterlina

0,67930

SEK

corona sueca

9,3195

CHF

franco suizo

1,5817

ISK

corona islandesa

90,88

NOK

corona noruega

8,2185

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5763

CZK

corona checa

28,305

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

274,85

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6961

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,9775

RON

leu rumano

3,5220

SIT

tólar esloveno

239,59

SKK

corona eslovaca

37,575

TRY

lira turca

1,8802

AUD

dólar australiano

1,6777

CAD

dólar canadiense

1,4155

HKD

dólar de Hong Kong

9,8878

NZD

dólar neozelandés

1,9862

SGD

dólar de Singapur

1,9979

KRW

won de Corea del Sur

1 215,81

ZAR

rand sudafricano

9,3399

CNY

yuan renminbi

10,1049

HRK

kuna croata

7,3640

IDR

rupia indonesia

11 602,52

MYR

ringgit malayo

4,655

PHP

peso filipino

64,137

RUB

rublo ruso

34,0300

THB

baht tailandés

47,610


(1)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


9.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/2


AYUDA ESTATAL — ITALIA

Ayuda estatal no C30/06 (ex N 367/05 y N 623/05)

Reducción del tipo del impuesto sobre consumos específicos aplicado a los biocarburantes — Modificación de un régimen existente

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(2006/C 218/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 04/07/2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con las ayudas antes citadas.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

B-1049 Bruselas

Fax no: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones se comunicarán a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

El 26.de julio de 2005 Italia notificó el incremento del presupuesto destinado a una medida de ayuda estatal existente aprobada con el número N 717/2002, que reducía el tipo del impuesto sobre consumos específicos aplicado a los biocarburantes. El 28 de septiembre de 2005, Italia prorrogó la medida notificada hasta finales del año 2007.

1.   Descripción de la medida

El régimen de ayudas autorizado reduce el tipo del impuesto sobre consumos específicos aplicado al bioetanol y sus derivados (ETBE) utilizados como biocarburantes así como a los aditivos y carburantes reformulados derivados de otros tipos de biomasa, utilizados en la producción de gasolina y gasóleo, pero no de biodiésel. El bioetanol es un producto de origen vegetal obtenido al 100 % a partir de fuentes renovables. El ETBE (etilo-tercio-butil-éter), que es un bioetanol eterizado deriva de fuentes que sólo son renovables en un 47 %. Los beneficiarios de la ayuda se eligen por medio de una licitación abierta. La duración de la ayuda se fijó en tres años: de 2003 a 2005. El presupuesto total previsto era de 15 493 706 EUR por año, IVA incluido.

Una vez registrada la notificación con el número N 367/2005, el presupuesto total se incrementó hasta 73 millones de euros por año, IVA incluido. Tras haber sido registrada con el número N 623/05, la medida se prorrogó hasta el final del año 2007. La nueva medida supondrá la organización de una nueva licitación abierta. Además Italia informó de nuevas reducciones del tipo del impuesto sobre consumos específicos aplicado a los biocarburantes y de un incremento del tipo del impuesto sobre consumos específicos que grava los carburantes fósiles y proporcionó estimaciones actualizadas sobre los costes de producción del bioetanol y el ETBE.

2.   Evaluación

El régimen de ayudas cumple todas las condiciones para ser considerado una ayuda estatal de conformidad con el artículo 87, apartado (1), del Tratado CE, dado que proporciona una ventaja mediante recursos estatales a los productores de biocarburantes en Italia y puede afectar al comercio comunitario y a la competencia. Las autoridades italianas han notificado, en consecuencia, el régimen a la Comisión para su aprobación como ayuda medioambiental.

Las medidas de ayuda propuestas pretenden fomentar el uso de carburantes ecológicos con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Numerosas han sido las medidas comunitarias que han fomentado el desarrollo de las energías renovables y, en especial, de los biocarburantes desde 1985. Con ese objetivo se aprobó en 2003 la Directiva biocarbunates(1). Los objetivos del presente régimen de ayudas están en consonancia con la política de la UE en este sector.

La Comisión evaluó la medida notificada teniendo en cuenta las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (2) (en lo sucesivo las «Directrices ambientales»). Cereales, melaza y vino, utilizados para producir biocarburantes de acuerdo con el régimen de ayudas en cuestión, entran, respectivamente, en los capítulos 10, 17.03 y 22.05 de la lista del anexo I del Tratado, es decir, la lista de productos contemplados en el título II relativo a la agricultura. Por lo tanto, la Comisión también evaluó la medida notificada a la luz de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (3). Como la medida consiste en una reducción del tipo impositivo aplicado a un producto energético, la Comisión también la evaluó teniendo en cuenta la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad («Directiva sobre fiscalidad de la energía») (4) En este último caso debe garantizarse el cumplimiento del artículo 16 de la Directiva.

La Comisión observa que la medida cumple las condiciones fijadas en las Directrices ambientales, en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y en la Directiva sobre fiscalidad de la energía. Así pues, sobre la base de esta evaluación, la Comisión podría considerar la ayuda compatible con el Tratado CE.

Sin embargo, la Comisión tiene dudas respecto a la medida, puesto que puede acumularse con otra ayuda ilegal e incompatible, que todavía no se haya reembolsado. Italia se negó a comprometerse a no pagar la nueva ayuda a aquellos posibles beneficiarios que no hayan reembolsado la ayuda incompatible.

La Comisión considera, en esta fase del procedimiento, que no puede aprobar un sistema que se aplica automáticamente a empresas que deben restituir una ayuda ilegal e incompatible previa, incluso cuando dicha ayuda se haya concedido en el marco de un régimen de ayudas, en particular en los casos en que el procedimiento de recuperación ni siquiera ha comenzado y se ha llevado a Italia ante el Tribunal por incumplir sus obligaciones al respecto. Una aplicación automática de este tipo impediría que la Comisión tuviera en cuenta el falseamiento de la competencia resultante de la acumulación de la antigua ayuda y la nueva.

3.   Conclusiones

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, solicita a las partes interesadas que presenten sus comentarios, en especial por lo que se refiere al falseamiento de la competencia provocado por la posible acumulación de la ayuda incompatible con el presente régimen de ayudas.

La Comisión desea recordar a Italia el efecto suspensivo del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

«La Commissione informa il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale.

1.   PROCEDIMENTO

1.

Con lettera datata 26 luglio 2005 e protocollata il 29 luglio 2005, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la misura d'aiuto N 367/2005 con procedura semplificata. Con lettera datata 28 settembre 2005, protocollata lo stesso giorno, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la misura d'aiuto N 623/2005, anch'essa con procedura semplificata. Le due notificazioni (N 623/05 e N 367/05) riguardano lo stesso settore e la Commissione, anche per motivi di efficienza procedurale, adotta una sola decisione relativa ad entrambe le notificazioni. Inoltre, la Commissione considera tutta la corrispondenza con l'Italia relativa alla notificazione N 367/05 relativa anche alla notificazione N 623/05. La Commissione adotta la presente decisione con procedura normale in quanto l'Italia non ha presentato la relazione annuale come previsto dall'articolo 4 del regolamento di applicazione (5) relativo alla procedura di notificazione semplificata. Inoltre, le correzioni applicate al regime si sono rivelate essere una modifica di un aiuto esistente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che devono quindi essere sottoposte alla valutazione di compatibilità con il mercato comune.

2.

Con lettere datate 29 agosto 2005 e 21 ottobre 2005, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state inviate con lettere datate 27 settembre 2005 e 21 novembre 2005, protocollate lo stesso giorno. A seguito di una riunione tra i rappresentanti dell'Italia ed i servizi della Commissione tenutasi, su richiesta dell'Italia, in data 9 dicembre 2005, i servizi della Commissione hanno inviato una lettera in cui ricapitolavano tutte le questioni non risolte. Le autorità italiane hanno presentato le informazioni mancanti in due lettere: una inviata il 28 febbraio 2006 e protocollata il 1o marzo 2006 e una inviata il 28 aprile 2006 e protocollata il 5 maggio 2006. La seconda lettera è stata inviata dopo un incontro tra Italia e Commissione europea avvenuto il 15 marzo 2006 e l'invio di una lettera all'Italia avvenuto il 24 marzo 2006.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

3.

Entrambe le notificazioni riguardano modifiche di un regime di aiuto esistente, l'aiuto N 717/2002 (6), autorizzato dalla Commissione fino alla fine del 2005. La notificazione protocollata con numero N 367/05 riguarda le modifiche apportate ad un regime approvato, mentre la notificazione protocollata con numero N 623/05 riguarda la proroga del regime modificato fino alla fine del 2007.

2.1.   Regime esistente

4.

Il regime autorizzato prevede la riduzione dell'aliquota di accisa per il bioetanolo ed i suoi derivati (ETBE) nonché per gli additivi e riformulati prodotti a partire da altre biomasse impiegati per benzine e per gasolio, escluso il biodiesel. Il bioetanolo è un prodotto agricolo e deriva al 100 % da fonti energetiche rinnovabili. L'ETBE (etere etilterbutilico), che è bioetanolo trasformato in etere, viene ottenuto da alcol di origine agricola tramite la reazione del bioetanolo con l'isobutilene e deriva solo al 47 % da fonti energetiche rinnovabili. L'unico additivo ottenuto da biomassa noto a tutt'oggi è il dietilcarbonato, che può essere usato come additivo per il diesel.

5.

I biocarburanti possono essere utilizzati in forma miscelata o pura. I due prodotti finali in forma miscelata che beneficeranno della riduzione saranno la miscela bioetanolo-benzina (5 % -95 %) e la miscela ETBE-benzina (15 %-85 %).

6.

Il progetto è inteso a promuovere l'uso di biocarburanti ottenuti da vino, cereali e barbabietola da zucchero e da barbabietola da zucchero e melassi. I beneficiari dell'aiuto sono i partecipanti ad un progetto sperimentale. Nel quadro della misura di aiuto N 717/2002, sono state selezionate tre imprese tramite gara aperta: la Ecofuel SpA, Milano, produttrice di ETBE e la IMA srl, Partinico (Palermo) e la Silcoma SpA, Correggio (Reggio Emilia), produttrici di bioetanolo. La gara era aperta a tutte le imprese UE che producono i suddetti biocarburanti e soddisfano le condizioni fissate nel provvedimento normativo relativo alla gara.

7.

La durata prevista della misura era di tre anni, dal 2003 al 2005. Lo stanziamento complessivo previsto era di 15 493 706 EUR all'anno, IVA inclusa. A causa di ritardi nella procedura di gara, l'aiuto è stato però assegnato a partire dall'inizio del 2005.

8.

I vantaggi in termini di riduzione dell'aliquota dell'accisa per il periodo 2003-2005 erano i seguenti (le riduzioni si intendono applicate ad un litro del biocarburante in questione):

Biocarburanti

Aliquota normale

Riduzione

Aliquota ridotta

EUR/litro

Bioetanolo

0,541 (benzina)

0,26

0,281

ETBE

0,541 (benzina)

0,25427

0,28673

Altri additivi e miscele (per benzina)

0,541 (benzina)

0,26

0,281

Altri aditivi e miscele (per gasolio)

0,403 (gasolio)

0,16

0,243

9.

La riduzione dell'aliquota approvata per un litro di ETBE è equivalente ad un'esenzione completa per 0,47 litri di ETBE, che è la frazione derivata da biomassa (7).

10.

La riduzione dell'accisa si applica ai biocarburanti sia in forma pura che miscelata. Per quanto riguarda i biocarburanti miscelati con carburanti fossili, l'Italia ha confermato che la riduzione dell'aliquota di accisa sarebbe stata proporzionata al volume del biocarburante contenuto nel prodotto finale.

11.

Nella decisione N 717/2002, la Commissione ha concluso che le riduzioni non erano superiori alla differenza tra i costi di produzione dell'energia dai biocarburanti e il prezzo di mercato di tale energia. La Commissione ha quindi escluso che vi fossero fenomeni di sovracompensazione nel caso della produzione di biocarburanti.

2.2.   Modifiche notificate

12.

Con la notificazione protocollata con il numero N 367/2005, lo stanziamento complessivo è stato innalzato a 73 milioni all'anno, IVA inclusa. Con la notificazione protocollata con il numero N 623/2005, la misura è stata prorogata fino alla fine del 2007. Tali modifiche sono state introdotte per rendere il programma più significativo alla luce delle importanti modifiche relative alle politiche in materia di biocarburanti a livello comunitario [per es. l'introduzione della direttiva 30/2003 (8) e della direttiva 96/2003 (9)].

13.

Per la nuova misura, verrà bandita una nuova gara. Le autorità italiane hanno sottolineato che i tre beneficiari selezionati tramite la gara di cui al regime esistente N 717/2002 non saranno necessariamente i beneficiari selezionati nel quadro del nuovo regime.

14.

Inoltre, l'Italia ha comunicato l'intenzione di introdurre riduzioni d'accisa maggiori per i biocarburanti e aliquote d'accisa maggiori per i carburanti fossili ed ha inviato gli schemi di costo aggiornati relativi a bioetanolo e ETBE. Le aliquote di accisa notificate sono le seguenti:

Biocarburanti

Aliquota normale

Riduzione

Aliquota ridotta

EUR/litro

Bioetanolo

0,64 (benzina)

0,275

0,289

ETBE

0,564 (benzina)

0,265

0,299

15.

L'agevolazione fiscale notificata relativa all'ETBE (pari a 0,265 EUR/litro) corrisponde ad un'esenzione fiscale completa per 0,47 litri di ETBE, ovvero alla frazione di biomassa contenuta nell'ETBE.

16.

I costi produttivi del bioetanolo sono aumentati di 32 EUR/1 000 litri, a causa dell'aumento del costo delle materie prime (barbabietola da zucchero e melassi), della trasformazione intermedia e del trasporto. L'aumento del costo di produzione dell'ETBE (conseguenza dell'aumento del costo del bioetanolo) è stato compensato dall'aumento dei prezzi di vendita dei co-prodotti. Il prezzo di riferimento dei carburanti fossili utilizzato per il confronto con i prezzi dei biocarburanti è risultato essere di 0,453 EUR/litro (10).

17.

L'Italia si impegna a prevedere un monitoraggio semestrale dei costi di produzione dei carburanti fossili e, se del caso, ad aggiustare la riduzione di aliquota di accisa allo scopo di evitare fenomeni di sovracompensazione lungo l'intera durata degli aiuti in oggetto.

18.

Con le lettere del 21 ottobre 2005, 19 dicembre 2005 e 24 marzo 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di sospendere il pagamento del nuovo aiuto nel quadro del regime attuale per le società che non hanno rimborsato l'aiuto incompatibile conformemente a precedenti decisioni relative ai recuperi, (in particolare alla decisione 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999 relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (11), alla decisione 2003/193/CE della Commissione, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (12), alla decisione 2004/800/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione (13) e alla decisione 2005/315/CE, del 20 ottobre 2004, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (14), al fine di permettere alla Commissione di tenere in considerazione, nella sua valutazione, la distorsione cumulativa derivante dai nuovi aiuti e dai vecchi aiuti incompatibili che non sono stati recuperati.

19.

Le autorità italiane hanno rifiutato d'impegnarsi in tal senso. Inoltre, esse hanno dichiarato che, a loro parere, ai regimi di aiuti non si dovrebbe applicare la giurisprudenza Deggendorf, in base alla quale spetta alla Commissione il controllo del cumulo tra aiuti vecchi e aiuti nuovi.

20.

Le autorità italiane hanno sottolineato che i tre beneficiari selezionati tramite gara aperta nel quadro del regime esistente N 717/2002 (cfr. punto 6) non saranno necessariamente i beneficiari del nuovo regime.

21.

La notificazione protocollata al numero N 623/05 proroga il regime modificato di cui alla notificazione N 367/05 dalla fine del 2005 alla fine del 2007.

3.   VALUTAZIONE

22.

L'Italia ha notificato la misura alla Commissione e la sua entrata in vigore è soggetta all'approvazione della Commissione; l'Italia ha quindi ottemperato agli obblighi di cui dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Le modifiche al regime notificate riguardano l'aumento della dotazione di bilancio del regime e la durata dello stesso. La Commissione è stata inoltre informata in merito alla modifica della riduzione dell'accisa e alle modifiche del calcolo del costo di produzione dei carburanti fossili.

3.1.   Esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

23.

Ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, per aiuto di Stato si intende (1) l'aiuto concesso dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, (2) che falsa la concorrenza (3) favorendo talune imprese, (4) nella misura in cui incida sugli scambi tra Stati membri.

24.

La riduzione dell'aliquota è concessa attraverso risorse statali. La misura si prefigge di compensare ai produttori di biocarburanti una parte dei costi di produzione. Riducendo l'onere fiscale sui prodotti, essa favorisce talune imprese o talune produzioni. Di conseguenza, i prezzi dei biocarburanti possono essere ridotti ad un livello concorrenziale con quello dei combustibili fossili. Giacché i biocarburanti possono fungere da succedanei dei combustibili fossili, l'agevolazione in oggetto può falsare la concorrenza nel mercato interno UE. Dato che i combustibili sono commercializzabili a livello internazionale, la misura è inoltre atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri e pertanto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3.2.   Esenzione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

25.

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE prevede una deroga alla regola generale di incompatibilità con il mercato comune di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche o regioni, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

26.

Le misure d'aiuto proposte sono intese a rafforzare l'uso di carburanti ecologici in modo da ridurre l'emissione di gas serra. Lo sviluppo delle energie rinnovabili e in particolare dei biocarburanti (15). È stato incoraggiato fin dal 1995 attraverso l'adozione di numerose misure comunitarie (16) e, a partire dal 2003, dalla direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (la direttiva sui biocarburanti) (17). L'articolo 3 di tale direttiva obbliga gli Stati membri a garantire che una percentuale minima di biocarburanti sia immessa sui loro mercati. Il valore di riferimento degli obiettivi nazionali è pari al 5,75 %, che dovrebbe essere raggiunto entro il 31 dicembre 2010.

27.

Gli obiettivi del regime in oggetto sono in linea con la politica UE in questo settore. La Commissione deve valutare la misura notificata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (18) (la disciplina ambientale).

28.

In base alla sezione E.3.3 della disciplina comunitaria, gli Stati membri possono concedere aiuti al funzionamento per la produzione di energia rinnovabile. La Commissione è del parere che tali aiuti presentino le caratteristiche per beneficiare di un trattamento speciale per via delle difficoltà che incontrano talora nel competere efficacemente con le fonti di energia convenzionali.

29.

Il punto 56 della disciplina ambientale prevede che gli aiuti compensino la differenza tra il costo di produzione dell'energia da fonti energetiche rinnovabili e il prezzo di mercato dell'energia stessa. Tale orientamento viene ulteriormente sviluppato ai punti 59 e 60 della disciplina comunitaria. Le tabelle successive, basate sulle informazioni inviate dall'Italia, dimostrano chiaramente che l'aiuto permette ai produttori di vendere la miscela di carburante ad un prezzo appena sufficiente per competere con il carburante fossile. Tale situazione non varierà per tutta la durata del regime; l'Italia ha infatti confermato che le modifiche del prezzo dei carburanti fossili e del costo di produzione dei biocarburanti saranno oggetto di un monitoraggio a cadenza semestrale e che, se del caso, l'entità dell'aiuto potrà essere corretta.

Costi di produzione

Bioetanolo

ETBE

Barbabietola da zucchero/melassi

Cereali

Vino

A)

Materie prime

270,00

380,00

650,00

Bioetanolo: 334,10

Raffinato (1): 400,00

B)

Mano d'opera

30,00

30,00

30,00

21,50

C)

Ammortamenti — oneri finanziari

30,00

30,00

30,00

9,70

D)

Trasformazione intermedia

205,00

215,00

195,00

37,10

E)

Costi di trasporto

22,00

22,00

22,00

 

F)

Ricavi da vendita co-prodotti

 

-130,00

 

-149,00

G)

Costi di produzione (A+B+C+D+E+F)

557,00

530,00

910,00

653,40

H)

Margine di utile 5%

27,85

27,35

46,35

32,67

I)

Fattore correttivo potere calorico (19)

270,36

265,50

449,94

110,46

J)

Totale tasse escluse (G+H+I)

855,21

839,85

1 428,29

796,53

K)

Defiscalizzazione biocarburanti

274,78

274,78

274,78

265,08

L)

Prezzo dei biocarburanti (J–K)

580,42

565,07

1 148,51

531,45

M)

Prezzo di riferimento dei carburanti fossili tasse escluse

453,00

453,00

453,00

453,00

Differenza (L-M) (20)

127,43

112,07

695,51

78,45

30.

A parte il bioetanolo e l'ETBE, la misura notificata prevede altresì che additivi e riformulati derivati da biomasse possano beneficiare della riduzione delle imposte. L'unico potenziale additivo derivato da biomassa noto a tutt'oggi è il dietilcarbonato. Poiché questo prodotto tuttavia non è ancora sul mercato, non è disponibile alcuna informazione sui costi di produzione. Lo stesso dicasi per ulteriori potenziali additivi e riformulati derivati da biomassa che non sono ancora noti ma che in futuro potrebbero essere introdotti nel quadro del regime. La Commissione europea osserva che l'Italia, nel quadro del regime approvato con la decisione N 717/2002, si è impegnata a condurre un'analisi, non appena il nuovo prodotto beneficerà dell'agevolazione fiscale, per verificare che tale agevolazione non produca fenomeni di sovracompensazione. Anche tali informazioni saranno incluse nelle relazioni annuali da presentare alla Commissione.

31.

I cereali, la barbabietola da zucchero e i melassi e il vino utilizzati per produrre i biocarburanti nel quadro del regime in oggetto rientrano rispettivamente nel capitolo 10, nel capitolo 17.03 e nel capitolo 22.05 dell'elenco che figura all'allegato I del trattato, che corrisponde all'elenco dei prodotti di cui al titolo II — Agricoltura. La Commissione ha valutato la misura notificata alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (21).

32.

Conformemente alla sezione 5.5.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, in casi debitamente giustificati, come per gli aiuti allo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può inoltre approvare aiuti al funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi produttivi tradizionali. L'aiuto dovrebbe limitarsi alla compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame periodico almeno ogni cinque anni. Le informazioni fornite dall'Italia dimostrano chiaramente che il regime di aiuti notificato soddisfa tali condizioni.

33.

Poiché la misura prevede la riduzione dell'accisa relativa ad un prodotto energetico, la Commissione la valuterà anche alla luce della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici) (22).

34.

L'articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva permette agli Stati membri di applicare esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai biocarburanti. Tuttavia, l'articolo 16, paragrafo 2, della stessa direttiva limita l'esenzione o la riduzione dell'imposta a quella frazione di prodotto ottenuta da biomassa. Mentre il bioetanolo è derivato completamente da biomassa, solo il 47 % di un litro di ETBE è ottenuto da biomassa. La riduzione dell'accisa sull'ETBE introdotta dall'Italia (pari a 0,26508 EUR) corrisponde al 47 % dell'aliquota di accisa normale (0,564 EUR). Essa rappresenta quindi un'esenzione fiscale integrale di quella frazione dell'ETBE ottenuta da biomassa ed è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

35.

La riduzione dell'accisa si applica ai biocarburanti sia in forma pura che miscelata. Per quanto riguarda i biocarburanti miscelati con carburante fossile, la riduzione dell'accisa sarà proporzionata alla quantità di biocarburante nel prodotto finale. Pertanto quanto più è elevata la percentuale di biocarburante nel prodotto finale, tanto maggiore è il valore della potenziale riduzione dell'accisa sul prodotto finale.

36.

Il regime notificato rispetta anche l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, conformemente al quale le riduzioni di tassazione sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei biocarburanti.

37.

Della misura possono beneficiare tutte le imprese UE che producono i suddetti biocarburanti e soddisfano le condizioni fissate nel provvedimento normativo relativo alla gara. La misura non risulta quindi discriminatoria.

38.

La Commissione prende atto del fatto che la misura non sia entrata in vigore, poiché le autorità italiane intendono applicarla solo dopo l'autorizzazione della Commissione.

39.

La Commissione prende inoltre atto del fatto che la misura originale è stata prorogata e che la nuova misura scade alla fine del 2007.

40.

In base a tale valutazione, si può concludere che il regime in oggetto è in linea con la disciplina ambientale, con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e con le disposizioni della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. La Commissione, pertanto, potrebbe ritenere la misura notificata compatibile con il Trattato CE dal punto di vista ambientale, agricolo e dal punto di vista della tassazione dei prodotti energetici.

41.

Tuttavia, la Commissione sottolinea il problema del cumulo della distorsione derivante dall'aiuto disposto dal regime di riduzione dell'aliquota di accisa e altre distorsioni derivanti da altri aiuti illegittimi e incompatibili, in particolare disposti dai regimi menzionati al punto 18, che non sono ancora stati rimborsati. Nella sentenza del 15 maggio 1997, la Corte di giustizia ha statuito che “quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre a uno Stato membro”. Secondo la Corte di giustizia, la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall'esistenza di un precedente aiuto illegittimo che non sia stato restituito, poiché l'effetto cumulativo degli aiuti potrebbe produrre gravi distorsioni di concorrenza nel mercato comune. Di conseguenza, la Commissione, nell'esaminare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, ha la facoltà di prendere in considerazione al tempo stesso l'effetto cumulativo di tale aiuto con un aiuto precedente e il fatto che l'aiuto precedente non sia stato rimborsato (23).

42.

In applicazione della giurisprudenza Deggendorf, la Commissione valuta una nuova misura di aiuto tenendo conto dell'eventualità che i beneficiari non abbiano ottemperato a precedenti decisioni con le quali la Commissione stessa abbia ordinato loro di restituire precedenti aiuti illegittimi e incompatibili. In simili casi, la Commissione deve accertare gli effetti che esercita sui beneficiari la combinazione del nuovo aiuto con i precedenti aiuti incompatibili che non sono stati ancora restituiti.

43.

La Commissione osserva che, nella fattispecie, le autorità italiane hanno rifiutato d'impegnarsi a non erogare i nuovi aiuti disposti dal regime in causa alle imprese che non abbiano ancora restituito l'aiuto incompatibile, in ottemperanza alle decisioni di recupero menzionate al punto 18, al fine di permettere alla Commissione di valutare la distorsione cumulativa derivante da tali nuovi aiuti e dai vecchi aiuti incompatibili. Le autorità italiane hanno dichiarato che, a loro parere, la giurisprudenza Deggendorf non si applica ai regimi di aiuti.

44.

La Commissione precisa che la giurisprudenza Deggendorf si applica a tutti i tipi di aiuto, siano essi concessi singolarmente o nell'ambito di regimi. Nel corso di un incontro con le autorità italiane tenutosi il 15 marzo 2006, la Commissione ha spiegato che la giurisprudenza Deggendorf deve applicarsi non solamente agli aiuti concessi singolarmente, ma anche ai regimi, in quanto un regime è costituito da una serie di singoli aiuti.

45.

La Commissione fa presente alle autorità italiane l'esigenza di dare esecuzione alle decisioni in materia di aiuti di Stato, in particolare quando impongono il recupero di aiuti illegittimi e incompatibili presso i beneficiari. Nonostante il numero limitato di casi di recupero (cfr. punto 18) e nonostante il fatto che il numero di produttori di biocarburanti — i potenziali beneficiari del regime — sia ridotto e probabilmente ben noto alle autorità italiane, l'Italia non ha identificato le società che dovevano ancora rimborsare gli aiuti illegittimi ed incompatibili, né si è impegnata a non concedere nuovi aiuti a tali società.

46.

La Commissione nutre pertanto dei dubbi sul fatto che gli aiuti concessi a titolo del regime notificato non siano soggetti a possibili cumuli con aiuti precedenti illegittimi e incompatibili, anche se tali aiuti sono stati concessi nel quadro di un regime, in particolare per quanto riguarda i casi di cui al punto 18.

47.

La Commissione precisa che i dubbi riguardano solamente il problema del cumulo dei nuovi e dei vecchi aiuti relativamente all'applicazione della sentenza Deggendorf. Tali dubbi sorgono nonostante il fatto che la misura sia conforme alle politiche UE e che essa soddisfi le condizioni di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e alle disposizioni della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

48.

In considerazione dei dubbi relativi alla compatibilità del regime in oggetto alla luce della sentenza Deggendorf, la Commissione ritiene di non potere, in questo momento, approvare la riduzione dell'accisa relativa ai biocarburanti. Poiché il regime si applica automaticamente, la Commissione ritiene impossibile tener conto della distorsione cumulativa derivante da aiuti vecchi, che sono stati dichiarati dalla Commissione incompatibili e che non sono stati ancora recuperati, e aiuti nuovi.

49.

La Commissione si rammarica di non poter approvare il regime in oggetto a causa di ragioni non correlate con l'attuale disciplina ambientale e sebbene il progetto notificato sia effettivamente in linea con la politica comunitaria sui biocarburanti.

50.

A tale riguardo, la Commissione sollecita il parere delle autorità italiane e delle parti interessate.

4.   CONCLUSIONI

51.

In base alle considerazioni di cui sopra, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione invita l'Italia a presentarle eventuali osservazioni e a trasmetterle, entro un mese dalla data di ricezione della presente, ogni informazione utile ai fini della valutazione della misura.

52.

La Commissione fa presente all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama l'attenzione del governo italiano sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a norma del quale tutti gli aiuti illegittimi possono essere recuperati presso i beneficiari.

53.

La Commissione avverte l'Italia che informerà le parti interessate, pubblicando la presente lettera e una sintesi del caso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di siffatta pubblicazione.»


(1)  Directiva 2003//30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte sobre la promoción del uso de los combustibles biológicos o de otros combustibles renovables para el transporte, DO L 123 de 17.5.2003, p. 42.

(2)  DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.

(3)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2.

(4)  DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

(5)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  Lettera dell'Italia dell'11 dicembre 2003, SG (2003) D/233341.

(7)  Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE (GU L 123 del 17.5.2003).

(8)  GU L 123 del 24.3.2003, pag. 42.

(9)  GU L 283 del 24.3.2003, pag. 51.

(10)  Il prezzo dei carburanti fossili è il valore medio registrato nel 2005 del prezzo di mercato dei carburanti fossili. Tutte le modifiche dei dati sui costi di produzione si basano sulle osservazioni relative al 2005 e dipendono dall'andamento dei prezzi di mercato.

(11)  GU L 42 del 15.2.2000, pag. 1.

(12)  GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21.

(13)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 10

(14)  GU L 100 del 20.4.2005, pag. 46.

(15)  I biocarburanti sono inclusi nella definizione di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001).

(16)  Cfr. fra l'altro il Libro bianco del 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili (COM (1997) 599 def. del 26.11.1997), il Libro verde della Commissione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea (COM (2000) 769 del 29.11.2000), la comunicazione della Commissione sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti (COM(2001) 547 del 7.11.2001).

(17)  GU L 123 del 17.5.2003.

(18)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(19)  Il fattore correttivo potere calorico è stato calcolato nel modo seguente: per il bioetanolo (31/21.2-1)*100 %, per l'ETBE (31/26.7-1)*100 %. La somma delle voci G e H deve essere moltiplicata per tali fattori.

(20)  Se la differenza è positiva, il livello dell'aiuto è ammissibile. Se la differenza è negativa, il livello dell'aiuto è troppo elevato e si ha sovracompensazione.

(21)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(22)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(23)  Caso C-355/95P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) contro Commissione, Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-27.


9.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/9


Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2006/C 218/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción:

Número de la ayuda: N 9/2006

Estado Miembro: Italia

Denominación: Fondi comuni di investimento finalizzati a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso PMI innovative del Mezzogiorno

Fundamento jurídico: Legge n. 311/2004 articolo 1 par. 222, Decreto n. 20/2004 e decreto Interministeriale del 18.10.2005

Tipo de medida: Régimen de ayudas

Objetivo: Capital riesgo

Forma de la ayuda: Financiación con capital riesgo

Presupuesto: 100 000 000 EUR

Duración:

Sectores económicos: Todos los sectores

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de adopción de la decisión:

Número de la ayuda: N 121/2006

Estado miembro: Francia

Denominación: Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle aux programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle

Base jurídica: Loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et décret no 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle

Tipo de medida: Régimen de ayudas

Objetivo: Investigación y desarrollo

Forma de la ayuda: Subvención directa

Presupuesto: 1 000 millones de EUR anuales

Intensidad: 50 %

Duración: 6 años

Sectores económicos: Todos los sectores

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas: Agence de l'innovation industrielle

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de adopción:

Número de la ayuda: N 381/2006

Estado Miembro: España

Región: Madrid

Denominación: Ayudas a la producción teatral, musical y coreográfica

Base jurídica: Ley 2/95, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden 2399/2005/00; Proyecto de Orden por la que se convocan ayudas a la producción coreográfica para los años 2007 y 2008; Proyecto de Orden por la que se convocan ayudas a la producción musical para el año 2007; Proyecto de Orden por la que se convocan ayudas a la actividad teatral para los años 2007 y 2008

Tipo de medida: Régimen de ayudas

Objetivo: Promoción de la cultura

Forma de la ayuda: Subvención directa

Importe total de la ayuda prevista: 5 960 000 EUR

Intensidad: 100 %

Duración: 24.11.2006 — 24.11.2008

Nombre y dirección de la Autoridad que concede las ayudas: Comunidad de Madrid

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Fecha de la decisión:

Estado miembro: Reino Unido

Número de la ayuda: NN 64/2005

Denominación: Licencias de substitución de la señal analógica por la señal digital

Objetivo: Revisión de las condiciones financieras de las licencias ofrecidas por la Ofcom para la substitución de la señal analógica por la señal digital referentes a la transmisión terrestre de las señales de difusión de radio y televisión.

Base jurídica: Communications Act 2003

Intensidad o importe de la ayuda: esta medida no es constitutiva de ayuda

Duración: Las licencias son válidas desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2014

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


9.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/11


Información comunicada por los Estados miembros referente a las ayudas concedidas en virtud del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas

(2006/C 218/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Ayuda número

XS 53/02

Estado miembro

República Federal de Alemania

Región

Brandenburg an der Havel

Denominación del régimen de ayudas

Bonificación de intereses

Base jurídica

Haushaltsplan der Stadt Brandenburg an der Havel, Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission

Gasto anual previsto en el régimen

50 000 EUR disponibles para el ejercicio 2002;

la bonificación máxima de intereses por empresa asciende a 7 500 EUR

Intensidad máxima de la ayuda

7 500 EUR ó 35% ESB, más 15% ESB

Fecha de ejecución

Después de la entrada en vigor del plan director mediante decisión de la comisión de gobierno de 29 de mayo de 2002 y su publicación en el Diario Oficial de la ciudad de Brandenburgo el 18 de junio de 2002

Duración del régimen

Hasta el 31 de diciembre de 2002

Objetivo de la ayuda

Apoyar las inversiones de las pequeñas empresas con el fin de reforzar su actividad económica y crear o mantener empleo

Sectores económicos afectados

Todos los sectores industriales

Otros servicios

Código NACE

15.1. — 36.6.

45.1. — 45.5.

50.1. — 51.7.

(excepto: cadenas comerciales; gerentes de sucursales; 50.5.; 51.1.; 51.47.6.; 51.65.3.; 51.51.)

52.1. — 52.7.

(excepto: cadenas comerciales; gerentes de sucursales; 52.31.; 52.61.; 52.48.8.; 52.48.9.; 52.50.1.; 52.6.)

55.1. — 55.5.

(excepto: 55.30.5.; 55.40.4.; 55.5.; cadenas; franquiciados)

63.40.1.

72.

73.10.

74.81

93.0,

(excepto: 93.03.; 93.04.; 93.05.)

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Amt für Wirtschaftsförderung

Potsdamer Straße 18

D-14776 Brandenburg

Tel: (0049) 33 81 58 78 07

E-mail: wirtschaftsfoerderung@stadt-brb.brandenburg.de

Otros datos

Persona responsable:

Señora Brandt


Ayuda número

XS 134/03

Estado miembro

Italia

Región

Liguria

Denominación del régimen de ayudas

Docup de Objetivo 2 de la Región de Liguria (2000-2006) — Medida 1.4 «Apoyo a la innovación»:

Submedida A) «Innovación tecnológica de las funciones vinculadas al ciclo de producción de las empresas»;

Submedida C) «Innovación organizativa»;

Submedida D) «Innovación comercial»;

Submedida E) «Calidad de las empresas»

Base jurídica

Legge n. 598/94, art. 11 e s.m.i.;

Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006 approvato con Decisone Commissione Europea C(2001)2044 del 7.9.2001;

Complemento di Programmazione del Docup Obiettivo 2 Regione Liguria 2000-2006, approvato con Deliberazione Giunta regionale n. 1404 del 30.11.2001, così come modificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 2.7.2002 e n. 872 del 25.7.2003;

Bando della Misura 1.4 «Sostegno all'innovazione» — Sottomisura A), C), D) e E), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 25.7.2003

Gasto anual previsto en el régimen

4 543 084 EUR en total

Intensidad máxima de la ayuda

Bonificación de intereses de hasta el 100% del tipo de referencia, es decir, no superior al 15% ESB para las pequeñas empresas y al 7,5% ESB para las medianas empresas situadas en zonas de Objetivo 2, y no superior al 18% ESB y al 14% ESB respectivamente, para las pequeñas las medianas empresas situadas en regiones que pueden beneficiarse de la exención contemplada en el artículo 87(3)(c) del Tratado de la UE,

o bien

contribución en capital (para las ayudas con arreglo a la submedida 1.4 (A)) no superior al 15% ESB para las pequeñas empresas y al 7,5% ESB para las medianas empresas situadas en zonas de Objetivo 2 y no superior al 18% ESB para las pequeñas empresas y al 14% ESB para las medianas empresas situadas en regiones que pueden acogerse a la exención contemplada en el artículo 87(3)(c) del Tratado de la UE

Fecha de ejecución

1.12.2003

Duración del régimen

31.12.2006

Objetivo de la ayuda

Favorecer las inversiones de las pequeñas y medianas empresas destinadas a introducir y a desarrollar la innovación en las empresas para mejorar su competitividad

Sectores económicos afectados

Producción y servicios a la producción

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

MCC SpA

Via Piemonte, 51

I-00187 Roma


9.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/13


Acuse de recibo de la denuncia no 2006/4712- SG(2006)A/6327

(2006/C 218/05)

1.

La Comisión Europea ha recibido y registrado, con el no 2006/4712 — SG/CDC/2006/A/6327, una serie de denuncias con respecto a las restricciones a la libertad de establecimiento de farmacias en España. Este asunto ya ha sido examinado por la Comisión con el no de denuncia 2001/5261.

2.

Dado el número considerable de denuncias recibidas por los servicios de la Comisión Europea a este respecto, esta, deseosa de proporcionar una respuesta rápida y de mantener al corriente a los interesados, con la máxima economía de medios administrativos, publica el presente acuse de recibo en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como en la siguiente dirección de Internet:

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm

3.

Los servicios de la Comisión están estudiando actualmente la cuestión de conformidad con las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento en el mercado interior (artículo 43 del Tratado CE). Los denunciantes serán informados, por los mismos medios, de los resultados de este examen y del curso que se reserve a la denuncia. No obstante, la Comisión recuerda que en su comunicado de prensa IP/06/858 de 28 de junio de 2006, menciona su decisión de enviar un dictamen motivado al Reino de España relativo a las restricciones nacionales existentes en materia de establecimiento de farmacias (ver

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/858&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en)

4.

En la medida en que los servicios de la Comisión están obligados a intervenir ante las autoridades del Estado miembro contra el que se dirigen las denuncias, lo harán sin mencionar la identidad de los denunciantes, con el fin de preservar los derechos de estos. No obstante, los denunciantes podrán autorizar a los servicios de la Comisión a mencionar su identidad en sus posibles intervenciones ante las autoridades de dicho Estado miembro.


9.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 218/14


Notificación previa de una operación de concentración

(Caso no COMP/M.4382 — TPG/Aleris)

Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado

(2006/C 218/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.

Con fecha 1 de septiembre de 2006 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas TPG Advisors IV, Inc. («TPG IV»; EEUU) y TPG Advisors V, Inc. («TPG V», EEUU) adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3(1)b del Reglamento del Consejo, de la empresa Aleris Internacional, Inc. («Aleris», EEUU) a través de adquisición de acciones.

2.

Ambito de actividad de las empresas afectadas:

TPG IV: fondo de inversión de capital privado;

TPG V: fondo de inversión de capital privado;

Aleris: producción de aleaciones de aluminio y productos laminados planos de aluminio y extrusiones.

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento del Consejo (CE) no 139/2004 del Consejo (2) se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.4382 — TPG/Aleris, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro Operaciones de concentración

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.