ISSN 1725-244X |
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Diario Oficial de la Unión Europea |
C 221 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
47o año |
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(1) Texto pertinente a efectos del EEE |
ES |
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I Comunicaciones
Comisión
3.9.2004 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 221/1 |
Tipo de cambio del euro (1)
2 de septiembre de 2004
(2004/C 221/01)
1 euro=
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Moneda |
Tipo de cambio |
USD |
dólar estadounidense |
1,2172 |
JPY |
yen japonés |
133,05 |
DKK |
corona danesa |
7,4374 |
GBP |
libra esterlina |
0,6791 |
SEK |
corona sueca |
9,1211 |
CHF |
franco suizo |
1,5338 |
ISK |
corona islandesa |
88,06 |
NOK |
corona noruega |
8,3475 |
BGN |
lev búlgaro |
1,9558 |
CYP |
libra chipriota |
0,5774 |
CZK |
corona checa |
31,739 |
EEK |
corona estonia |
15,6466 |
HUF |
forint húngaro |
248,23 |
LTL |
litas lituana |
3,4528 |
LVL |
lats letón |
0,6592 |
MTL |
lira maltesa |
0,4273 |
PLN |
zloty polaco |
4,4374 |
ROL |
leu rumano |
40 946 |
SIT |
tólar esloveno |
239,98 |
SKK |
corona eslovaca |
40,162 |
TRL |
lira turca |
1 840 100 |
AUD |
dólar autraliano |
1,7437 |
CAD |
dólar canadiense |
1,5884 |
HKD |
dólar de Hong Kong |
9,4918 |
NZD |
dólar neozelandés |
1,8681 |
SGD |
dólar de Singapur |
2,0726 |
KRW |
won de Corea del Sur |
1 400,33 |
ZAR |
rand sudafricano |
7,9495 |
Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.
3.9.2004 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 221/2 |
AYUDAS ESTATALES — ITALIA
Ayuda C 12/04 (ex NN 165/03) — Incentivos fiscales a favor de empresas que participan en ferias comerciales en el extranjero
Invitación a presentar comentarios, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
(2004/C 221/02)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
Por carta de 16 de marzo de 2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la medida antes citada.
Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:
Comisión Europea |
Dirección General de Competencia |
Dirección de Ayudas Estatales I |
B-1049 Bruxelles/brussel |
Fax (32-2) 296 12 42. |
Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.
RESUMEN
Descripción de la medida
El 2 de octubre de 2003, Italia aprobó el Decreto Ley no 269 (DL 269/2003), de 30 de septiembre de 2003, que entró en vigor el 2 de octubre de 2003, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la República Italiana no 230.
La letra b) del apartado 1del artículo 1del DL no 269/2003 establece que cualquier empresa sujeta al impuesto de sociedades en Italia puede deducir de sus ingresos imponibles los gastos directamente derivados de su participación en ferias comerciales en el extranjero. La única finalidad de esta disposición es determinar los ingresos imponibles correspondientes al ejercicio fiscal inmediatamente siguiente al año de entrada en vigor del DL 269/2003 (fecha de entrada en vigor: 2 de octubre 2003). Esta deducción se concede además de la deducción fiscal ordinaria de estos costes recogidos en la declaración de la renta del beneficiario, tal como establece el apartado 2 del artículo 108 del Código italiano del impuesto sobre la renta (TUIR) en lo que respecta a costes de publicidad, promoción, exposición y representación.
Evaluación de la medida
Según la Comisión, la ventaja anteriormente mencionada parece cumplir todas las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 87del Tratado CE.
La Comisión considera que la medida parece conceder a los beneficiarios una ventaja económica consistente en la reducción de los ingresos imponibles de la empresa que participa en ferias comerciales en el extranjero, por un importe que corresponde a los costes derivados de la participación en estas ferias. Las empresas que incurren en tales costes incluyen en su contabilidad un ajuste negativo equivalente que da lugar a una disminución efectiva del impuesto de sociedades aplicado en 2004.
La ventaja parece selectiva porque se limita a empresas que realizan determinadas inversiones relacionadas exclusivamente con su participación en ferias comerciales en el extranjero, y excluye a otros competidores que no participan en estas ferias (por ejemplo, las empresas que participan en ferias locales). La Comisión también señala que la ventaja parece ser imputable al Estado, ya que consiste en la no percepción de determinados ingresos fiscales por la hacienda pública italiana.
Por último, la Comisión considera que la medida parece distorsionar la competencia y el comercio entre Estados miembros, ya que tanto el objetivo del régimen como sus efectos están dirigidos a mejorar las condiciones comerciales de los beneficiarios en la exportación de sus mercancías a los mercados extranjeros.
Por último, la Comisión tiene dudas sobre si la ayuda estatal concedida a las empresas que participan en ferias comerciales extranjeras es compatible con el mercado único. Las autoridades italianas no han alegado que pueda aplicarse alguna de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE, en virtud de las cuales una ayuda estatal puede considerarse compatible con el mercado común.
Las ventajas fiscales concedidas por el régimen no parecen estar relacionadas con inversiones específicas, incluida la creación de empleo, que puedan recibir ayuda conforme a los actuales reglamentos de exención por categorías ni de otras directrices comunitarias, sino que parecen consistir sencillamente en una reducción de las cargas que, en principio, deberían sufragar los beneficiarios en su actividad empresarial y que, por lo tanto, deben considerarse ayudas de explotación, que sólo pueden considerarse compatibles con el mercado único si facilitan el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas zonas económicas, si son de duración limitada, decrecientes y proporcionadas para poner remedio a desventajas económicas específicas. Estos requisitos no parecen cumplirse en este caso.
Además, el sistema parece estar dirigido específicamente a mejorar las condiciones comerciales de sus beneficiarios contra los competidores extranjeros, incluidos los establecidos en otros Estados miembros. Así, la medida podría estar en contradicción con los principios del mercado único, ya que no puede excluirse que dé lugar a una reducción de impuestos nacionales sobre las exportaciones a otros Estados miembros contraria al artículo 92 del Tratado y, por esta razón, no puede considerarse compatible con el mercado único.
Considerando sus dudas sobre la compatibilidad de la ayuda, la Comisión propone iniciar el procedimiento formal de investigación previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser reclamada a su beneficiario.
CARTA
«La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle Vostre autorità sulle misure succitate, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
PROCEDIMENTO
1. |
Il 2 ottobre 2003 l'Italia ha emanato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003 — Suppl. Ord. n. 157), recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, (“DL 269/2003”), entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2003. L'articolo 1, comma 1, lettera b) del DL 269/2003 prevede incentivi fiscali specifici per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero ed è stato ulteriormente confermato, senza modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (“L 326/2003”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003. |
2. |
Con lettera del 22 ottobre 2003 (D/56756) la Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire tutte le informazioni disponibili sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l'eventuale carattere di aiuto, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Nella medesima lettera la Commissione ha rammentato all'Italia il suo obbligo di notificare alla Commissione prima dell'attuazione qualsiasi misura che costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. |
3. |
Con lettere dell'11 novembre 2003 (A/37737) e del 26 novembre 2003 (A/38138) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. |
4. |
Il 19 dicembre 2003 (D/58192) la Commissione ha ricordato nuovamente all'Italia i suoi obblighi a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ed ha invitato le autorità italiane ad informare gli eventuali beneficiari degli incentivi delle conseguenze previste dal trattato e dall'articolo 14 del regolamento di applicazione n. 659/1999 (1) qualora detti incentivi rappresentino un aiuto a cui sia stata data esecuzione senza previa autorizzazione da parte della Commissione. |
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
5. |
L'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 269/2003 prevede che per le imprese soggette all'imposta sul reddito d'impresa in Italia, in attività alla data di entrata in vigore del decreto, sia escluso dall'imposizione l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero. La disposizione si applica esclusivamente alle spese sostenute dai beneficiari nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 269/2003 (2 ottobre 2003) e di conseguenza, per le imprese il cui ciclo di attività coincida con l'anno civile, la misura incide sulla determinazione del loro reddito imponibile per il 2004. A norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 269/2003, l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa si aggiunge alla deduzione ordinaria nella dichiarazione dei redditi dei beneficiari delle spese relative alla partecipazione ad esposizioni all'estero. |
6. |
Per quanto riguarda le norme generali per detrarre le spese aziendali relative alla partecipazione ad esposizioni, in base ai principi enunciati dall'articolo 108, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), si può distinguere tra spese di pubblicità, spese di propaganda, spese per esposizione e spese di rappresentanza. In particolare, l'articolo 108, comma 2, del TUIR opera una distinzione tra la deduzione fiscale delle spese di pubblicità e di propaganda, da un lato, e quella delle spese di rappresentanza, dall'altra. Mentre le prime sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione solo nella misura di un terzo del loro ammontare e sono anch'esse deducibili per quote costanti per un periodo di cinque anni. |
7. |
Per quanto riguarda le possibili diverse categorie di spese relative alla partecipazione ad esposizioni, il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 269/2003 sembra indicare che gli incentivi previsti dal regime sono limitati alla partecipazione espositiva di prodotti e che nell'importo ammissibile a norma del regime non sono inclusi altri costi eventualmente sostenuti per la partecipazione ad esposizioni. |
8. |
Nelle loro risposte, tuttavia, le autorità italiane hanno specificato che il beneficio si applica indipendentemente dalla tipologia delle spese, che sono soggette a trattamenti fiscali differenziati, come sopra esposto. L'Italia ha precisato che tutte le spese relative alla partecipazione ad esposizioni sono trattate nello stesso modo per evitare difficoltà di classificazione nelle diverse categorie di spesa. D'altro canto, l'articolo 1, comma 1, lettera b),del DL 269/2003 esclude espressamente dall'importo ammissibile le spese di sponsorizzazione, che costituiscono una parte delle spese di pubblicità, solitamente deducibili in toto a norma del succitato articolo 108, comma 2, del TUIR. |
9. |
Nelle loro comunicazioni, infine, le autorità italiane hanno sottolineato che tutte le imprese, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o di gestione e dal loro settore di attività, hanno parimenti accesso ai benefici previsti dal regime, che dovrebbe pertanto essere considerato una misura fiscale generale, non rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. |
VALUTAZIONE DELLA MISURA
Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
10. |
Per accertare se, nel caso di specie, la misura costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve valutare se essa favorisca talune imprese o talune produzioni, conferendo un vantaggio di natura economica, se un tale vantaggio falsa o minaccia di falsare la concorrenza, se è concesso mediante risorse statali e se è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri. |
Vantaggio economico
11. |
La Commissione ritiene che la misura sembra concedere ai beneficiari un vantaggio economico equivalente alla diminuzione dell'imponibile dell'impresa che prende parte ad esposizioni all'estero, per un importo corrispondente a tutte le spese sostenute per la partecipazione a dette esposizioni. |
12. |
A norma del regime, un'impresa soggetta all'imposta sulle società in Italia e che sostiene direttamente le spese derivanti dalla partecipazione ad esposizioni all'estero iscrive a bilancio nel suo reddito imponibile una correzione negativa che corrisponde all'importo di dette spese. Questa correzione produce una differenza tra il reddito imponibile ed il reddito contabile al lordo delle imposte, il che comporta la diminuzione dell'aliquota effettiva dell'imposta sul reddito imponibile dell'impresa. Il vantaggio è concesso nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 269/2003. |
13. |
Grazie alla riduzione dell'onere fiscale effettivo, un'impresa beneficiaria gode di una diminuzione dell'imposta dovuta, il che si traduce in un vantaggio finanziario in termini di riduzione del pagamento delle imposte, di cui beneficia immediatamente nell'anno in cui viene operata la deduzione, qualora il beneficiario abbia realizzato degli utili, e negli anni successivi in caso di reddito imponibile negativo in detto anno. |
Favorire talune imprese o attività economiche
14. |
I vantaggi di cui sopra sembrano favorire talune imprese per una serie di ragioni. |
15. |
Anche se l'Italia ha sostenuto che l'incentivo rappresenta una misura generale, che favorisce potenzialmente tutte le imprese indipendentemente dal settore economico nel quale operano, la Commissione osserva che il regime sembra essere selettivo per i motivi esposti in appresso. Innanzitutto, è limitato alle sole imprese che sostengono le spese ammissibili, che riguardano esclusivamente la partecipazione ad esposizioni all'estero. Sembra pertanto che solo le imprese che svolgono attività espositiva di prodotti per l'esportazione possano beneficiare del regime, circostanza non applicabile a tutte le imprese. |
16. |
La Commissione ritiene, ad esempio, che siano esclusi dagli eventuali benefici del regime le imprese italiane che scambiano i propri prodotti esclusivamente sul mercato italiano, quelle che forniscono servizi, i commercianti di beni che non si prestano alla partecipazione espositiva in fiere, nonché quelli che partecipano a fiere locali. |
17. |
Inoltre, poiché il beneficio fiscale in questione è concesso solo alle imprese italiane che partecipano ad esposizioni all'estero, il regime avvantaggia le imprese italiane rispetto ai loro concorrenti italiani e stranieri che non prendono parte a dette fiere espositive. Tra tali concorrenti sono compresi sia i commercianti esteri in concorrenza con le imprese in questione sui mercati italiano ed esteri che i concorrenti esteri stabiliti in Italia in concorrenza con i beneficiari sul mercato italiano. |
18. |
In secondo luogo, la Commissione sottolinea che il regime è naturalmente limitato alle società imponibili in Italia, in quanto registrate o operanti in Italia. Questa differenziazione è naturalmente giustificata dalla natura del sistema fiscale italiano. La Commissione ha tuttavia dubbi in merito al fatto che tutte le imprese soggette ad imposizione fiscale in Italia abbiano diritto al medesimo livello di benefici per quanto riguarda le fiere espositive a cui partecipano all'estero. La Commissione nutre dubbi sul fatto che le spese che possono beneficare dell'incentivo in questione comprendano anche quelle sostenute da una stabile organizzazione all'estero di un'impresa italiana, che assuma il grado di indipendenza dalla sede principale in Italia previsto dall'articolo 162 del TUIR o dalle convenzioni fiscali pertinenti in vigore con il paese nel quale è situata la stabile organizzazione. In particolare, la Commissione nota che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 269/2003 prevede che le spese in questione siano direttamente sostenute dal beneficiario italiano. Questo sembra escludere le spese sostenute indirettamente, comprese quelle sostenute da una stabile organizzazione di un'impresa italiana. |
19. |
Le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione in proposito e dunque, allo stadio attuale del procedimento, la Commissione ritiene che questa differenziazione sembra svantaggiare le imprese italiane che operano all'estero tramite una stabile organizzazione rispetto ad altre imprese italiane, compresi i loro concorrenti diretti. |
20. |
Il carattere selettivo delle agevolazioni fiscali in questione sembra non giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema tributario italiano. Il regime in oggetto impone un onere fiscale effettivo diverso a due società che sono in una situazione comparabile soltanto perché una delle due compie un investimento all'estero, consistente nella partecipazione ad esposizioni. Un trattamento differenziato di questo tipo non sembra essere giustificato dalla logica interna del sistema tributario italiano (2), né sembra fornire una compensazione di eventuali oneri fiscali sostenuti all'estero a causa della partecipazione a tali esposizioni, in quanto l'aiuto non è subordinato ad alcuna imposizione estera. |
Presenza di risorse statali
21. |
La misura implica l'utilizzo di risorse statali in termini di rinuncia a gettito fiscale in misura corrispondente alla riduzione delle imposte dovute dalle imprese beneficiarie, come illustrato al punto precedente. |
Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra gli Stati membri
22. |
Secondo una giurisprudenza consolidata (3), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza. |
23. |
La Commissione ritiene che la misura in questione sembra falsare la concorrenza e gli scambi tra Stati membri perché l'obiettivo del regime e i suoi probabili effetti riguardano specificamente il miglioramento delle condizioni di scambio dei beneficiari nell'esportazione dei loro beni su mercati esteri e dunque interessano direttamente le imprese che operano nel commercio internazionale. |
24. |
La Commissione osserva che il regime ha per effetto la riduzione dei costi di funzionamento — in questo caso l'imposta dovuta sul reddito delle società — che le imprese beneficiarie sostengono nell'esercizio normale delle proprie attività. Anche qualora venisse accertato che il regime agevola lo sviluppo di talune attività economiche, con un conseguente aumento dei volumi degli scambi, la Commissione non è in grado di escludere che i relativi effetti sugli scambi intracomunitari avrebbero una portata contraria al comune interesse. |
Compatibilità
25. |
La Commissione ha dubbi in merito al fatto che gli aiuti di Stato concessi a società partecipanti ad esposizioni all'estero siano compatibili con il mercato comune. Le autorità italiane non hanno presentato alcun elemento volto a dimostrare che, nel caso di specie, si applichi una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, per effetto delle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune. |
26. |
I vantaggi, nel caso di specie, sembrano essere connessi alle spese che non sono ammissibili ad aiuti a norma di alcun regolamento di esenzione per categoria o orientamento comunitario. Per quanto riguarda in particolare la partecipazione alle fiere espositive, ai sensi del regolamento di esenzione per categoria relativo agli aiuti alle PMI (4), gli aiuti per la partecipazione a fiere sono ammissibili soltanto se non superano il 50 % dei costi ammissibili e per la prima partecipazione di una PMI ad una determinata fiera o esposizione, mentre l'incentivo fiscale in questione riguarda tutte le imprese e tutti i costi relativi alla partecipazione a qualsiasi esposizione all'estero. |
27. |
Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non sembrano applicarsi in questo caso. |
28. |
Non è applicabile neppure la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, che prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. |
29. |
Allo stesso modo, non sembra che il regime possa essere considerato un importante progetto di comune interesse europeo oppure che sia destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia, come previsto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, né che abbia come oggetto la promozione della cultura e della conservazione del patrimonio, come sancito dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE. |
30. |
Infine, il regime in oggetto deve essere esaminato a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tale articolo prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Le agevolazioni fiscali concesse mediante il regime non sono connesse ad investimenti specifici, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Esse costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri che le imprese interessate dovrebbero normalmente sostenere nel corso della propria attività di esportazione e devono pertanto essere considerate come aiuti di Stato al funzionamento a favore delle esportazioni. Secondo la prassi costante della Commissione, gli aiuti all'esportazione non possono essere considerati compatibili con il mercato comune, indipendentemente dalla loro intensità, forma, valutazione o finalità, in quanto detti aiuti incidono in misura considerevole sulle condizioni degli scambi dei relativi beneficiari (5). |
31. |
Poiché questi vantaggi sono specificamente diretti a migliorare le condizioni degli scambi dei beneficiari rispetto ai loro concorrenti esteri, compresi quelli stabiliti in altri Stati membri, la Commissione ritiene che la misura potrebbe essere in conflitto con i principi del mercato unico, in quanto non è possibile escludere che determinerebbe un esonero dalle imposte interne per le esportazioni, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 92 del trattato CE. |
32. |
In questo senso, la Commissione ricorda che il procedimento ex articolo 88 del trattato CE non deve mai produrre un risultato contrario alle specifiche disposizioni del trattato. La Commissione non può pertanto dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato di cui talune condizioni contravvengono ad altre disposizioni del trattato (6). |
CONCLUSIONE
33. |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. |
34. |
La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari. |
35. |
La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario. |
36. |
La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione». |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L83 del 27.3.1999, pag. 1.
(2) Cause riunite T-92/00 e T-103/00, Território Histórico de Álava — Diputación Foral de Alava e a./Commissione, Racc. 2002, pag. II-1385.
(3) Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.
(4) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”) (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 1).
(5) Cfr. sezione 1 della comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.
(6) Causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857.
3.9.2004 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 221/7 |
AYUDAS ESTATALES — ITALIA
Ayuda C 8/04 (ex NN 164/03) — Incentivos fiscales directos para las empresas de reciente cotización en bolsa — Prima fiscal a las «OPI»
Invitación a presentar comentarios, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
(2004/C 221/03)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
Por carta de 18 de febrero de 2004, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a estas medidas.
Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre las medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:
Comisión Europea |
Dirección General de Competencia |
Dirección de Ayudas Estatales I |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
Fax (32-2) 296 12 42 |
Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.
RESUMEN
Descripción de la medida
El 2 de octubre de 2003, Italia aprobó el Decreto Ley no 269 (DL 269/2003), de 30 de septiembre de 2003, que entró en vigor el 2 de octubre de 2003, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la República Italiana no 230.
La letra d) del artículo 1(1)(D) del DL no 269/2003 establece que, a partir del ejercicio fiscal 2003, las empresas que van a ser cotizadas en el mercado bursátil europeo regulado en el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de 2004 se beneficiarán durante tres años de un tipo reducido del impuesto de sociedades de un 20 % (en lugar del tipo corriente del 33 %). Esta «prima fiscal» se aplica únicamente cuando una empresa de reciente cotización en bolsa incrementa su capital neto en al menos un 15 % como consecuencia de la oferta pública inicial (OPI) de los valores de dicha empresa, siempre que el beneficiario no se haya cotizado con anterioridad en el mercado de valores europeo. Además de la prima fiscal citada, el régimen prevé excluir de los ingresos imponibles de una empresa de reciente cotización en bolsa una cantidad equivalente a los gastos derivados de la cotización inicial en bolsa, pero sólo en 2004.
Evaluación de la medida
Según la Comisión, el régimen parece cumplir las condiciones necesarias para ser considerado un régimen de ayudas en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.
La medida concede dos ventajas diferentes a sus beneficiarios. En primer lugar, permite un tipo reducido del 20 por ciento del impuesto de sociedades durante un período de tres años, que repercute en los ingresos después de impuestos obtenidos en las actividades empresariales que ejercen los beneficiarios. En segundo lugar, una empresa que se haya cotizado en 2004 puede registrar en sus cuentas de ingresos imponibles un ajuste negativo correspondiente a la deducción realizada en sus ingresos imponibles de una cantidad correspondiente a los gastos de cotización bursátil. El efecto de este ajuste es la aplicación de un tipo impositivo real más reducido en 2004. Gracias al impuesto de sociedades reducido, los inversores en las nuevas empresas que se cotizan en bolsa se benefician indirectamente de mayores dividendos después de impuestos y de mayores ganancias de la venta de los valores de dichas empresas.
Tales ventajas son debidas al Estado, ya que consisten en la reducción de ingresos fiscales de la hacienda pública italiana. Son selectivas porque se limitan a las empresas que se están cotizando en bolsa en el breve periodo de tiempo que fija el régimen. De hecho, el tiempo limitado que se impone para cotizar en bolsa reduce el alcance del régimen al grupo muy restringido de beneficiarios que reúnen las condiciones para cotizar en el periodo cubierto por el régimen.
Por último, la Comisión considera que la medida puede distorsionar la competencia y repercutir en los intercambios entre los Estados miembros. Las actividades económicas realizadas por los posibles beneficiarios pueden tener lugar en mercados internacionales, y consistir en actividades comerciales y otras actividades económicas donde la competencia es intensa.
Por lo tanto, en la fase actual del procedimiento, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, a través de esta medida, las autoridades italianas pueden estar concediendo ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.
La Comisión tiene dudas sobre si la ayuda estatal concedida a las empresas de reciente cotización en bolsa es compatible con el mercado único. Las autoridades italianas no han alegado que pueda aplicarse alguna de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE, en virtud de las cuales la ayuda estatal puede considerarse compatible con el mercado común. Las ventajas fiscales concedidas por el régimen no parecen estar relacionadas con inversiones específicas, incluida la creación de empleo, que puedan recibir ayuda conforme a los actuales reglamentos de exención por categorías ni de otras directrices comunitarias, sino que parecen consistir sencillamente en una reducción de las cargas que en principio deberían sufragar los beneficiarios en su actividad empresarial y que, por lo tanto, deben considerarse ayudas de explotación, que sólo pueden considerarse compatibles con el mercado único si favorecen el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas zonas económicas, si son de duración limitada, decrecientes y proporcionadas para poner remedio a desventajas económicas específicas. Estos requisitos no parecen cumplirse en este caso.
Considerando sus dudas sobre la compatibilidad de las ayudas con el Tratado CE, la Comisión ha decidido iniciar el procedimiento formal de investigación establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, se podrá exigir la recuperación de la ayuda ilegal al beneficiario.
CARTA
«La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle Vostre autorità sulle misure succitate, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
PROCEDIMENTO
1. |
Il 2 ottobre 2003 l'Italia ha emanato il decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 (in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003 — Suppl. Ord. n. 157), recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, (“DL 269/2003”), entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2003. L'articolo 1, primo comma, lettera d) e l'articolo 11 del DL 269/2003 prevedono incentivi fiscali diretti per le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004. L'articolo 1, primo comma, lettera d) e l'articolo 11 del DL 269/2003 sono stati ulteriormente confermati, senza modifiche, dalla legge 24 novembre n. 326 (“L 326/2003”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003. |
2. |
Con lettera del 22 ottobre 2003 (D/56756) la Commissione ha rammentato all'Italia il suo obbligo di notificare alla Commissione prima dell'attuazione qualsiasi misura che costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, invitando le autorità italiane a fornire tutte le informazioni disponibili sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l'eventuale carattere di aiuto, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. |
3. |
Con lettere dell'11 novembre 2003 (A/37737) e del 26 novembre 2003 (A/38138) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. Il 19 dicembre 2003 (D/58192) la Commissione ha ricordato nuovamente all'Italia i suoi obblighi a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ed ha invitato le autorità italiane ad informare gli eventuali beneficiari degli incentivi delle conseguenze previste dal trattato e dall'articolo 14 del regolamento di applicazione n. 659/1999 (1) qualora detti incentivi rappresentino un aiuto a cui sia stata data esecuzione senza previa autorizzazione da parte della Commissione. |
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
4. |
La misura introdotta con l'articolo 1, primo comma, lettera d) e l'articolo 11 del DL 269/2003, come convertito in L 326/2003, prevede due serie di incentivi fiscali relativi alla quotazione in borsa delle società soggette all'imposta italiana sulle società. |
5. |
L'articolo 11 del DL 269/2003 dispone che, per l'esercizio fiscale 2003, le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004 beneficino di una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito al 20 % per tre anni (aliquota normalmente applicata: il 33 % nel 2004 e il 35 % nel 2003). Tale “premio di quotazione” si applica solo se le società ammesse alla quotazione incrementano il proprio patrimonio netto in misura non inferiore al 15 % in conseguenza dell'offerta pubblica iniziale (IPO) delle azioni di dette società e a condizione che le imprese beneficiarie non siano già quotate in una borsa valori europea. |
6. |
Ai sensi dell'articolo 11 del DL 269/2003, l'importo massimo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta è di 30 milioni di euro. Di conseguenza, nel 2003 il vantaggio effettivo non può superare 4,5 milioni di euro (35 – 20 % = 15 % di 30 milioni), mentre nel 2004 il vantaggio non può essere superiore a 3,9 milioni (33 – 20 % = 13 % di 30 milioni). |
7. |
Qualora una società quotata in borsa nel periodo sopra indicato ne venga successivamente esclusa, l'incentivo è applicato soltanto relativamente al o ai periodi in cui la società è stata effettivamente negoziata in borsa. Il vantaggio viene mantenuto inoltre negli stessi termini se una società è successivamente quotata in un'altra borsa valori europea che garantisce un livello di tutela di investitori equivalente a quello assicurato dalla borsa valori italiana. |
8. |
Oltre al premio di quotazione sopra descritto, l'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 prevede, per le società ammesse alla quotazione che soddisfino le condizioni previste all'articolo 11 del DL 269/2003, la detassazione, nel periodo di imposta 2004, delle spese sostenute per la quotazione (IPO) nel 2004. La detassazione si aggiunge alla normale detrazione delle spese sostenute per la quotazione (IPO), che sono considerate, a scopi fiscali, come qualsiasi altra spesa aziendale. |
9. |
Le spese sostenute per una transazione IPO comprendono in particolare i costi dell'analisi due diligence, di consulenza esterna e le spese regolamentari della transazione, stimati presso la borsa valori italiana tra il 3,5 % e il 7 % dell'importo negoziato in occasione dell'operazione di quotazione in questione. Onde beneficiare di questa detassazione, le società devono ottenere da un revisore dei conti esterno una certificazione delle spese effettivamente sostenute, come previsto dalle disposizioni di legge in materia. |
10. |
Come ulteriormente illustrato nella presente, questa detassazione ha l'effetto di ridurre l'onere fiscale effettivo per il 2004, in quanto l'ammontare dell'imposta da versare viene diminuito di un importo pari al 33 % (l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società per il 2004, senza considerare l'aliquota nominale ridotta del 20 % che si applicherebbe per effetto del premio di quotazione di cui sopra) dell'importo delle spese ammissibili sostenute per la quotazione. Con il sistema di pagamento anticipato dell'imposta sulle società, le società beneficiarie pagherebbero in due rate l'imposta dovuta nell'esercizio 2004 in base ad una stima delle imposte che prevedono di pagare per il 2004, usufruendo dunque della riduzione concessa dal regime. Per evitare l'estensione del beneficio agli acconti di imposta dovuti nel 2005, che sono solitamente calcolati in base alle imposte pagate nel 2004, l'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003 prevede che l'acconto di imposta per il 2005 sia calcolato sulla base dell'imposta che sarebbe stata pagata nel 2004 in assenza del beneficio fiscale in questione. |
11. |
Le autorità italiane hanno sottolineato che i due incentivi hanno decorrenza differenziata. Mentre l'incentivo della detassazione delle spese è applicabile soltanto nel 2004, l'incentivo del premio di quotazione è applicabile a partire dalla data d'entrata in vigore del regime. Pertanto, una società che sia stata ammessa alla quotazione tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2003 può fruire soltanto del premio di quotazione. |
12. |
Le autorità italiane hanno inoltre chiarito che gli incentivi non hanno alcun effetto relativamente all'acconto di imposta dovuto nel 2003, mentre i benefici sono disponibili soltanto nel 2004 e nei due anni successivi all'ammissione alla quotazione per quanto riguarda il solo articolo 11 del DL 269/2003. |
13. |
Il governo italiano prevede che la misura interesserà 10 beneficiari potenziali nel 2003 e 25 nel 2004, corrispondenti rispettivamente ad un impatto negativo in termini di gettito di 7,2 milioni di euro nel 2003 e a 27,7 milioni di euro nel 2004, mentre non è stata fornita nessuna stima per gli anni successivi. |
14. |
Le autorità italiane hanno sottolineato che gli incentivi in questione costituiscono misure generali di politica fiscale che non sono dirette a favorire talune imprese o talune produzioni e non rientrerebbero dunque nel campo d'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato. Secondo quanto sostenuto dal governo italiano, l'unico obiettivo dell'articolo 1, primo comma, lettera d) e dell'articolo 11 del DL 269/2003 è quello di aumentare la stabilità finanziaria delle società italiane favorendo la loro quotazione in mercati regolamentati europei. Questo sarebbe inoltre in sintonia con le raccomandazioni politiche formulate dal Consiglio europeo negli ultimi anni in merito alla promozione dei capitali di rischio. |
VALUTAZIONE DELLA MISURA
Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
15. |
Per accertare se, nel caso di specie, la misura costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve valutare se essa favorisca talune imprese o talune produzioni, conferendo un vantaggio di natura economica, se un tale vantaggio falsa o minaccia di falsare la concorrenza, se è concesso mediante risorse statali e se è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri. |
Vantaggio economico
16. |
La misura conferisce ai beneficiari due tipi di vantaggi economici. Innanzi tutto, consente un'aliquota ridotta del 20 % per le società, aumentando così il reddito netto realizzato con qualsiasi attività economica svolta in un periodo triennale da società quotate su una borsa valori regolamentata ai sensi del regime. Di conseguenza, anche gli investitori delle società interessate beneficiano indirettamente della tassazione ridotta degli utili della società in termini di distribuzione di eventuali dividendi netti e profitti di maggiore entità sulla vendita dei titoli delle società di nuova quotazione. |
17. |
In secondo luogo, il regime ha effetti sul reddito imponibile nel periodo fiscale nel quale ha luogo l'operazione di ammissione alla quotazione in borsa. Una società che venga ammessa alla quotazione in borsa nel 2004 iscrive a bilancio nel suo reddito imponibile una correzione negativa che corrisponde alla detrazione dal suo reddito imponibile dell'importo corrispondente alle spese IPO. Questa correzione negativa produce una differenza una tantum tra il reddito imponibile ed il reddito contabile al lordo delle imposte, il che comporta l'applicazione al reddito del 2004 di un'aliquota effettiva inferiore. |
18. |
A causa alla riduzione del tasso nominale ed all'esclusione di determinati importi dal reddito imponibile, un'impresa beneficiaria fruisce di una riduzione dell'imposte dovute per l'anno in cui ha luogo la quotazione nonché per i due anni successivi, anche se per questi ultimi si tratta esclusivamente di una riduzione dell'aliquota di imposta. |
Favorire talune imprese o attività economiche
19. |
I vantaggi di cui sopra sembrano favorire talune imprese per una serie di ragioni. Una misura fiscale è naturalmente limitata alle società imponibili in Italia, in quanto registrate o operanti in Italia. Sebbene tale differenziazione sia giustificata dalla natura del sistema fiscale italiano, risulta che il vantaggio consistente nell'applicazione di un'aliquota ridotta sia applicabile soltanto alle società registrate in Italia. Più in particolare, sembra che una stabile organizzazione, o altra organizzazione che abbia la forma di agenzia, succursale o filiale ai sensi dell'articolo 43 del trattato CE, di una società straniera operante in Italia e che sia ammessa alla quotazione in una borsa valori regolamentata nel periodo in questione non abbia diritto ad un'aliquota di imposta ridotta relativamente al reddito imponibile in Italia. Anche se i redditi derivanti dalle attività italiane di tali organizzazioni sono soggette all'imposta sulle società in Italia, sembra che, visto che non risultano essere considerate società imponibili alla stregua delle altre imprese residenti, esse non beneficerebbero dell'aliquota ridotta del 20 % né della detrazione sopra descritta relativamente alle attività attribuibili a tali organizzazioni italiane. Questa differenziazione sembra mettere le società straniere che operano in Italia in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle società italiane, comprese le società straniere che sono in concorrenza con quelle italiane. |
20. |
In secondo luogo, sebbene dei vantaggi del regime possano formalmente beneficiare tutte le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato europeo e dunque non sembrino discriminare tra le società ammesse alla quotazione in Italia o in una borsa valori di un altro paese, sembra che l'esclusione dai vantaggi per le società già quotate in borsa costituisca una limitazione che ha per effetto di favorire soltanto le società che sono ammesse alla quotazione nel periodo di tempo indicato. In questo contesto, le società che vengono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato avrebbero un vantaggio selettivo rispetto alle imprese già quotate, comprese le società loro concorrenti. |
21. |
In terzo luogo, sembra che la misura sia selettiva in quanto soltanto le società quotate in una borsa valori regolamentata, nel corso del breve periodo specificato dal regime, possono fruire dei vantaggi sopra descritti. A tale riguardo, la Commissione osserva che la procedura che conduce alla quotazione delle società dura diversi mesi. Ad esempio, il regolamento della borsa valori italiana richiede un periodo minimo di attesa di quattro mesi dalla data in cui una società fa domanda di quotazione. La quotazione di una società è normalmente proposta dal suo consiglio d'amministrazione ed è approvata dalla maggioranza degli azionisti. Prima che la proposta venga fatta, la società deve già avere soddisfatto le condizioni previste dalla borsa valori. Ad esempio, il regolamento della borsa valori italiana prevede criteri specifici per l'ammissione alla quotazione di una società, quali i seguenti:
|
22. |
Secondo la Commissione, le scadenze e le condizioni sopra descritte, previste affinché le società possano aspirare ad ottenere i benefici in questione, escluderebbero di fatto dal regime la maggior parte delle società, di modo che sarebbe ammissibile soltanto un gruppo limitato di società (le autorità italiane hanno stimato un numero di 35 beneficiari). |
23. |
Risulta infine che la condizione che prevede che i beneficiari aumentino il capitale proprio di almeno il 15 % dopo l'ammissione alla quotazione costituirebbe un ulteriore elemento di selezione. |
24. |
Il carattere selettivo delle agevolazioni fiscali in questione sembra non giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema tributario italiano. Il regime in oggetto impone aliquote nominali ed effettive notevolmente diverse a due società che sono in una situazione comparabile soltanto perché una delle due viene ammessa alla quotazione in una borsa valori regolamentata. Un trattamento differenziato di questo tipo non sembra essere coerente con la logica interna del sistema tributario italiano (2). |
Presenza di risorse statali
25. |
Come già specificato, la misura implica l'utilizzo di risorse statali in termini di rinuncia a gettito fiscale a causa a) dell'applicazione di un'aliquota nominale ridotta a norma dell'articolo 11 del DL 269/2003 e b) dell'applicazione di un onere fiscale effettivo ridotto a norma dell'articolo 1, primo comma, lettera d) del DL 269/2003. |
Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra gli Stati membri
26. |
Secondo una giurisprudenza consolidata (3), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza. I beneficiari del regime svolgono potenzialmente diverse attività economiche ed operano su vari mercati, in molti dei quali avvengono scambi intracomunitari. Sebbene non sia possibile effettuare una valutazione ex ante dell'incidenza sulla concorrenza di un regime prima della sua esecuzione completa, dalle informazioni disponibili alla data della pubblicazione del DL 269/2003, risulta che otto società abbiano annunciato la propria ammissione alla quotazione nella borsa valori italiana (4). La Commissione nota inoltre che alcune altre società sono state già ammesse alla quotazione nella borsa valori italiana dopo l'entrata in vigore del DL 269/2003 (5). Queste società risultano operanti in diversi settori e industrie, compresi i servizi di trasporto, turistici e finanziari, il commercio, la produzione, che sono particolarmente aperti alla concorrenza e agli scambi. Considerando le dimensioni relativamente grandi delle imprese interessate e della loro capacità di attirare investimenti internazionali a seguito della loro ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, sembra molto probabile che il commercio tra gli Stati membri sia pregiudicato e vi sia una distorsione della concorrenza. |
27. |
Richiedendo di essere ammessa alla quotazione in una borsa valori regolamentata una società cerca di raggiungere diversi obiettivi finanziari rilevanti, tra cui a) aumentare e differenziare le fonti di finanziamento per perseguire l'acquisizione di attivi e di azioni; b) migliorare l'affidabilità finanziaria della società quotata rispetto a creditori, fornitori ed altri creditori che accettano le azioni come garanzia del proprio credito; c) ottenere una valutazione di mercato per la società, in modo da facilitare in qualunque momento operazioni di fusione e di acquisizione. Concedendo un'agevolazione fiscale straordinaria alle società che decidono di farsi quotare in borsa, il regime ne migliora apparentemente la posizione competitiva, a seguito del miglioramento della loro posizione finanziaria rispetto ad altre società in situazione comparabile, comprese le società che sono in concorrenza con i beneficiari. Visto che gli effetti sopra descritti possono favorire beneficiari italiani operanti su mercati nei quali avvengono scambi intracomunitari, la Commissione ritiene, anche per questo motivo, che il regime sembri incidere sugli scambi e distorcere la concorrenza. |
28. |
In conclusione, allo stadio attuale del procedimento e considerando, in particolare, la limitazione di tempo imposta dal regime, risulta difficile ritenere che il regime in questione costituisca una misura di politica fiscale generale, aperta a tutte le imprese che intendano chiedere di essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato. Più in particolare, sembra che determinati vantaggi accordati dal regime, compresa la riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società per tre anni dopo l'ammissione alla quotazione, non siano proporzionati all'obiettivo di favorire la quotazione di nuove società. |
Compatibilità
29. |
La Commissione ha dubbi in merito al fatto che gli aiuti di Stato concessi a società ammesse alla quotazione siano compatibili con il mercato unico. Le autorità italiane non hanno presentato alcun elemento volto a chiarire se, nel caso di specie, si applichi una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, per effetto delle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato comune. |
30. |
Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, relative agli aiuti di carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania, non sembrano applicarsi in questo caso. |
31. |
Non è applicabile neppure la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, che prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. |
32. |
Allo stesso modo, non sembra che il regime possa essere considerato un importante progetto di comune interesse europeo oppure che sia destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia, come previsto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, né che abbia come oggetto la promozione della cultura e della conservazione del patrimonio, come sancito dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE. |
33. |
Infine, il regime in oggetto deve essere esaminato a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Tale articolo prevede l'autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Allo stadio attuale del procedimento, sembra che le agevolazioni fiscali concesse mediante il regime non siano connesse ad investimenti specifici, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Esse costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri che le imprese interessate dovrebbero normalmente sostenere nel corso della propria attività e sembra possibile considerarle come aiuti di Stato al funzionamento, i cui benefici cessano non appena l'aiuto è ritirato. Secondo la prassi costante della Commissione, è difficile considerare un simile aiuto compatibile con il mercato comune in quanto non sembra destinato a facilitare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, e, sebbene limitato nel tempo, non è decrescente né proporzionato a quanto è necessario per ovviare a deficienze economiche specifiche. Per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6), non sembra che esse sussistano e non sembra neppure che i potenziali beneficiari stiano procedendo ad una ristrutturazione che potrebbe essere ammissibile agli aiuti in vista della loro ammissione alla quotazione in borsa. |
34. |
La Commissione ricorda inoltre che il procedimento ex articolo 88 del trattato CE non deve mai produrre un risultato contrario alle specifiche disposizioni del trattato. La Commissione non può pertanto dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato di cui talune condizioni contravvengono ad altre disposizioni del trattato (7). |
35. |
Nel caso di specie, come già sottolineato, sembra che la misura non andrebbe a vantaggio di un'organizzazione, che abbia la forma di agenzia, succursale o filiale ai sensi dell'articolo 43 del trattato CE, di una società straniera operante in Italia e che sia ammessa alla quotazione in una borsa valori regolamentata nel periodo in questione. Qualora uno Stato membro conceda, anche in modo indiretto, un vantaggio fiscale ad imprese che abbiano la propria sede sociale sul suo territorio, rifiutando di concedere alle imprese che abbiano la propria sede sociale in un altro Stato membro di beneficiare di tale vantaggio, la differenza di trattamento tra le due categorie è in linea di principio vietata dal trattato, nella misura in cui la situazione non presenti differenze obiettive (8). A questo stadio, la Commissione nutre dei dubbi sul fatto che tale differenze obiettive esistano. Qualora si constatasse che la misura viola l'articolo 43 del trattato CE, essa non potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune. |
36. |
In conclusione, all'attuale stadio della procedura, sembra difficile ritenere che determinati vantaggi accordati dal regime, compresa la riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società per tre esercizi fiscali dopo l'ammissione alla quotazione, configurino misure di aiuto compatibili. |
CONCLUSIONE
37. |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. |
38. |
La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari. |
39. |
La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario. |
40. |
La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.» |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(2) Cause riunite T-92/00 e T-103/00, Território Histórico de Álava — Diputación Foral de Alava e a./Commissione, Racc. 2002, pag. II-1385.
(3) Causa T-214/95 Het Vleemse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.
(4) Al 2 ottobre 2003, le società indicate nel sito web della borsa italiana (http://www.borsaitalia.it) come in corso di ammissione alla quotazione erano: AEROPORTO VENEZIA (SALVO), AEROVIAGGI, AGAM MONZA, AGSM VERONA, ALBACOM, AMPS PARMA, SETTORE, ARTEMIDE, BIPIELLE. ORO NETTO, BLU, CDM TECNOCONSULTING, COSMO.
(5) Al 2 ottobre 2003 due società sono state ammesse alla quotazione nella borsa italiana, ossia ISAGRO SpA (ammessa il 27-30 ottobre 2003) e TREVISAN SpA (ammessa il 29-31 ottobre 2003), mentre una terza società, SORIN SpA, appare in corso di ammissione alla stessa borsa valori.
(6) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(7) Causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857.
(8) Ibidem.